essere nellaRegioneVeneto, leOrganizzazioni Artigia-
ne e le OO.SS in data 26 gennaio 2015 hanno sotto-
scritto un ulteriore accordo regionale che disciplina le
modalità di gestione delle quote da versare al Fondo
di previdenza complementare, dando nel contempo la
possibilità di scelta da parte del lavoratore su quale
Fondo di previdenza complementare di natura nego-
ziale indirizzare le quote contrattuali.
L’accordoprevede che il contributomensilea caricodel
datoredi lavoro relativoallaPrevidenza complementa-
re, sia versato a Edilcassa veneto e che venga accanto-
nato inuna specifica“gestione speciale”basata suposi-
zioni individuali. Viene inoltre previsto che per gli ap-
prendisti la quota da versare sia pari a 7 euromensili,
mentre per i part-time la quota sarà riproporzionata in
base all’orario.
Quanto allemodalità operative per effettuare il versa-
mento, tenuto contodeimolteplici adempimenti tecni-
cooperativi a caricodi EdilcassaVeneto, leparti hanno
stabilito che i versamenti riferiti al mese di gennaio
2015 potranno essere effettuati unitamente a quelli
di febbraio 2015, secondo le indicazioni che verranno
fornite da Edilcassa.
Sul sito
sono pubblicati i testi
dei due accordi.
FISCO
8 IMU – I nuovi criteri per l’applicazione del
tributo sui terreni agricoli situati in comuni
montani - Il termine di pagamento slitta al 10
febbraio2015.
Fissati, con un decreto legge, i nuovi criteri per individua-
re i terreni agricoli esenti dal tributo, con una clausola di
salvaguardia per il 2014.
È statopubblicatonellaGazzettaUfficialen. 19del 24
gennaio 2015 un nuovo decreto legge con cui sono
modificati i criteri per individuare i terreni agricoli a cui
si applica l’esenzione IMU riservata a quelli ricadenti
nelleareemontane, superando leproblematiche sorte
a seguito della sospensione dell’efficacia del previgen-
te decreto ministeriale 28 novembre 2014, decretata
dal Tar del Lazio.
Il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, in sinte-
si, prevede che a decorrere dall’anno2015, l’esenzione
dall’impostamunicipale propria (IMU) si applica:
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltiva-
•
ti, ubicati nei Comuni classificati come totalmen-
temontani, come riportato dall’elenco dei Comuni
italiani predispostodall’Istat;
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati,
•
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da-
gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nel-
la previdenza agricola, ubicati nei Comuni clas-
sificati come parzialmente montani, come ripor-
tato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto
dall’Istat.
Tali criteri si applicanoancheall’annodi imposta2014;
tuttavia, per lo scorso anno non è comunque dovuta
l’IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del de-
creto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili
per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elenca-
ti. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per
l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio
2015.
I NUOVI CRITERI PER INDIVIDUARE ITERRENIAGRICO-
LI ESENTI DA IMU
Il decreto legge n. 4/2015 “sgombra il campo“ dal de-
cretoministeriale28novembre2014, ed abbandona il
criterio “dell’altitudine dal centro” che tanti dubbi ave-
va sollevato.
L’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 4 del 24
gennaio 2015, abroga infatti la disposizione che pre-
vedeva l’emanazionedi unappositodecretoministeria-
le per stabilire l’esenzione dall’IMU sui terreni agricoli
in base all’altitudine riportata nell’elenco dei comuni
predisposto dall’ISTAT: è, quindi, abrogato l’articolo 4,
comma 5-bis, decreto legge n. 16/2012, sulla base del
quale è stato poi emanato il decreto ministeriale 28
novembre2014, la cui efficacia è stata sospesa dal Tar
del Laziofino al 4 febbraio2015.
I nuovi criteri per individuare i terreni esenti da IMU
sono stabiliti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto
legge n. 4/2015. Essi sono collegati alla classificazio-
ne dei comuni, effettuata dall’ISTAT, come “totalmente
montani” (T) o “parzialmentemontani” (P).
Sono esenti da IMU:
i terreni agricoli, anche incolti, ubicati nei comu-
•
ni “totalmente montani”, cioè classificati come
“T” nell’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’ISTAT;
i terreni agricoli, anche incolti, ubicati nei comu-
•
ni “parzialmente montani” (cioè, classificati co-
me “P” nell’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’ISTAT) a condizione che siano:
posseduti e condotti da coltivatori diretti e im-
•
prenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’arti-
colo1decreto legislativon. 99/2004, iscritti nella
previdenza agricola;
concessi incomodatooaffittoda coltivatori diretti
•
e imprenditori agricoli professionali (IAP) a colti-
vatori diretti e imprenditori agricoli professiona-
li (IAP) definiti tali ai sensi dell’articolo 1 decre-
to legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza
agricola.
Il criterio di esenzione ai fini fiscali non è più collega-
to, quindi, all’altitudine dal centro, come previsto dal
decreto ministeriale 28 novembre 2014: il parametro
utilizzatonon è più, quindi, quello riferito all’altitudine
sopra i 600, o compresa tra i 281 e 600metri, o al di
sotto dei 280 metri. Anche ai fini IMU, il criterio che
guida per individuare l’esenzione dei terreni agricoli è
quellodella classificazione del comune come:
“T” (totalmentemontano), da chiunque posseduto;
•
“P” (parzialmentemontano): in tal caso l’esenzione
•
è riservata ai terreni posseduti e condotti da colti-
vatori diretti o IAP (anche in affittoo comodato).
I CRITERI DAUTILIZZAREPER IL2014
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge n.
4/2014, i nuovi criteri qui sopraesplicitati si applicano
anche per il 2014.
Tuttavia, il successivo comma 4 introduce una sorta
di “clausola di salvaguardia”, mantenendo l’esenzione,
esclusivamente per tale anno, per quei terreni agricoli
per i quali l’IMUnoneradovutaalla lucedei criteri pre-
visti dal decretoministeriale28novembre2014.
Insostanzase il terreno risultavaesenteda IMU inbase
al criterio dell’altitudine (ad esempio, perché collocato
al di sopra dei 600metri), ma è classificato dall’ISTAT
come “P” (parzialmentemontano), per il 2014 non de-
8
InformaImpresa
Venerdì
13
febbraio
2015