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Riduzione del 15% del tasso medio di tariffa Inail, per le aziende attive nel primo biennio, se in regola con le norme sulla sicurezza

Nel primo biennio di attività le aziende hanno la possibilità di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa

Nel primo biennio di attività le aziende hanno la possibilità di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa, sempre che siano rispettate le norme di  prevenzione di igiene degli infortuni.  Va precisato che nel medesimo biennio il tasso medio nazionale può essere anche aumentato, in misura fissa del 15%, in relazione alla situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Sostanzialmente, anche nel primo biennio di attività, vige la regola, com’è ovvio, del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

L’opportunità di riduzione del tasso medio di tariffa è prevista dall’articolo 20 del decreto del ministero del lavoro 12/12/2000.

La riduzione è stabilita nella misura fissa del 15% indipendentemente dalla tipologia o dimensione aziendale e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. La misura dell’oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il primo biennio di attività.

Il modulo di domanda da utilizzare è composto da tre parti che prevede:

una scheda informativa generale: riporta i dati anagrafici dell’azienda, il P.A.T. e la matricola INPS. Inoltre il titolare dell’azienda chiede la riduzione del tasso medio di tariffa e dichiara inoltre che nei luoghi di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, e che sono stati effettuati nel 2013 interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

La sezione generale che propone i seguenti interventi

- la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente;

- il datore di lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal decreto legislativo 81/2008 o nei casi consentiti dal decreto legislativo 81/2008, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione previa frequentazione di apposito corso;

- gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente;

- la segnaletica di sicurezza e regolarmente affissa;

- le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità;

- i lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazione, per i rischi ai quali sono esposti;

- si è provveduto alla formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), laddove eletto o designato;

- i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un’adeguata formazione;

- sono stati designati i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza e si è provveduto alla loro formazione;

- sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

- nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza;

- i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi;

- dove previsto i lavoratori sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica;

- in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria aziende, di una singola unità produttiva della stessa, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, viene elaborato, ed allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze (DUVRI).

Entro quando deve essere presentata la domanda di riduzione

Per le aziende che hanno appena iniziato la propria attività, la domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Punto Cliente presente sul sito www.inail.it. La domanda di riduzione, dalla quale deve risultare l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro può essere inviata:

- contestualmente alla denuncia dei lavori

- successivamente alla denuncia dei lavori (in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività)

Valutazione e decisione

L'Inail, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato

Aumento del 15% del tasso medio di tariffa Inail, per le aziende che non rispettano la normativa sulla sicurezza sul lavoro

Previsto dall’articolo 21 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, l’aumento è applicato dall’Inail quando, da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia, risulti la mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Il provvedimento dell’Inail, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In allegato il modulo della domanda e la guida alla compilazione dello stesso.

Il settore sicurezza della Confartigianato di Vicenza ha attivato un servizio di assistenza per la verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza e per la predisposizione della domanda di riduzione del premio Inail. Per informazioni: tel. 0444 168420/430 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Data inserimento: 21.01.14