trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal
caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al
servizio telematicoEntratel o Fiscoon line, secon-
do lemodalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali
soggetti utilizzano il software di controllo distri-
buitogratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
tramite gli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-
•
bis e 3, D.P.R. n. 322/98 (che utilizzano il servizio
telematicoEntratel).
Per ciascuna fornitura, i soggetti obbligati devono in-
dicare:
i propri dati identificativi (codice fiscale, partita
•
IVA, denominazione o cognome, nome e ditta);
i dati identificativi del rivenditore o dell’acquiren-
•
te utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denomi-
nazione o, se si tratta di imprenditore individuale,
cognome, nome e ditta);
numero degli stampati forniti con l’indicazione
•
della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
il codiceche individua lediverse tipologiedi stam-
•
pati, che costituisconooggettodella fornitura;
data della fornitura;
•
estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipogra-
•
fia o al rivenditore.
La trasmissione telematica si considera effettuata nel
momento in cui è completa la ricezione del file conte-
nente le comunicazioni (salvo alcune ipotesi di scarto
previste dal punto5.4 del provvedimento del 30mag-
gio 2002: ad esempio, scarto del file per mancato ri-
conoscimento del codice di autenticazione per il servi-
zioEntratel oFiscoon line; filenon elaborabileperché
predisposto conun software di controllodiverso; etc.).
L’Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle comu-
nicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file,
munito del codice di autenticazione per il servizio En-
tratel o del codice di riscontro per il servizio Fisco on
line.
Le ricevute sono resedisponibili per via telematica en-
tro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto
invio del file all’Agenzia (per gli utenti del servizio En-
tratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il
servizio Fiscoon line).
LEPRECISAZIONI DELL’AGENZIADELLEENTRATE
Si ricorda che con risoluzione n. 5/E del 10 gennaio
2003, l’AgenziadelleEntrate, oltrea fornire chiarimen-
ti validi soltanto per il 2002, ha fornito alcune inter-
pretazioni applicabili a regime, per tutte le annualità:
tipografiao rivenditore con sedi diverse: nel caso in cui
il soggettoobbligatoalla comunicazionedei dati si av-
valgadi piùpunti di distribuzionedei documenti fiscali,
dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà
la sua sede principale ad effettuare la comunicazione
dei dati relativi a tutte le forniture. Ciò inquanto la tra-
smissione deve essere effettuata con riferimento alla
sedepresso laqualeèesercitata l’attivitàdi tipografoo
rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione;
identificativo di serie dei documenti: nel campo
•
denominato “identificativo di serie” del record C
deve essere indicata la coppia dei dati <id docu-
mento> e <anno di stampa>, separati dal carattere
“-“ (es.: AXR-02);
correzione o integrazione di un file precedente-
•
mente inviato: è necessaria la trasmissione di un
nuovo file, completo delle parti corrette ed inte-
grate, nonchédei dati presenti nel precedentefile.
Il nuovo inviovaeffettuatoentro il terminedi sca-
denza e sostituisce integralmente il precedente;
scarto del file inviato: nel caso in cui il file invia-
•
to sia scartato dal servizio telematico, l’utente de-
ve ripetere l’invio entro i cinque giorni lavorativi
successivi all’avvenuto scarto. Se il nuovo file è
correttamente accettato dal sistema informativo
dell’Agenzia, l’invio si considera tempestivo;
formulari di accompagnamento rifiuti: tale tipolo-
•
gia di documento deve essere esclusa dai docu-
menti da indicare nel campo 14 del record C, in
quanto i soggetti cheeffettuano la fornituradi tali
formulari sono esonerati daqualsiasi adempimen-
to (si veda risoluzionen.180dell’11giugno2002)
in merito alla registrazione e comunicazione pe-
riodica dei dati ai fini fiscali;
bolla d’accompagnamento: le diverse tipologie di
•
documenti di accompagnamento (es. modello di
accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, con-
traddistinto dalla serie IT, documenti di accompa-
gnamento per merci soggette ad accise) possono
essere identificate, nel campo14del recordC, con
il valore01.
SANZIONI
Si ricorda che, in caso di omessa trasmissione dei dati,
si applica la sanzione prevista dall’articolo 11 decreto
legislativo471/1997, da unminimodi euro258,23 ad
unmassimodi euro2.065,83.
Si ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione dei da-
ti possa costituire oggetto di ravvedimento, ai sensi
dell’articolo 13, decreto legislativo n. 472 del 18 di-
cembre1997.
FISCO
11 Taxisti - credito d’imposta per riduzione
dell’accisa.
Scade a febbraio 2015 il termine per la presentazione
dell’istanza–Ridotta l’entità dell’agevolazione.
Entro la fine del mese di febbraio 2015 deve essere
presentata l’istanza, da parte del titolare della licen-
za per l’esercizio del servizio di taxi (o di noleggio con
conducente limitatamenteai comuni doveè sostitutivo
del servizio taxi, inquantonon istituito), per beneficia-
re del creditod’imposta calcolato sull’accisa dei carbu-
ranti consumati nell’anno2014.
L’art. 1, comma577, leggen. 147/2013 (leggedi stabi-
litàper il 2014) haprevistouna riduzionedi alcuni cre-
diti d’imposta, tra i quali è incluso il credito d’imposta
per taxisti e noleggiatori con conducente.
La misura della riduzione è stata stabilita dal D.P.C.M.
20 febbraio2014, e quantificata nel 15%.
La riduzione riguarda i consumi effettuati a decorre-
re dal 1° gennaio 2014, con un primo effetto, quin-
di, sull’istanza da prodursi entro il mese di febbraio
2015.
L’ISTANZA
Non hanno subito variazioni lemodalità e i termini di
presentazione dell’istanza che, si ricorda, va presenta-
ta alla circoscrizione doganale competente entro i due
mesi successivi alla scadenza dell’anno solare, come
previstodal decretoministeriale27 settembre1995.
Relativamente ai consumi per l’anno 2014, l’istanza
deve quindi essere presentata entro il prossimo mese
di febbraio 2015, corredata del visto del Comune (dal
quale risulta il possesso della licenza o dell’autorizza-
zione, l’inesistenza di provvedimenti di revoca o di so-
spensione, gli eventuali periodi di assenza, etc).
Lacircoscrizionedoganale, ricevuta l’istanzavistatadal
InformaImpresa
11
Venerdì
13
febbraio
2015