Sistri, fino al subentro nella gestione del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31/12/2017, non sono applicate sanzioni per chi non aggiorna il registro cronologico
Il mancato aggiornamento del registro cronologico del Sistri non sarà sanzionato fino al subentro nella gestione del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31/12/2017. Continueranno invece ad essere applicate le sanzioni previste per chi non aggiorna il registro di carico e scarico dei rifiuti tradizionale.
Viene quindi sostanzialmente confermato lo slittamento al 31/12/2017, delle sanzioni previste per il mancato aggiornamento del registro cronologico del Sistri, che è comunque già operativo, ma che poche imprese hanno cominciato ad utilizzare viste le continue incertezze legate alla operatività del Sistri.
Questo significa che le imprese dovranno comunque tenere aggiornato il tradizionale registro di carico e scarico dei rifiuti e il registro cronologico del Sistri ma, le sanzioni che potranno essere applicate (almeno fino al 31/12/2017), riguarderanno esclusivamente il mancato aggiornamento del registro dei rifiuti tradizionale. Viene quindi confermato lo slittamento di un altro anno per l’avvio dell’utilizzo del registro cronologico del Sistri.
Tale termine potrà ridursi nel solo caso di avvio nella gestione del Sistri da parte del nuovo concessionario.
Inoltre fino al subentro nella gestione del Sistri del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31/12/2017, sono state ridotte del 50% le sanzioni amministrative pecuniarie per i soggetti obbligati che omettono di aderire al Sistri, portandole quindi, in caso di rifiuti pericolosi, da euro 7.750,00 a euro 46.500,00, (in precedenza erano previsti da euro 15.500,00 a euro 93.000,00) e per i rifiuti non pericolosi da euro 1.300,00 a euro 7.750,00,00 (in precedenza erano previsti da euro 2.600,00 a euro 15.500,00).
50% di riduzione delle sanzioni è stata prevista anche per i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al Sistri, portandole quindi, in caso di rifiuti pericolosi, da euro 7.750,00 a euro 46.500,00, (in precedenza erano previsti da euro 15.500,00 a euro 93.000,00) e per i rifiuti non pericolosi da euro 1.300,00 a euro 7.750,00,00 (in precedenza erano previsti da euro 2.600,00 a euro 15.500,00).
I soggetti obbligati e quelli che possono aderire volontariamente al Sistri
Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui sopra.
Lo slittamento delle scadenze sopra citate è stato stabilito dall'articolo 12, del decreto legge 30/12/2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27/02/2017, n. 19.
Informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza.