InformaImpresa 03 - 2014 - page 5

porti di lavoro in apprendistato continueranno ad esse-
re regolamentati dall’art. 25 del CCNL Area Acconcia-
tura - Estetica e dalle regole introdotte con il suddetto
accordo interconfederale.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Accordo proroga disciplina app. professiona-
lizzante Acconciatura - Estetica al 30 aprile 2014.pdf
alla notizia 1300 su
CONTRATTUALE
22 Area Moda artigiana: proroga disciplina
apprendistato professionalizzante al 30
aprile 2014.
Firmato l’Accordo per la proroga della disciplina dell’ap-
prendistato professionalizzante per l’Area Moda artigiana.
Il 24.01.2014è stato siglato l’accordodi proroga dell’ap-
prendistato professionalizzante ex D.Lgs.167/2011 per
l’area Moda artigiana. L’accordo in oggetto proroga la
vigenza dell’Accordo Interconfederale del 03.05.2012
fino al 30 aprile 2014. Pertanto, i rapporti di lavoro in
apprendistato continueranno ad essere regolamentati
dall’art. 51 del CCNL Area Moda e dalle regole introdot-
te con il suddetto accordo interconfederale.
Per approfondimenti consultare il file:
Download Accordo proroga disciplina app. professiona-
lizzante Area Moda al 30 aprile 2014.pdf
alla notizia 1299 su
CONTRATTUALE
23 Area Moda - Conferma EET: Verbali di Intesa
del 28.01.2014.
Da gennaio a dicembre 2014 confermati i valori dell’EET
per i settori appartenenti all’Area Moda previsti dal con-
tratto collettivo regionale del 18 giugno 2010.
Con appositi Verbali sottoscritti il 28.01.2014, le parti
valutati i risultati relativi all’andamento dei parametri
nel periodo di riferimento, hanno confermato i valori
dell’EET previsti con decorrenza dal 01.01.2014 per le
imprese artigiane dei settori: 1)Tessile abbigliamento
calzature e bambole giocattoli, 2) Pulitintolavanderie
e, 3) Occhialerie.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
Download EET Tessili GEN - DIC 2014.pdf
Download EET Occhialerie GEN DIC 2014.pdf
Download EET Pulitintolavanderie GEN - DIC 2014.pdf
alla notizia: 1306 su
• • •
FISC0
1 Finanziaria. Le novità della Legge di Stabilità
2014.
Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le disposi-
zioni della Legge di Stabilità 2014, che prende il nome di
Legge n. 147/2013.
La Legge di Stabilità 2014, ovvero la Legge n. 147 del
27.12.2013, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 27.12.2013 (sul Supplemento Ordinario n.
87) ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014. Nella
presente trattazione si riepilogano alcune delle princi-
pali novità fiscali in essa contenute.
WEB TAX
Viene introdotto il nuovo articolo 17-bis nel Decreto
del Presidente della Repubblica n. 633/1972, per ef-
fetto del quale viene previsto che i soggetti passivi che
intendano acquistare servizi di pubblicità on line, an-
che attraverso centri media ed operatori terzi, sono ob-
bligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita
IVA italiana.
L’articolo dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari on
line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine
dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul ter-
ritorio italiano durante la visita di un sito o la fruizio-
ne di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e
dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusiva-
mente attraverso soggetti (editori, concessionarie pub-
blicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicita-
rio) titolari di partita IVA italiana.
La norma si applica anche nel caso in cui l’operazione
di compravendita sia stata effettuata mediante centri
media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
La disposizione va integrata con quanto previsto nel
successivo comma 177, con cui è modificata la deter-
minazione del reddito imponibile per le società che
operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line.
Inoltre, con il comma 178 è altresì previsto che i sog-
getti passivi che acquistano servizi di pubblicità on line
sono obbligati ad utilizzare il bonifico bancario o po-
stale (o altri strumenti idonei a consentire la tracciabi-
lità dell’operazione) dal quale devono risultare anche i
dati identificativi del beneficiario e a veicolare la parti-
ta Iva del beneficiario. Un provvedimento delle Entrate
stabilirà le modalità di trasmissione in via telematica
dei dati necessari per l’effettuazione dei controlli.
Va, tuttavia, evidenziato che con il Decreto legge n. 151
del 30 dicembre 2013 (articolo 1, comma 1) è stata rin-
viata al 1° luglio 2014 l’applicazione del comma 33.
DIVIETO DEL PAGAMENTO IN CONTANTI
DEI CANONI DI LOCAZIONE
I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità
abitative, ad eccezione di quelli di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbli-
gatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e moda-
lità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la
tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti
contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e de-
trazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Per il pagamento dei canoni di locazione, quindi, sarà
necessario, dal 1° gennaio 2014, utilizzare strumenti
tracciabili (bonifici o assegni non trasferibili) a prescin-
dere dal fatto che l’importo sia inferiore o superiore al-
la soglia dei 1.000 euro (limite generale previsto per il
divieto di trasferimento di contante).
INCREMENTO DELLE DETRAZIONI
PER LAVORO DIPENDENTE
La disposizione modifica il calcolo delle detrazioni
dall’imposta lorda per i soggetti titolari di reddito di
lavoro dipendente superiori a € 8.000.
In particolare, viene modificato l’articolo 13 del Tuir,
che risulta così declinato:
a) prevede un aumento della detrazione dall’imposta
lorda a € 1.880 se il reddito complessivo non supe-
ra € 8.000. L’ammontare della detrazione spettante
non può essere inferiore a € 690. Per i lavori a tempo
determinato, l’ammontare della detrazione effettiva-
mente spettante non può essere inferiore a € 1380;
b)la detrazione è pari a 978 euro, aumentata del pro-
dotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rap-
porto tra 28.000 euro, diminuito del reddito com-
plessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddi-
to complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a
28.000 euro;
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