InformaImpresa 03/2015 - page 12

Comune, ne controlla la regolarità e procede al calcolo
del creditod’imposta, rilasciando al titolareunprovve-
dimento formale. Tale provvedimento, come spiegato
nella nota delle Dogane del 29 dicembre 2014, prot.
141442, terrà contodella citata riduzione del 15%.
Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza,
nella dichiarazionedei redditi relativa al periodoper il
quale è concesso il beneficio.
MISURADELL’AGEVOLAZIONE
La voce 12 dellaTabellaA, allegata al Decreto legisla-
tivo n. 504 del 26 ottobre 1995, comemodificata dal
decreto legge159/2007, stabilisceuna tassazionepari
a 359 euro per 1.000 litri (per la benzina). Sul gasolio,
lamisura dell’accisa è di euro330/m3.
Come già anticipato, per effetto dell’articolo 1, comma
577, leggedi stabilitàper il2014,attuatocon ilD.P.C.M.
20 febbraio 2014, è stata ridefinita lamisura dell’age-
volazione, riducendodel 15% l’importo agevolato.
Come chiarito nella nota delle Dogane del 29 dicem-
bre 2014, prot. 141442, una volta effettuato il com-
puto dell’accisa a credito spettante ad ogni titolare di
licenza di taxi o autorizzazione con noleggio con con-
ducente sui distinti carburanti (gasolio, benzina, GPL,
gas naturale) consumati nell’anno 2014, commisurata
alla differenza tra l’aliquota normale d’imposta e quel-
la specifica agevolata vigenti per ciascun prodotto im-
piegato, si procederà a detrarre dall’importo totale ri-
sultante la prescrittamisura percentuale.
Conseguentemente (si legge nella nota citata) “ai fini
del rilasciodapartedegli Uffici delleDoganedel prov-
vedimento di determinazione del credito d’imposta, la
procedura informaticaattualmenteutilizzataper il cal-
colodell’accisaa creditoviene revisionata inmodo che
il risultato finale ottenuto tenga già conto della ridu-
zione percentuale del 15%”.
SICUREZZA
1 Riduzione del tasso medio di tariffa Inail
(riduzione del premio Inail). Domanda da
inviare entro il 28/02/2015.
La riduzione del tasso, può essere chiesta dalle aziende
operative da almeno un biennio, che eseguono interven-
ti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi
previsti dalla normativa.
Inail riconosce una riduzione sul premio assicurativo
alle aziende, operative da almeno un biennio, che ese-
guono interventi per il miglioramento delle condizioni
di sicurezzaedi igienenei luoghi di lavoro, inaggiunta
aquelliminimi previsti dallanormativa inmateria (de-
creto legislativo n. 81/2008 e successivemodifiche ed
integrazioni). La riduzione di traduce in un risparmio
sul premio stessodovuto all’Inail.
La riduzionedel tassomediodi tariffaèdeterminata in
relazioneal numerodei lavoratori annodel periodo (1),
calcolati per singola voce di tariffa, secondo le percen-
tuali riportate nella tabella che segue. È possibile che
la tabella sia suscettibile dimodifiche, già nel 2015:
Se nell’ambito dell’attività aziendale, le lavorazioni as-
sicurate (e quindi il rischio tutelato) sono più di una, il
numerodei lavoratori/anno e lamisuradella riduzione
si riferiscono alla singola lavorazione.
(1) Il numero del lavoratori anno rappresenta uno specia-
le parametro quantitativo adottato nell’ambito del sistema
tariffario INAIL all’esclusivo fine di determinare la misura
dell’oscillazione del tassodi premio spettante all’azienda do-
po il primo biennio di attività. Il calcolo è effettuato rappor-
tando, annoper anno, le retribuzioni soggettea contribuzione
alla retribuzione media annua determinata secondo i para-
metri esplicitati nell’art.22MAT, sulla base del periodo di os-
servazione costituito dal primo triennio del quadriennio pre-
cedente l’anno nel quale il tasso oscillato deve trovare appli-
cazioneodelminor periodo, purchènon inferioreadunanno,
nelle ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni. Il
dato è comunicato alla ditta annualmente sul provvedimento
20SM, nella sezione “determinazione del tasso applicato sul-
la base dei dati del periodo di osservazione”ed è distinto per
ciascun rischio assicurato.
Chi puòottenere la riduzione
Tutte le aziende in possesso di regolarità contributiva
ed assicurativa e in regola con le disposizioni obbliga-
torie inmateriadi prevenzione infortuni edi igienenei
luoghi di lavoro (cosiddetti pre-requisiti) possono frui-
re della riduzione.
È inoltre necessario che l’azienda abbia effettuato,
nell’anno precedente a quello per il quale chiede la ri-
duzione, interventi dimiglioramento in fattodi preven-
zione degli infortuni e di igiene. Interventi che devono
esseredettagliati nelmodelloOT24pubblicatonel sito
.
Adogni intervento segnalatonelmodellocitatoèattri-
buto un punteggio. Per poter accedere alla riduzione è
necessario che la somma degli interventi realizzati dia
unpunteggiodi almeno100.
Sul sitodell’Inail è comunquepubblicata una guida al-
la compilazione nella quale sono dettagliati i requisiti
necessari per l’inviodell’istanza.
Ladomandaon line
Ladomandadi riduzionedeveesserepresentataesclu-
sivamente in modalità telematica attraverso la sezio-
ne Servizi Online presente sul sitowww.inail.it entro il
termine del 28 febbraio2015.
Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della
domanda, comunica all’azienda il provvedimento adot-
tato.
Come si applica la riduzionedel premio Inail
La riduzione opera solo per l’anno nel quale è sta-
ta presentata la domanda ed è applicata dall’azienda
stessa, al momento di regolare il premio assicurativo
per lo stessoanno.Adesempio, la richiestadi riduzione
per l’anno 2015 può essere presentata da un’azienda
che abbia iniziato la propria attività entro il 1° genna-
io2013. Gli interventi dimiglioramentodevonoessere
effettuati entro il31/12/2014.La riduzione riconosciu-
ta opera sul tassodel 2015 ed è applicata dall’azienda
in sede di regolazione del premiodovutoper il 2015.
La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro si riferisce alla data del 31 dicembre
dell’annoprecedenteaquellodelladomanda. Inoltre, è
necessario che al momento della concessione del be-
neficio, i datori di lavoro siano in possesso dei requisi-
ti per il rilascio della regolarità assicurativa e di quel-
la contributiva accertata con lemodalità di cui al d.m.
24/10/2007 e al decreto legge 20/03/2014, n. 34,
convertito in legge n. 78/2014.
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