InformaImpresa 03/2015 - page 9

ve comunque essere assoggettato ad imposta, ancor-
ché posseduto da un soggetto diverso da coltivatore
direttoo IAP.
Al contrario, può accadere che un terreno, non esen-
te sulla base dei previgenti criteri (ad esempio, perché
posto ad un’altitudine dal centro inferiore a 600 me-
tri, epossedutoda soggetti diversi da coltivatori diretti
e IAP), risulta esente alla luce dei nuovi parametri, in
quanto è classificato come “T” (totalmente montano):
poiché i nuovi criteri si applicano anche per il 2014
(ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge n.
4/2014), per il terreno in questione l’IMU non è do-
vuta.
LASCADENZAPER ILVERSAMENTOPER IL2014
L’IMU relativaal2014, determinata secondo i nuovi cri-
teri, è dovuta entro il 10 febbraio2015.
ILCALCOLODELTRIBUTO
Le regoleper il calcolodel tributo rimangono invariate.
Per calcolare la base imponibile del tributo, si ricorda
che l’articolo 13, comma 5, decreto legge 201/2011,
stabilisce che il valore dei terreni agricoli è costituito
dal reddito dominicale, risultante in catasto al 1° gen-
naiodell’annodi imposizione, rivalutatodel 25%, a cui
è applicato ilmoltiplicatore di 135. Per i coltivatori di-
retti e IAP, ilmoltiplicatore è pari a75.
Quindi:
Base imponibile= redditodominicalex125%x135
oppure
Base imponibile= redditodominicalex125%x75
(soloper CDe IAP)
Inoltre, è applicabile la franchigia di euro6.000 previ-
sta dall’articolo 13, comma 8-bis, D.L. 201/2011, per i
coltivatori diretti e IAP iscritti nellaprevidenzaagricola
che conduconodirettamente il fondoe leulteriori ridu-
zioni d’imposta per valori fino a32.000 euro.
Inparticolare, si ricorda che l’agevolazione prevede:
l’applicazione dell’IMU solo sul valore eccedente i
6.000 euro;
l’applicazione delle seguenti riduzioni d’imposta:
riduzione IMU del 70% sul valore eccedente i
6.000 euro e fino a euro15.500;
riduzione IMU del 50% sul valore eccedente i
15.500 euro e fino a euro25.500;
riduzione IMU del 25% sul valore eccedente i
25.500 e fino a euro32.000.
Si ricorda che il codice tributo con cui effettuare il ver-
samento è il 3914 (IMU - imposta municipale propria
per i terreni–comune).
L’aliquota IMU
Si ritiene, come previsto dall’articolo 1, comma 692,
della leggedi stabilitàper il 2015 (leggen. 190del 23
dicembre 2014), che l’imposta per l’anno 2014 deb-
ba essere determinata tenendo conto dell’aliquota di
base fissata dall’articolo 13, comma 6, decreto legge
n. 201/2011, ameno che nei comuni nei quali i terre-
ni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche
parziale, non siano stateapprovateper i terreni agricoli
specifiche aliquote.
FISCO
9 Legge di stabilità - Split payment sulla
fatturazione alle pubbliche amministrazioni.
LaLeggedi Stabilità2015ha introdottounnuovomecca-
nismo di assolvimento dell’IVAper le operazioni effettua-
te nei confronti dello Stato o di enti pubblici: il c.d. “split
payment”.
L’art. 1 comma 629, lett. b) della Legge di Stabili-
tà 2015 introducendo il nuovo art. 17- ter al D.P.R. n.
633/1972, ha istituito un innovativo meccanismo di
versamento dell’Iva, c.d. “split payment”per le cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confron-
ti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai
sensi delle disposizioni inmateria di imposta sul valo-
re aggiunto”.
Inbaseallenuovedisposizioni l’imposta, regolarmente
addebitata in fattura dal soggetto che effettua la ces-
sione del bene o la prestazione del servizio non do-
vrà essere pagata dal cessionario o committente (ente
pubblico) il quale dovrà effettuare il pagamento solo
dell’imponibile, mentre l’Iva dovuta verrà trattenuta e
versata direttamente all’Erario secondo le regole pre-
viste in un decreto di prossima emanazione, regole co-
munquegiàanticipatedal comunicato stampadelMEF
pubblicato il 9gennaio scorso.
Si consideri ad esempio il caso in cui un’impresa ab-
bia acquistatounapartitadimercepagando la fornitu-
ra 10.000 euro di imponibile e 1.000 euro di IVA, per
un importo complessivo di 11.000 euro. Lamedesima
impresa vende la merce ad un Comune. In questo ca-
so l’imponibile ammonta a 30.000 euro e l’IVA risulta
pari a 3.000 euro. Nell’effettuare il pagamento il Co-
mune sarà tenutoa corrispondereall’impresa fornitrice
dellamerce l’importo di 30.000 euro trattenendo a sé
l’IVAdi 3.000 chedovrà essere successivamenteversa-
ta dallo stesso Comune nelle casse dell’erario secondo
modalitàchecomepiù sopraprecisato sarannodefinite
più avanti con appositodecreto.
Lanuovadisciplina interessa le fattureemessenei con-
fronti dei soggetti per i quali opera l’esigibilitàdifferita
dell’imposta ai sensi dell’art. 6, comma5D.P.R. 633/72
e piùprecisamente:
Stato
Organi delloStatoanche seaventi personalitàgiu-
ridica
Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi
C.C.I.A.A.
Istituti universitari
ASLed enti ospedalieri
Enti pubblici ecuraconprevalentecarattere scien-
tifico
Enti pubblici di assistenzaebeneficienzaedi quel-
li di previdenza.
DECORRENZA
La disciplina dello “split payment” non è prevista dal-
la normativa comunitaria contenuta nella Direttiva n.
2006/112/CE, per cui l’applicazione della stessa è su-
bordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in
derogadapartedell’UE. Il legislatoreha comunquede-
cisodi anticipare l’applicazionedellenuovedisposizio-
ni “nellemore”dell’autorizzazioneUE.
L’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015 dispone, quindi,
che ilmetodo in esame trova “applicazione per le ope-
razioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esi-
gibile dal 1gennaio2015”.
Il comunicato stampa del 9 gennaio il MEF, che antici-
pa il DM attuativo, precisa che lo split payment è ap-
plicabile alle operazioni fatturate a partire dal 1 gen-
naio2015per le quali l’esigibilitàdell’imposta si veri-
fica successivamentealla stessadata. Pertanto le fattu-
re emesse fino al 31.12.2014 non saranno interessate
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