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TARES: per il 2013 vanno direttamente allo Stato i 30 centesimi per metro quadrato riguardanti la maggiorazione standard. Chiarimenti sull’applicazione del tributo sulle aree scoperte

A fine anno 2013, con l’F24 si versano allo Stato 30 centesimi per metro quadrato. Esentate dalla TARES le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili

Con la legge 06/06/2013, n. 64 di conversione del decreto legge 08/04/2013, n. 35, sono  state aggiornate alcune disposizioni riguardanti la TARES.

In particolare sono state definite i meccanismi per il pagamento del tributo per il 2013, ed è stato stabilito che per il medesimo anno la maggiorazione standard, (quella relativa ai servizi indivisibili), per il 2013, sarà pari a 0,30 euro per metro quadrato e non potrà quindi essere aumentata. Tale maggiorazione è riservata allo Stato e deve essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale.

Inoltre è stato stabilito che “sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

Codice Civile - Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.

  • Data inserimento: 05.07.13