mente in modalità telematica attraverso la sezione
Punto Cliente presente sul sito
La doman-
da di riduzione, dalla quale deve risultare l’osservanza
delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del la-
voro può essere inviata:
- contestualmente alla denuncia dei lavori
- successivamente alla denuncia dei lavori (in qualsia-
si momento, ma non oltre la scadenza del biennio di
attività)
Valutazione e decisione
L’Inail, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della
domanda, comunica all’azienda il provvedimento adot-
tato adeguatamente motivato.
Aumento del 15% del tasso medio di tariffa Inail, per
le aziende che non rispettano la normativa sulla sicu-
rezza sul lavoro
Previsto dall’articolo 21 del decreto ministeriale del 12
dicembre 2000, l’aumento è applicato dall’Inail quan-
do, da provvedimenti degli Organismi pubblici com-
petenti in materia, risulti la mancata osservanza delle
norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Il
provvedimento dell’Inail, debitamente motivato, è co-
municato al datore di lavoro con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
On line il modulo della domanda e la guida alla compi-
lazione dello stesso.
Il settore sicurezza della Confartigianato di Vicenza
ha attivato un servizio di assistenza per la verifica del
rispetto della normativa sulla sicurezza e per la pre-
disposizione della domanda di riduzione del premio
Inail. Per informazioni: tel. 0444 168420/430 – e.mail
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Modulo domanda OT20 per la riduzione del
tasso medio di tariffa Inail per il primo biennio di attivit.
pdf
- Download Guida alla compilazione del Modulo OT20.
pdf
alla notizia 1290 su
SICUREZZA
12
Formazione dei datori di lavoro con incarico
di Responsabile ai compiti di Prevenzione
Protezione dei rischi (DLSPP o RSPP). Obbligo
di aggiornamento per gli esonerati.
Il ruolo del datore di lavoro responsabile alla prevenzione
prevede un aggiornamento periodico della formazione. In
particolare gli “esonerati” ai sensi dell’ex decreto legisla-
tivo 626/1994 dall’11/01/2014 devono avere effettuato
l’aggiornamento formativo
Con la pubblicazione dell’Accordo 21/12/2011 del-
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Provincie autonome, è stato stabilito al
punto 9 (Crediti formativi), che non sono tenuti a fre-
quentare il corso di formazione obbligatorio per chi
svolge l’attività di DLSPP o RSPP, coloro che dimostrino
di aver svolto, alla data dell’ 11/01/2014, una forma-
zione con contenuti conformi all’articolo 3 del decreto
ministeriale 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequen-
za dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legisla-
tivo 19/09/1994, n. 626.
Per tali soggetti è comunque obbligatorio l’aggiorna-
mento previsto al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni
del 21/12/2011. In particolare la durata dell’aggiorna-
mento è modulata sulla base del livello di rischio, indi-
viduata come segue:
- Imprese a basso rischio: 6 ore
- Imprese a medio rischio: 10 ore
- Imprese ad alto rischio: 14 ore.
Per gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi
dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994,
n. 626, il primo termine dell’aggiornamento è scaduto
l’11 gennaio 2014.
Vale la pena di evidenziare, per coloro che non hanno
effettuato l’aggiornamento entro il termine citato, che
viene comunque fatto salvo il credito formativo prece-
dente (una sorta di diritto acquisito) e, quindi, si sug-
gerisce di effettuare il prima possibile l’aggiornamento
formativo. In pratica, coloro che non hanno effettuato
l’aggiornamento entro il l’11 gennaio 2014, è bene si
attivino con celerità in tale senso, al fine di evitare le
sanzioni previste.
E’ evidente che il mancato aggiornamento della forma-
zione, rischia di rendere inefficace la qualifica e l’inca-
rico di DLSPP o RSPP.
Il Cesar, Centro formativo di riferimento della Confar-
tigianato di Vicenza, organizza da tempo la formazio-
ne per l’ottenimento della qualifica di DLSPP o RSPP e
anche per l’aggiornamento di tale qualifica: tel. 0444
960100 – e.mail
Decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 – art. 95
- Norma transitoria - abrogato
In sede di prima applicazione del presente decreto e
comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di
lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dal-
la frequenza del corso di formazione di cui al comma
2 dell’articolo 10, ferma restando l’osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto articolo 10, comma
2, lettere a), b) e c).
Decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 – art. 10
- Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi - abro-
gato
1.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i com-
piti propri del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacua-
zione, nei casi previsti nell’Allegato I, dandone pre-
ventiva informazione al rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai com-
mi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui
all’articolo 8, comma 4.
2.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di
cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luo-
go di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei
datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza
competente per territorio:
a)
una dichiarazione attestante la capacità di svolgi-
mento dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi;
b)una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui
all’articolo 4 commi 1, 2, 3 o 11;
c)
una relazione sull’andamento degli infortuni e delle
malattie professionali della propria azienda elabora-
ta in base ai dati degli ultimi tre anni del registro in-
fortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga docu-
mentazione prevista dalla legislazione vigente;
d)
l’attestazione di frequenza del corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Accordo Stato Regioni per formazione DL-
SPP-1.pdf
alla notizia 1301 su
e la notizia -
Formazione obbligatoria per il Datore di La-
voro che svolge i compiti propri del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione dei rischi (DLSPP)
n. 10 pubblicata in
InformaImpresa n. 4 del 24.2.2012
14
InformaImpresa
Venerdì
7
febbraio
2014