c) la detrazione è pari a 978 euro, se il reddito com-
plessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000
euro; la detrazione spetta per la parte corrisponden-
te al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro”.
In particolare si osserva che viene incrementata la
misura della detrazione IRPEF per lavoro dipendente
spettante ai soggetti che realizzano un reddito com-
plessivo non superiore a 55.000 euro annui.
DEDUZIONI DALL’IRAP PER COSTO DEI NEO ASSUNTI
La Legge di Stabilità 2014 modifica l’art. 11, comma 4-
quater, D.Lgs. n. 446/97, prevedendo, dal periodo d’im-
posta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), una
deduzione IRAP del costo del personale assunto con
contratto a tempo indeterminato che va ad incremen-
tare la base occupazionale rispetto al personale media-
mente occupato nel periodo d’imposta precedente. La
deduzione spetta limitatamente all’incremento com-
plessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e
B.14 del conto economico per il periodo d’imposta in
cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi. I co-
sti per il personale dipendente ammessi in deduzione
sono quelli riferibili ai lavoratori assunti con contrat-
to a tempo indeterminato per un importo annuale non
superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipenden-
te assunto. Per verificare la sussistenza dell’incremen-
to occupazionale, occorrerà fare riferimento alla consi-
stenza dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato in forza al termine di ciascun periodo
d’imposta e confrontarla con il corrispondente valore
medio esistente nel periodo di riferimento rappresen-
tato dal periodo d’imposta precedente a quello per il
quale si effettua il calcolo. La deduzione in esame, an-
che se sostanzialmente analoga a quella temporanea-
mente prevista per gli incrementi occupazionali inter-
venuti nei 3 periodi d’imposta successivi al 31.12.2004
(2005, 2006 e 2007), è ora riconosciuta a regime.
La legge, inoltre, abroga i commi 4-quinquies e 4-se-
xies del citato art. 11, per cui non è più prevista la
maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in
particolari aree del Paese, né per le assunzioni di lavo-
ratrici. Resta, invece, confermato che l’ammontare mas-
simo della deduzione, stabilito dal comma 4-septies,
che non può eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del
datore di lavoro. Infine, la deduzione forfettaria (“base”
e “maggiorata” per le Regioni svantaggiate) per ciascun
dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale)
e la deduzione dei contributi previdenziali ed assisten-
ziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per
apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e svilup-
po e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun
dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla
deduzione per incremento base occupazionale. Pertan-
to, i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale posso-
no altresì beneficiare della deduzione per l’incremento
della base occupazionale.
POTENZIAMENTO DELL’ACE
Viene previsto un potenziamento dell’aiuto alla cresci-
ta economica (ACE) mediante l’incremento nel 2014,
2015 e 2016 del rendimento nozionale del capitale
proprio.
L’aliquota percentuale per il calcolo di tale rendimen-
to, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL n. 201/2011, è
stata fissata al 3% per il primo triennio di applicazione
dell’agevolazione (2011, 2012 e 2013).
Modificando quanto sopra, il comma 137 fissa l’aliquo-
ta percentuale per il calcolo del rendimento nozionale
come di seguito:
- 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2014;
- 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicem-
bre 2015;
- 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicem-
bre 2016.
Soltanto dal 2017 il rendimento nozionale sarà deter-
minato con decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze secondo le summenzionate modalità.
I soggetti che beneficiano dell’ACE determinano l’ac-
conto delle imposte sui redditi dovute per i periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicem-
bre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il cal-
colo del rendimento nozionale del capitale proprio re-
lativa al periodo d’imposta precedente (3% per il 2014;
4% per il 2015).
PROROGA DELLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIO-
NE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DELLA
DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRO-
DOMESTICI
La legge di Stabilità 2014, modificando l’art. 14 del
D.L. n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), prevede la pro-
roga per un altro biennio della detrazione IRPEF/IRES
spettante per i
lavori di riqualificazione energetica
nel-
la misura del:
- 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013
- 31.12.2014;
- 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al
31.12.2015.
Resta fermo il limite massimo detraibile delle stesse.
Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi
su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote
sono stabilite come segue:
- 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo se-
mestre 2015;
- 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo se-
mestre 2015 fino al primo semestre 2016.
Modificando poi anche l’art. 16 del D.L. n. 63/2013,
viene disposta un’ulteriore proroga della detrazione IR-
PEF, sempre con il limite massimo di spesa di € 96.000,
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di
cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR. In particolare, la de-
trazione spetta nella misura del:
- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012
- 31.12.2014;
- 40% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al
31.12.2015.
Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista
a regime, cioè nella misura pari al 36%, con limite di
spesa di € 48.000.
Contemporaneamente,
per i contribuenti che fruiscono
della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione
di un immobile, è prorogata
per un altro anno, quindi
fino al 31.12.2014 (anziché 31.12.2013)
la detrazione
IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto di mobili fi-
nalizzati all’arredo dell’immobile medesimo nonché di
grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+
(A
per i forni). L’agevolazione spetterà, quindi, per le spese
sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014, su un am-
montare massimo di spesa non superiore a € 10.000 e
sempre nella percentuale del 50%.
Per le spese riguardanti i
nterventi di ristrutturazione
edilizia, relativi all’adozione di misure antisismiche
at-
tivate dal 6 giugno 2013 per gli edifici che si trovano
ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1
e 2) adibiti ad abitazione principale o ad attività pro-
duttive fino ad un ammontare complessivo delle stes-
se non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare,
vengono fissate le seguenti aliquote:
6
InformaImpresa
Venerdì
7
febbraio
2014