InformaImpresa 03 - 2014 - page 10

controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati espo-
sti nelle dichiarazioni che presentano elementi sinto-
matici di particolari criticità e non pregiudica gli altri
controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte
sui redditi.
In particolare, prima dell’erogazione del rimborso, qua-
lora questo sia determinato, anche in parte, da detra-
zioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta
derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo
preventivo viene effettuato sulla documentazione at-
testante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al
rimborso ovvero all’eccedenza d’imposta.
Il controllo preventivo si applica sulle dichiarazioni
dalle quali scaturisce un rimborso complessivamente
superiore a 4.000 euro.
I rimborsi che, a seguito del controllo preventivo degli
Uffici, risultano comunque dovuti sono erogati diretta-
mente dall’Agenzia delle entrate.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Il comma 590 prevede la proroga, per gli anni 2014,
2015 e 2016, del contributo di solidarietà pari al
3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di
300.000 euro, introdotto dall’art. 2, comma 2 del D.L.
n. 138/2011.
IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONE TERRENI AGRICOLI
Tale disposizione modifica l’articolo 1, comma 1 della
tariffa allegata al testo unico delle disposizioni con-
cernenti l’imposta di registro, prevedendo che se il tra-
sferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze ha
luogo in favore di soggetti diversi da coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
relativa gestione previdenziale e assistenziale, l’impo-
sta di registro si applica nella misura del 12 per cento.
Processo tributario e riscossione
La norma reca disposizioni in materia di processo tri-
butario e riscossione. In particolare si apportano mo-
dificazioni all’articolo 17-bis del decreto legislativo n.
546/1992.
L’articolo 17-bis tratta del reclamo avverso gli atti
emessi dall’Agenzia delle entrate, che possono avere
per oggetto controversie per importi non superiori ai
20 mila euro, e dell’eventuale mediazione tra l’Agenzia
ed il contribuente.
Le modifiche prevedono che la presentazione del recla-
mo è condizione di procedibilità del ricorso (anziché di
ammissibilità) contro gli atti emessi dall’Agenzia delle
entrate. Inoltre, nel caso di deposito del ricorso prima
che siano decorsi i novanta giorni che sono concessi
all’Agenzia dell’entrate per decidere l’eventuale acco-
glimento del reclamo, è stabilito che l’Agenzia medesi-
ma, in sede di rituale costituzione in giudizio, può ecce-
pire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rile-
va l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire
la mediazione.
Al medesimo articolo 17-bis è aggiunto un ulteriore
comma il quale stabilisce che l’esito del procedimento
connesso al reclamo rileva anche per i contributi previ-
denziali e assistenziali la cui base imponibile è ricon-
ducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle som-
me dovute a titolo di contributi previdenziali e assi-
stenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Un’ultima modifica del citato articolo 17-bis stabilisce
che la riscossione e il pagamento delle somme dovute
in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino al-
lo spirare dei novanta giorni assegnati all’Agenzia per
l’eventuale accoglimento del reclamo medesimo fermo
restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli
interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La so-
spensione non si applica nel caso di improcedibilità.
Le
predette
novità si applicano agli atti notificati dal
03.03.2014
(60° giorno dall’entrata in vigore della
Legge di Stabilità 2014).
E’ stabilito, ancora, che l’agente della riscossione matu-
ra il diritto al rimborso della spesa per l’iscrizione del
fermo amministrativo di beni mobili registrati nel mo-
mento in cui dà avvio alla procedura, mediante la ne-
cessaria comunicazione preventiva.
La norma potrebbe essere finalizzata ad incentivare
l’agente della riscossione ad effettuare adempimenti
amministrativi a suo carico (la comunicazione preven-
tiva del possibile fermo amministrativo al contribuen-
te) che costituiscono precondizione alla attività di ri-
scossione.
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DI SOMME ISCRITTE A RUOLO
Relativamente alla riscossione delle somme iscritte a
ruolo, viene stabilito che il contribuente può estingue-
re, senza interessi, il debito risultante dai ruoli emessi
dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tra-
mite il pagamento:
- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare re-
siduo;
- dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione (ex
art. 17, D.Lgs. n. 112/1999).
La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli
avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie
fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013. Non
è, invece, ammessa per le somme dovute a seguito di
sentenza di condanna della Corte dei Conti. La defini-
zione agevolata si perfeziona con l’integrale versamen-
to di quanto dovuto entro il 28.02.2014. A tal fine, la ri-
scossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa
fino al 15.03.2014; fino a tale data, sono sospesi anche
i termini di prescrizione. Entro il 30.06.2014 il contri-
buente è informato, mediante posta ordinaria, dell’av-
venuta estinzione del debito.
• • •
PREVIDENZA
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Rivalutazioni del trattamento pensionistico
.
La legge di stabilità definisce i criteri di rivalutazione au-
tomatica per i trattamenti pensionistici.
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 riporta al comma
483 i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensioni-
stici come si riportano in sintesi.
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:
- nella misura del 100 per cento per i trattamenti pen-
sionistici pari o inferiori a tre volte il trattamento mi-
nimo INPS
- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo INPS
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente superiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque
volte il trattamento minimo INPS
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente superiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte il trattamento minimo INPS
- nella misura del 40 per cento per l’anno 2014, nella
misura del 45 per cento per il 2015 e il 2016, per i
trattamenti pensionistici complessivamente superio-
ri a sei volte il trattamento minimo INPS
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