- 65 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
- 50 per cento, per le spese sostenute nel 2015.
RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI
Viene riproposta la possibilità di rivalutare i beni di
impresa e le partecipazioni in controllate e collegate,
consentendo di affrancare gli eventuali plusvalori rela-
tivi ai beni iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al
31 dicembre 2012 mediante il pagamento di una im-
posta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e
di eventuali addizionali in misura pari a:
- 16 per cento per i beni ammortizzabili;
- 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere af-
francato mediante pagamento di una imposta sostitu-
tiva del 10 per cento.
I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciu-
ti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalu-
tazione è stata eseguita) e il versamento deve avvenire
in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di
interessi, sia per la rivalutazione che per l’affrancamen-
to del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta con riferimento al quale la ri-
valutazione è eseguita (pertanto, giugno 2014).
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazio-
ne ai soci, di destinazione a finalità estranee all’eser-
cizio dell’impresa o al consumo personale o familiare
dell’imprenditore dei beni rivalutati, prima del 2018
(quindi in data antecedente a quella di inizio del quar-
to esercizio successivo a quello nel cui bilancio la riva-
lutazione è stata eseguita), ai fini della determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo
del bene prima della rivalutazione (comma 144).
AFFRANCAMENTO DEI MAGGIORI VALORI CONTABILI
RELATIVI A PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO EMERSI A
SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
Il comma 10, dell’articolo 15 del DL 185/2008 ha
consentito il riallineamento, mediante versamento di
un’imposta sostitutiva del 16 per cento, dei minori va-
lori fiscali ai maggiori valori contabili dell’avviamen-
to e delle altre attività immateriali iscritti, a seguito di
conferimenti, fusioni e scissioni, dall’avente causa nel
proprio bilancio individuale. Successivamente i commi
da 12 a 15 del DL 98/2011, introducendo i commi 10-
bis e 10-ter al medesimo articolo 15, hanno esteso la
facoltà di affrancamento anche ai maggiori valori at-
tribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilan-
cio a seguito dell’operazione straordinaria, purché tali
valori siano riferibili ad avviamento, marchi d’impresa
e altre attività immateriali presenti nell’attivo patrimo-
niale del bilancio consolidato.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi per
effetto di tali operazioni è soggetto ad una imposta so-
stitutiva del 16 per cento (così come disciplinato dal
comma 5, dell’articolo 15 del medesimo DL) da versare
in un’unica rata entro il termine di scadenza del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di impo-
sta in riferimento al quale l’operazione è effettuata; si
specifica che l’imposta sostitutiva per le operazioni ef-
fettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2013.
Inoltre, gli effetti del riallineamento decorrono dal se-
condo periodo di imposta successivo a quello del pa-
gamento della sostitutiva. Pertanto, per le operazioni
attuate nel 2012 e 2013, il primo esercizio utile per la
fruizione dei benefici fiscali prodotti dal riallineamento
sarebbe il 2016.
E’ introdotto un divieto di cumulo di detta opzione con
altri meccanismi di rivalutazione già definitivamente
ammessi dalle disposizioni fiscali. In particolare, è di-
sposto che il riallineamento della partecipazione non
possa operare nel caso di fruizione:
1)della rivalutazione di cui all’art. 176, comma 2-
ter del Tuir, riguardante i conferimenti, richiamata
dall’art. 172, comma 10-bis, per le fusioni e dall’art.
173, comma 15-bis, per le scissioni;
2)della disposizioni contenuta all’art. 15, comma 10,
del D.l. n. 185/2008.
Gli effetti si revocano nel caso di realizzo anteriormen-
te al quarto periodo di imposta successivo a quello del
pagamento della sostitutiva.
Infine, si rinvia ad un provvedimento dell’Agenzia delle
entrate l’individuazione delle modalità attuative delle
disposizioni in commento.
RIAPERTURA DEI TERMINI IN MATERIA DI
RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
La norma, dispone la riapertura dei termini per la ride-
terminazione dei valori di acquisto delle partecipazio-
ni non negoziate in mercati regolamentati e dei terre-
ni edificabili e con destinazione agricola, previo paga-
mento di un’imposta sostitutiva.
In particolare viene:
1.prorogata dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014
la data di possesso dei beni;
2.fissata al 30 giugno 2014 la decorrenza del termine
di versamento della prima rata dell’imposta, che de-
ve essere versata in tre rate annuali di pari importo.
Con questa ennesima riproposizione dell’istituto si
consente alle persone fisiche, società semplici, enti non
commerciali e soggetti non residenti privi di stabile or-
ganizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di
acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni
posseduti al di fuori del regime di impresa alla data del
1° gennaio 2014 affrancando in tutto o in parte le plu-
svalenze conseguite, ex articolo 67, comma 1, lett. da
a) a c-bis), del Tuir, allorché le partecipazioni o i terreni
vengano ceduti a titolo oneroso.
Il contribuente che intende beneficiare di tale agevo-
lazione deve versare sul valore periziato l’imposta so-
stitutiva del:
- 2% per la rivalutazione delle partecipazioni non qua-
lificate;
- 4% per la rivalutazione delle partecipazioni qualifi-
cate e per i terreni.
PERDITE SU CREDITI
La disposizione modifica il regime di deducibilità delle
rettifiche di valore su crediti. In particolare:
- viene modificato il comma 5 dell’articolo 101 del
TUIR prevedendo che le perdite su crediti sono de-
ducibili se risultano da elementi certi e precisi e tali
caratteristiche sussistono anche in caso di cancella-
zione dei crediti dal bilancio operata in applicazione
dei principi contabili (qualunque essi siano prescin-
dendo quindi se siano nazionali o internazionali);
- viene sostituito il comma 3 dell’articolo 106 del TU-
IR nel senso di prevedere che sia le svalutazioni che
le perdite su crediti iscritte in bilancio da parte degli
enti creditizi e finanziari sono deducibili a fini IRES
nell’esercizio in cui sono imputate a bilancio e nei
quattro successivi (5 anni). Si stabilisce, inoltre, che
le svalutazioni e le perdite dedotte in quote da un
quinto l’una si assumono al netto delle rivalutazioni
dei crediti risultanti in bilancio;
- viene modificato il comma 3 dell’articolo 111 preve-
dendo la deducibilità fiscale in 5 anni dell’importo
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7
Venerdì
7
febbraio
2014