pagamentodei contributi previdenziali a caricodel da-
toredi lavoroper unamisuramassimadi 8.060euro su
base annua (sono esclusi dall’esonero i premi e i con-
tributi INAIL). La suadurata èdi tre anni apartiredalla
data di assunzione.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro
privati (imprenditori e non imprenditori).
L’incentivo spetta a condizione che, nei seimesi prece-
denti all’assunzione, il lavoratorenon sia statooccupa-
to presso qualsiasi datore di lavoro con un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato (compreso
apprendistato).
Inoltre, l’incentivo non spetta laddove il lavoratore,
nell’arco dei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore
della norma (ottobre, novembre e dicembre 2014), ab-
biaavuto rapporti di lavoroa tempo indeterminato con
il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con
societàdaquesti controllateocollegate, nonché facen-
ti capo allamedesima persona.
L’incentivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato (anchepart-timeedirigenti), con l’esclu-
sione dei contratti di
Lavorodomestico
•
Apprendistato
•
Lavoro intermittente a tempo indeterminato
•
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto
delle condizioni stabilite dalla Legge 92/2012 (legge
Fornero), sia per ciò che attiene al diritto di preceden-
za, sia in merito al rispetto delle norme fondamentali
inmateria di lavoro. Nello specifico:
1.1 Per quanto riguarda il diritto di precedenza è ne-
cessario prestare attenzione alle seguenti casisti-
che:
Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo in-
•
determinato in favore dell’ex dipendente a tempo
indeterminato che sia stato oggetto di licenzia-
mentoper giustificatomotivooggettivo, negli ulti-
mi 6mesi. nodiritto ad incentivo
Va precisato che la violazione del diritto di preceden-
za sussiste anche nel caso in cui il lavoratore venga
assunto con contratto di somministrazione per esse-
re girato all’utilizzatore, senza che sia stata preventiva
offerta la riassunzione all’altro lavoratore precedente-
mente licenziato.
Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo in-
•
determinato in favore dell’ex dipendente assunto
a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro (di
durata complessiva superiore a 6mesi) sia cessa-
to negli ultimi 12mesi, con riferimento alleman-
sioni già espletate in esecuzione del contratto a
termine:
§ Ipotesi a) il datoredi lavoro riassumea tempo in-
•
determinato lo stesso lavoratoreprecedentemente
occupatoa terminepresso la suaazienda. si diritto
ad incentivo
§ Ipotesi b) il datore di lavoro assume a tempo in-
•
determinato un altro lavoratore, violando quindi il
diritto di precedenza dell’exdipendente. no diritto
ad incentivo.
In questo caso si potrebbe superare il problema fa-
cendosi rilasciare dal primo lavoratore una rinuncia ad
esercitare il dirittodi precedenza
La trasformazione di un rapporto a termine in un rap-
porto a tempo indeterminato dà diritto all’incentivo, in
quanto crea comunque occupazione stabile.
1.2 Rispetto delle norme fondamentali in materia di
condizioni di lavoro e di assicurazione sociale ob-
bligatoria (regolarità contributiva–DURC, rispetto
degli accordi e contratti collettivi);
1.3 Vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2015,
come richiamati inpremessa:
Il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti
•
l’assunzione, non deve risultare occupato, presso
qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in-
cluso apprendistato);
il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti
•
la data di entrata in vigore della Legge di stabi-
lità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non deve aver
avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ov-
vero con società da questi controllate o a questi
collegateai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facen-
ti capo, ancorché per interposta persona, al datore
di lavoromedesimo (art. 1, comma118, quartope-
riodo, legge n. 190/2014);
il lavoratore non deve avere avuto un precedente
•
rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge
di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro
che assume. Quest’ultima condizione apre diverse
possibilità, tenuto conto che inizialmente sembra-
va che la limitazione riguardasse i precedenti rap-
porti di lavoro agevolati pressoqualsiasi datore di
lavoro.
Compatibilità con altri incentivi all’occupazione.
La circolare INPS chiarisce anche la compatibilità e
quindi la possibilità di cumulo dell’esonero con altre
forme di incentivo; di seguito lo schema delle varie
possibilità:
Cumulabilità con incentivi di natura economica.
1.
L’incentivoè cumulabile con:
1.1 incentivoper assunzionedi lavoratori disabili
exLegge68/1999;
1.2 incentivoper assunzione di Giovani Genitori;
1.3 incentivoper assunzione di beneficiari del
trattamentoASpI;
1.4 incentivo inerente aGaranziaGiovani
1.5 parzialmente cumulabile con l’incentivoper
l’assunzione a tempo ind. di giovani entro i
29 anni (vedi circ. INPSpunto7)
1.6 contributodi cui al comma4, art. 8 legge
223/1991 (50% indennità dimobilità che sa
rebbe spettata al lavoratore)
NonCumulabilità con incentivi di natura contribu-
2.
tiva. L’incentivononè cumulabile con:
2.1 incentivoper assunzionedi lavoratori conpiù
di 50 anni di età disoccupati da oltre12mesi
2.2 incentivoper assunzione di donne prive di
impiego regolarmente retribuitoda almeno
24mesi ovveroprivedi impiegoda almeno6
mesi e appartenenti a particolari aree (art. 4,
c. 8, Legge92/2012)
Per quanto riguarda lanaturadell’esonero contributivo,
trattandosi di un intervento generalizzato potenzial-
mente applicabile a tutti i datori di lavoro, non trova
applicazione lanormativaeuropea inmateriadi DeMi-
InformaImpresa
5
Venerdì
13
febbraio
2015