InformaImpresa 03/2015 - page 10

dal nuovomeccanismo.
ESONERI DALL’APPLICAZIONEDELLOSPLITPAYMENT
Lo split payment non trova applicazione inquesti casi:
quando l’Ente pubblico assume la qualifica di de-
bitore d’imposta come nel caso di acquisti di beni
/ prestazioni di servizi soggette al regime di in-
versione contabile di cui agli art. 17e 74 del DPR
633/72odi acquisti intracomunitari;
quando trattasi di compensi per prestazioni di ser-
vizi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta sul
reddito. Con tale espressione, il Legislatore ha in-
teso fare riferimento anche alle ritenute a titolodi
acconto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel
corso di un incontro con la stampa specializzata.
Il chiarimento era necessario per gli esercenti arti
e professioni che fatturano alla PA i servizi pro-
fessionali evidenziando nel documento la relativa
ritenuta d’acconto. Tali soggetti, come confermato
oradalleEntrate, sonoesclusi dall’ambitodi appli-
cazione del nuovo art. 17-ter del decreto IVA.
“STATUS”DELL’ENTEPUBBLICO
Particolare importanza per l’applicazione del meccani-
smodello split payment è laverificadellaveste cheas-
sume l’Ente pubblico nei confronti del fornitore. La di-
sposizione dello split payment, infatti va ad intrecciar-
si con l’altra novità introdotta dalla Legge di Stabilità
2015, ovvero l’estensione del meccanismo del reverse
charge alle prestazioni “di servizi di pulizia, di demo-
lizione, di installazionedi impianti edi completamento
relativi ad edifici”.
Nel citato comunicato del Mef è stato precisato che la
norma dello split payment si applica alle operazioni
per lequali l’entepubblicononagisce inqualitàdi sog-
getto Iva,ma opera nella propria sfera istituzionale.
Al contrario, il meccanismo dell’inversione contabile
trova il limite applicativo nel fatto che il soggetto de-
stinatario delle cessioni o delle prestazioni debba ne-
cessariamente rivestire la qualifica di soggetto passivo
ai fini Iva in quanto gli sono attribuiti gli adempimenti
di integrazione della fattura e la sua annotazione nei
registri Iva acquisti e vendite.
Diventa quindi importante determinare in quale fatti-
specie si sta operando.
Esempio1
La società Alfa eroga al Comune servizi di pulizia dei
locali riservati alla Sezione anagrafe. Pur trattandosi
di prestazioni soggette a reverse charge dal 1 gennaio
2015, troverà applicazione lo split payment, in quanto
l’ente agisce in qualità di veste istituzionale e non po-
trà assolvere l’Iva colmeccanismodel reverse charge.
Esempio2
La società Alfa eroga al Comune servizi di pulizia dei
locali riservati alla Farmacia Comunale. Tale operazio-
ne dovrà essere considerata soggetta a reverse charge
art. 17comma6, lettera a-ter DPR633/72 inquanto il
Comune opera in ambito commerciale.
ILDIFFERIMENTODI ESIGIBILITÀ
La Legge di Stabilità non abroga la disciplina dell’esi-
gibilità differita di cui all’art. 6 comma 5 del DPR
633/1972, che permette al fornitore del bene o pre-
statore di servizio di differire il versamento dell’Iva al
momentodel pagamentodella fatturadapartedell’En-
tepubblico. Di fatto, con ilmeccanismodello split pay-
ment, la regola dell’esigibilità differita viene neutraliz-
zata inquanto in applicazionedell’art. 17-ter l’imposta
non viene incassata dal fornitore. La norma del diffe-
rimento dell’imposta resta applicabile per le fatture
emesse prima del 31.12.2014 e per le operazioni sog-
gette a ritenuta a titolo di imposta sul reddito per cui
non si applica ilmeccanismodello split payment.
ASPETTI CONTABILI DELLOSPLITPAYMENT
Da un punto di vista operativo nella fattura emessa in
relazione alle operazioni poste in essere con gli enti
pubblici l’Iva deve essere esposta in fattura da parte
del soggetto che effettua la prestazione nei confronti
dell’ente pubblico interessato allo split payment, tut-
tavia, occorrerà specificare che l’Iva non verrà incas-
sata dal cedente ai sensi dell’art. 17–ter del D.P.R. n.
633/1972. Per questo motivo l’Iva andrà stornata dal
totale della fattura, dovrà essere annotata nel registro
vendite non dovrà apparire nelle liquidazioni periodi-
che del soggetto cedente oprestatore.
Ad esempio, ipotizzando di dover fatturare un opera-
zione di €. 10.000 con Iva al 22%, dovremmo indicare
che l’Iva di €. 2.200 sarà versata dal committente ai
sensi dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Il totale fattu-
ra sarà pari a €. 12.200, e si indicherà come netto a
pagare €. 10.000. Tale fattura dovrà essere registrata
annotando il credito verso l’ente pubblico (€. 12.200),
con in contropartita il ricavo (€. 10.000) e l’Iva split
payment (€. 2.200). Per non far concorrere la suddetta
Iva alla liquidazione periodica, l’Iva andrà stornata dal
totale del credito acceso verso l’ente pubblico o conte-
stualmentealla registrazionedella fatturao conun’ap-
posita scrittura.
La fattura sarà emessa nel formato elettronicoo carta-
ceo a seconda della normativa vigente.
RIMBORSOCREDITO IVA
L’applicazione del meccanismo dello split payment
comporterà per le aziende che effettuano operazio-
ni verso la P.A. un aumento del credito nei confronti
dell’erario.
Per compensare questa situazione è stato modificato
l’art. 30 comma 2 lett. a) DPR n. 633/72 includendo le
operazioni in esame tra quelle che consentono il rim-
borso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota
media.
Inoltre è stato riconosciuto ai cedenti/prestatori che
applicano lo split payment il rimborso del credito Iva
in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile
relativo a tali operazioni.
FISCO
10 Tipografiee rivenditori autorizzati alla stampa
e alla rivendita dei documenti fiscali.
Entro fine febbraio2015 le tipografie e i rivenditori auto-
rizzati alla stampa e rivendita di documenti fiscali devono
effettuare la trasmissione telematica dei dati relativi alle
forniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno 2014.
Le tipografie e i rivenditori autorizzati alla stampa ed
alla rivendita dei documenti fiscali devono effettuare,
entro ilmesedi febbraio, la trasmissione telematicadei
dati relativi alle forniture degli stampati fiscali effet-
tuate nell’anno solare precedente.
La trasmissionedi tali dati, relativi all’anno2014, deve
quindi essere effettuata entro il 28 febbraio2015.
MODALITÀTECNICHEDI TRASMISSIONE
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi-
scali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendi-
ta provvedono alla comunicazione dei dati:
direttamente tramite il servizio Entratel o Fisco
on line in relazione ai requisiti posseduti per la
10
InformaImpresa
Venerdì
13
febbraio
2015
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