InformaImpresa 03/2015 - page 5

pagamentodei contributi previdenziali a caricodel da-
toredi lavoroper unamisuramassimadi 8.060euro su
base annua (sono esclusi dall’esonero i premi e i con-
tributi INAIL). La suadurata èdi tre anni apartiredalla
data di assunzione.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro
privati (imprenditori e non imprenditori).
L’incentivo spetta a condizione che, nei seimesi prece-
denti all’assunzione, il lavoratorenon sia statooccupa-
to presso qualsiasi datore di lavoro con un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato (compreso
apprendistato).
Inoltre, l’incentivo non spetta laddove il lavoratore,
nell’arco dei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore
della norma (ottobre, novembre e dicembre 2014), ab-
biaavuto rapporti di lavoroa tempo indeterminato con
il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con
societàdaquesti controllateocollegate, nonché facen-
ti capo allamedesima persona.
L’incentivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato (anchepart-timeedirigenti), con l’esclu-
sione dei contratti di
Lavorodomestico
Apprendistato
Lavoro intermittente a tempo indeterminato
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto
delle condizioni stabilite dalla Legge 92/2012 (legge
Fornero), sia per ciò che attiene al diritto di preceden-
za, sia in merito al rispetto delle norme fondamentali
inmateria di lavoro. Nello specifico:
1.1 Per quanto riguarda il diritto di precedenza è ne-
cessario prestare attenzione alle seguenti casisti-
che:
Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo in-
determinato in favore dell’ex dipendente a tempo
indeterminato che sia stato oggetto di licenzia-
mentoper giustificatomotivooggettivo, negli ulti-
mi 6mesi. nodiritto ad incentivo
Va precisato che la violazione del diritto di preceden-
za sussiste anche nel caso in cui il lavoratore venga
assunto con contratto di somministrazione per esse-
re girato all’utilizzatore, senza che sia stata preventiva
offerta la riassunzione all’altro lavoratore precedente-
mente licenziato.
Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo in-
determinato in favore dell’ex dipendente assunto
a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro (di
durata complessiva superiore a 6mesi) sia cessa-
to negli ultimi 12mesi, con riferimento alleman-
sioni già espletate in esecuzione del contratto a
termine:
§ Ipotesi a) il datoredi lavoro riassumea tempo in-
determinato lo stesso lavoratoreprecedentemente
occupatoa terminepresso la suaazienda. si diritto
ad incentivo
§ Ipotesi b) il datore di lavoro assume a tempo in-
determinato un altro lavoratore, violando quindi il
diritto di precedenza dell’exdipendente. no diritto
ad incentivo.
In questo caso si potrebbe superare il problema fa-
cendosi rilasciare dal primo lavoratore una rinuncia ad
esercitare il dirittodi precedenza
La trasformazione di un rapporto a termine in un rap-
porto a tempo indeterminato dà diritto all’incentivo, in
quanto crea comunque occupazione stabile.
1.2 Rispetto delle norme fondamentali in materia di
condizioni di lavoro e di assicurazione sociale ob-
bligatoria (regolarità contributiva–DURC, rispetto
degli accordi e contratti collettivi);
1.3 Vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2015,
come richiamati inpremessa:
Il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti
l’assunzione, non deve risultare occupato, presso
qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in-
cluso apprendistato);
il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti
la data di entrata in vigore della Legge di stabi-
lità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non deve aver
avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ov-
vero con società da questi controllate o a questi
collegateai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facen-
ti capo, ancorché per interposta persona, al datore
di lavoromedesimo (art. 1, comma118, quartope-
riodo, legge n. 190/2014);
il lavoratore non deve avere avuto un precedente
rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge
di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro
che assume. Quest’ultima condizione apre diverse
possibilità, tenuto conto che inizialmente sembra-
va che la limitazione riguardasse i precedenti rap-
porti di lavoro agevolati pressoqualsiasi datore di
lavoro.
Compatibilità con altri incentivi all’occupazione.
La circolare INPS chiarisce anche la compatibilità e
quindi la possibilità di cumulo dell’esonero con altre
forme di incentivo; di seguito lo schema delle varie
possibilità:
Cumulabilità con incentivi di natura economica.
1.
L’incentivoè cumulabile con:
1.1 incentivoper assunzionedi lavoratori disabili
exLegge68/1999;
1.2 incentivoper assunzione di Giovani Genitori;
1.3 incentivoper assunzione di beneficiari del
trattamentoASpI;
1.4 incentivo inerente aGaranziaGiovani
1.5 parzialmente cumulabile con l’incentivoper
l’assunzione a tempo ind. di giovani entro i
29 anni (vedi circ. INPSpunto7)
1.6 contributodi cui al comma4, art. 8 legge
223/1991 (50% indennità dimobilità che sa
rebbe spettata al lavoratore)
NonCumulabilità con incentivi di natura contribu-
2.
tiva. L’incentivononè cumulabile con:
2.1 incentivoper assunzionedi lavoratori conpiù
di 50 anni di età disoccupati da oltre12mesi
2.2 incentivoper assunzione di donne prive di
impiego regolarmente retribuitoda almeno
24mesi ovveroprivedi impiegoda almeno6
mesi e appartenenti a particolari aree (art. 4,
c. 8, Legge92/2012)
Per quanto riguarda lanaturadell’esonero contributivo,
trattandosi di un intervento generalizzato potenzial-
mente applicabile a tutti i datori di lavoro, non trova
applicazione lanormativaeuropea inmateriadi DeMi-
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