Somministrazione di Lavoro (ex lavoro interinale): modifiche introdotte con il D.Lgs. 2 marzo 2012, n.24
Il 6 aprile u.s. sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 24 del 2 marzo 2012, che operano importanti interventi nella disciplina della Somministrazione del Lavoro (ex Lavoro interinale). Le novità riguardano sia la somministrazione a tempo determinato sia quella a tempo indeterminato, con la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere ulteriori disposizioni più favorevoli per i lavoratori interessati.
In sintesi, le principali novità riguardano:
- La definizione di missione, intesa come periodo durante il quale il lavoratore dipendente di un’agenzia di somministrazione viene messo a disposizione di un utilizzatore e opera sotto la direzione ed il controllo dello stesso;
- L’introduzione del concetto di condizioni di base di lavoro e d’occupazione, da intendersi come trattamento economico, normativo ed occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso l’utilizzatore, comprese quelle relative all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la retribuzione, la protezione delle donne in gravidanza, in periodi di allattamento, la protezione di bambini e giovani, la parità di trattamento uomini e donne e ogni altra disposizione in materia di non discriminazione.
Durante la missione presso l’utilizzatore ai lavoratori dovranno essere garantite le predette condizioni di base.
- Viene prevista la possibilità di fare ricorso alla somministrazione senza indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, nel caso il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di:
1. soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno 6 mesi;
2. soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;
3. lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi del regolamento CE 800/2008 (il Ministero individuerà con un decreto tale tipologia di lavoratori);
4. soggetti individuati dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali
- La possibilità di stipulare contratti di assunzione tra l’agenzia ed il lavoratore a tempo parziale, in tal caso trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 61/2000 in quanto compatibili.
- E’ previsto che i lavoratori dipendenti dal somministratore siano informati dall’utilizzatore dei posti vacanti preso quest’ultimo affinchè possano aspirare a ricoprire tali posti. Tali informazioni possono essere fornite mediante avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore;
- Viene esteso anche alla somministrazione a tempo indeterminato il divieto di limitare la facoltà dell’utilizzatore di assumere direttamente il lavoratore. Tuttavia resta salva la facoltà per il somministratore e l’utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione, all’impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore.
- Infine, sotto il profilo sanzionatorio, la violazione del diritto del lavoratore di ricevere condizioni di base e d’occupazione non inferiori a quelle dei dipendenti dell’utilizzatore di pari livello è punita con la sanzione da 250 a 1.250 euro.
La medesima sanzione (da 250 a 1.250 euro) viene applicata nei confronti del solo utilizzatore nel caso di:
1. esclusione del lavoratore in missione dall’utilizzo dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore;
2. mancata informazione al lavoratore somministrato circa i posti vacanti presso l’utilizzatore;
3. mancata informativa alle RSA e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative, circa il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione prima della stipula del contratto di somministrazione (salvo motivi di urgenza per i quali la comunicazione va fatta entro i 5 gg. successivi), a cui si aggiunge la mancata comunicazione alle predette OO.SS., ogni 12 mesi, del numero e dei motivi del contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Da ultimo, è prevista ora l’applicazione della pena alternativa dell’arresto non superiore ad un anno o dell’ammenda da 2.500 a 6.000 euro nei confronti di chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un utilizzatore ovvero per l’ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo.