della variazione della riserva sinistri relativa ai con-
tratti di assicurazione dei rami danni, per la parte ri-
feribile alla componente di lungo periodo.
Le suddette disposizioni si applicano dal periodo di im-
posta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando
l’applicazione delle vigenti disposizioni per le rettifi-
che di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta
precedenti.
DETERMINAZIONE LAVORO AUTONOMO
E DI IMPRESA - DEDUZIONE CANONI LOCAZIONE
FINANZIARIA DI IMMOBILI NON INFERIORE A 12 ANNI
I commi 162 e 163 modificano la durata del periodo
di deducibilità fiscale del costo dei beni in locazione
finanziaria in relazione ai contratti stipulati a decorrere
dal 1° gennaio 2014. In particolare:
- per i lavoratori autonomi, la deducibilità dei canoni
leasing relativi ad immobili strumentali è ripartita in
un periodo non inferiore a 12 anni (in luogo di un pe-
riodo compreso fra un minimo di otto e un massimo
di 15 anni) (lettera a));
- per le imprese, il costo dei canoni leasing è deduci-
bile per un periodo non inferiore alla metà (in luogo
dei due terzi) del periodo di ammortamento del bene
oggetto del contratto; in caso di beni immobili, il pe-
riodo è, in ogni caso, non inferiore a 12 anni (in luogo
di un periodo compreso tra 11 e 18 anni) (lettera b)).
IMPOSTA DI REGISTRO SULLA CESSIONE
DEI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE
Le disposizioni intervengono sul regime tributario ap-
plicato agli atti di trasferimento di specifici beni che
sono oggetto di contratto di leasing.
In particolare, a decorrere dal 2014:
- la cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobi-
li strumentali è assoggettata ad imposta di registro
in misura proporzionale (4%), anche se già assogget-
tati ad IVA. La base imponibile è determinata som-
mando il prezzo di cessione concordato, il prezzo di
riscatto e i canoni leasing da pagare (quota capitale).
Il versamento dell’intera imposta di registro è effet-
tuata contestualmente all’atto di trasferimento;
- l’esercizio del riscatto delle auto in leasing viene esclu-
so dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizio-
ne (IPT) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.
RIPRISTINO DELL’ALIQUOTA IVA DEL 4%
SULLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E DI SICUREZZA
SOCIALE RESE DA COOPERATIVE SOCIALI
La norma modifica i commi 488 e 489 dell’articolo 1,
delle legge n. 228/2012, ripristinando, in vista della ri-
forma dei regimi IVA speciali dell’Unione Europea pre-
visti dalla Direttiva 112/2006/UE, l’aliquota IVA agevo-
lata del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie
ed educative, rese dalle sole cooperative sociali.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle sommi-
nistrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante
distributori automatici collocati in stabilimenti, ospe-
dali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici
destinati a collettività (la cui aliquota IVA è stata eleva-
ta dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63 del 2013), posso-
no essere rideterminati in aumento al solo fine di ade-
guarli all’incremento dell’aliquota IVA.
DEDUCIBILITÀ DELLE SOMME RESTITUITE
AL SOGGETTO EROGATORE SE HANNO CONCORSO
A FORMARE IL REDDITO IN ANNI PRECEDENTI
Con la modifica alla lettera d-bis) del comma 1 dell’ar-
ticolo 10 TUIR, si consente ai contribuenti, a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013,
di dedurre dal reddito complessivo dei successivi pe-
riodi d’imposta l’ammontare delle somme restituite al
soggetto erogatore, assoggettate a tassazione in anni
precedenti, per l’importo non dedotto in tutto o in par-
te nel periodo d’imposta di restituzione. In alternativa,
il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta
corrispondente all’importo non dedotto secondo mo-
dalità definite con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze.
FRANCHIGIA TRANSFRONTALIERI
A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavo-
ro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera
o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (la-
voratori frontalieri), concorre a formare il reddito com-
plessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.
RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI
Viene stabilito che i contribuenti possono farsi rap-
presentare per procura presso gli uffici finanziari non
solo da parte di soggetti iscritti in albi professionali,
ma anche da soggetti iscritti alla data del 30 settem-
bre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Ca-
mere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-
ra (CCIAA) per la sub-categoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria.
Inoltre, è stabilito che se la procura è rilasciata ad un
funzionario di un centro di assistenza fiscale (CAF) o di
una società di servizi, tale procura deve essere autenti-
cata dal responsabile dell’assistenza fiscale del centro
o dal legale rappresentante della società di servizi. La
disposizione vale anche per la procura rilasciata ai fini
dell’accertamento con adesione ex art. 7, comma 1-bis,
D. Lgs. n. 218/1997.
ESTENSIONE DEL TRANSFER PRICING AI FINI IRAP
La Legge di Stabilità 2014 contiene una norma di na-
tura interpretativa con cui viene previsto che la disci-
plina sul c.d. “transfer pricing”, cioè relativa alla rettifica
dei prezzi di trasferimento sulla base del criterio del
valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR, è applica-
bile anche ai fini IRAP per i periodi d’imposta succes-
sivi a quello in corso al 31.12.2007 (quindi, dal 2008).
Si tratta di un’interpretazione con effetto retroattivo,
pertanto è previsto che fino al 2012 non è irrogabile
la sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1,
comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) per
le rettifiche del valore della produzione netta.
E’ fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia
già stata irrogata con provvedimento divenuto defini-
tivo anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
ESTENSIONE VISTO DI CONFORMITÀ ALLE IMPOSTE
DIRETTE PER CREDITI SUPERIORI A 15.000 EURO
La proposta normativa prevede l’obbligo di apporre il
visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emer-
ge un credito annuo di importo superiore a 15.000 eu-
ro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17
del d.lgs. n. 241/97 (modello F24), per imposte dirette,
IRAP e sostitutive.
Con la disposizione si introduce, quindi, per le imposte
sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le
imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per le ri-
tenute alla fonte e per l’IRAP un meccanismo analogo a
quello già esistente per i crediti emergenti dalle dichia-
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Venerdì
7
febbraio
2014