RIFIUTI: MUD 2025 prorogato al 28 giugno 2025
È stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 - MUD” che sarà utilizzato per le dichiarazione riferite all’anno 2024.
La Legge 25 gennaio 1994, n. 70 istitutiva del MUD, all’art. 6 prevede che ”qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.
La presentazione del MUD slitta dunque a 120 giorni dalla data di pubblicazione, quindi al prossimo 28 giugno 2025.
Le novità rispetto al modello per l’anno 2024 sono rese disponibili nel documento di Sintesi modifiche MUD 2025 pubblicato nel sito del M.A.S.E. (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).
La modifica principale riguarda adempimenti destinati ai Comuni, con particolare riferimento all’aggiornamento biennale dei piani economici e finanziari (PERF) disposti da Arera, l’Autorità di REgolazione per energia Reti e Ambiente
Questo slittamento della scadenza permetterà alle imprese di organizzarsi per la raccolta degli elementi utili per la trasmissione dei dati, al momento non ancora possibile, considerando che il sito www.mudtelematico.it, strumento informatico unico per la compilazione e la presentazione del MUD, alla data del presente non è ancora accessibile.
Rimangono immutate rispetto allo scorso anno le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.
La scadenza per l’invio della dichiarazione è il 28 giugno 2025 ed i soggetti obbligati a tale scadenza sono:
- chiunque effettua a titolo professionaIe attività di raccoIta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericoIosi;
- imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericoIosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D.Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad escIusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imbaIIaggio che sono tenuti aIIa compiIazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi;
- i gestori deI servizio pubbIico di raccoIta, deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.
Sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione:
- gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe con un voIume di affari annuo non superiore a euro ottomiIa,
- Ie imprese che raccoIgono e trasportano i propri rifiuti non pericoIosi, di cui aII’articoIo 212, comma 8 deI D.Igs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericoIosi, Ie imprese e gIi enti produttori iniziaIi che non hanno più di dieci dipendenti
- Ie imprese e gIi enti produttori di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184, comma 3, diversi da queIIi indicati aIIe Iettere c), d) e g).
Le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero il numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione.
Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.
Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.
Ogni informazione in merito all’adempimento può essere chiesta all’Ufficio Ambiente e Certificazioni di Confartigianato Imprese Vicenza anche scrivendo alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.