TRASPORTO PERSONE - NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Confartigianato Imprese Vicenza rende noto che con sentenza del 23 gennaio 2025 il Consiglio di Stato (ultimo grado della giustizia amministrativa) ha rigettato il ricorso di un noleggiatore del Comune di Civita (Calabria) che si è visto revocata l'autorizzazione comunale perché - avendo stipulato dei contratti di prestazione di opera di carattere continuativo con una cooperativa romana - ha di fatto trasferito la sua attività dal territorio del comune calabrese al territorio di Roma, così violando il vincolo di territorialità.
Il giudice di ultima istanza ha ribadito che il collegamento stabile con il territorio è elemento essenziale per il servizio di noleggio con conducente; anche dopo la sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2020, n. 56 è solamente escluso che tra un servizio e l'altro l'esercente l'attività di NCC sia tenuto a fare ritorno nella rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purché presenti nel territorio provinciale.
Tant’è che la giurisprudenza è costante nel ritenere che deve essere conservato il vincolo territoriale con la comunità di riferimento, senza che l'esercente il servizio possa soddisfare indistintamente richieste di prestazioni sull'intero territorio nazionale (Cons. Stato, V, 6 novembre 2023, n. 9567; V, 1 marzo 2021, n. 1703). perché finirebbe per concentrarsi laddove la domanda dell'utenza è maggiore e rimane insoddisfatta (Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5481).
SCARICA LA SENTENZA