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Approvo

Area Meccanica: nuovo contratto collettivo regionale di lavoro.

Sottoscritto in data 1.12.2022 il CCRL unico per le imprese dei settori meccanica, orafo e odontotecnico

Il 1° dicembre 2022 Confartigianato Imprese Veneto e le altre associazioni datoriali regionali dell’artigianato hanno siglato con le OO.SS. di categoria il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell’Area Meccanica, il cui testo definitivo è stato sottoscritto dalle parti in data 6 dicembre 2022.

Il primo elemento di novità del nuovo contratto è l’estensione della sfera di applicazione alle imprese artigiane del settore orafo/argentiero e affini e alle imprese del settore odontotecnico, in linea con quanto previsto dalla contrattazione nazionale.

Il nuovo contratto consiste in un unico articolato comune a tutti i settori: per i settori orafo e odontotecnico rappresenta il superamento del precedente contratto regionale del 2 novembre 2010, con la sua conseguente definitiva cessazione.

Il CCRL decorre dal 1° dicembre 2022 e sino al 31 dicembre 2024, per un totale di 25 mesi.

Il contratto contiene la clausola di ultrattività: continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza e fino alla data di decorrenza del successivo contratto, se non disdettato dalle parti nel termine fissato dal CCRL medesimo.

Di seguito i principali contenuti del nuovo contratto regionale.

Campo di applicazione

Il nuovo CCRL si applica a:

  • imprese artigiane dei settori metalmeccanica di produzione, installazione di impianti e autoriparazione (codice EBAV – AA);
  • imprese artigiane dei settori orafo/argentiero e affini (codice EBAV – AC);
  • imprese artigiane e non artigiane del settore odontotecnico (codice EBAV – AB).

Il contratto regionale non si applica alle imprese del restauro di beni culturali, sebbene ricomprese nella sfera di applicazione del CCNL Area Meccanica. Ai fini del versamento della contribuzione alla bilateralità, tali imprese sono indentificate dal codice EBAV – AT (settore scoperto da contrattazione regionale).

Sono altresì escluse dall’applicazione del CCRL le imprese artigiane che svolgono attività di supporto all’agricoltura con gestione di mezzi meccanici (agromeccanica) e alle altre imprese artigiane dei c.d. “settori scoperti” a cui si applica il CCNL Meccanica di riferimento in conformità all’Accordo Interconfederale regionale del 19.03.1991. Anche tali imprese sono identificate dal codice EBAV – AT per il versamento della contribuzione EBAV/EBNA.

Bilateralità e quote EBAV

Il CCRL prevede l’accorpamento della categoria dei Metalmeccanici e quella degli Odontotecnici nell’unico fondo denominato Area Meccanica.

Dal 1° gennaio 2023 è previsto un adeguamento delle quote di 2° livello per questi due settori che vengono fissate a 4,50 € euro a carico impresa e a 2,00 € a carico lavoratore.

L’accorpamento nel Fondo Area Meccanica non riguarda il settore Orafo/Argentiero ed Affini, che mantiene inalterate le quote di secondo livello (4,68 € carico impresa e 2,18 € carico lavoratore).

Istituti in materia di orario di lavoro

Viene estesa ai settori orafo e odontotecnico la previsione, già contenuta nei precedenti contratti della meccanica, relativamente alla gestione dei regimi di orario su base quadrimestrale e per periodi superiori ai 4 mesi, mantenendo le procedure e la modulistica prevista per l’attivazione dei regimi di orario superiori ai 4 mesi e per il monitoraggio (art. 9).

Viene inoltre mantenuto il meccanismo di accantonamento annuo in compensazione (banca ore), il quale, rispetto alla precedente contrattazione regionale, viene reso facoltativo e non più obbligatorio (art. 10).

La novità di rilievo introdotta dal nuovo CCRL (art. 11) riguarda la possibilità di attivare una diversa distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Nello specifico, in relazione al contesto di difficoltà legato all’incremento sensibile dei costi dell’energia, viene prevista la possibilità per le imprese di attivare una distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, con un massimo di 9 ore giornaliere, prevedendo una fermata settimanale, che potrà essere di 4 oppure di 8 ore. Ciò consente alle imprese di poter programmare una giornata (oppure mezza giornata) di chiusura dell’azienda per ridurre i consumi. La prestazione lavorativa della nona ora giornaliera è considerata lavoro ordinario e non straordinario.

Per applicare questa forma di flessibilità, che rimane legata all’andamento dei costi dell’energia, viene prevista una procedura che prevede una comunicazione ai lavoratori con un preavviso di 7 giorni di calendario e contestuale comunicazione alla Commissione Regionale per il tramite dell’Associazione Provinciale, utilizzando il Modulo allegato al CCRL; decorsi i 7 giorni l’impresa può attivare l’orario di lavoro flessibile, ferma restando la possibilità che la Commissione Regionale possa richiedere chiarimenti e/o integrazioni.

Nel caso in cui dall’applicazione dell’orario flessibile risultassero ore mancanti (ad es. 9 al giorno per 4 giorni pari a 36 ore settimanali), le stesse potranno essere recuperate dagli strumenti di flessibilità previsti dalla contrattazione (banca ore, accantonamento annuo di compensazione…); nel caso in cui non ci fossero ore di flessibilità accantonate ma risultassero ferie arretrate, si ritiene che le stesse possano essere utilizzate, anche al fine di evitare un eventuale ricorso a FSBA per coprire il giorno mancante.

Gli istituti sopra descritti possono essere utilizzati per espressa previsione contrattuale (art. 7) solo dalle imprese iscritte e regolarmente versanti alla bilateralità artigiana (EBAV e Sani.In.Veneto).

Apprendistato

L’art. 12 regola per tutti i settori rientranti nella sfera di applicazione del CCRL il trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualificazione o riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 47, c. 4, D.lgs. n. 81/2015.

Durante tutto il periodo di apprendistato tali lavoratori godono del trattamento economico calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL con applicazione della percentuale più alta definita dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%).

Per la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi, si applica la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL.

Anche per tale tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme della contrattazione regionale concernenti il rimborso della formazione interna assistita.

Sempre in materia di apprendistato vengono confermati (art. 12 bis) i tre interventi EBAV già previsti dal CCRL Meccanica del 2020 a beneficio delle imprese che investono sulla crescita professionale di giovani nel settore e a favore dei giovani stessi, rimodulandone gli importi.

Relativamente al contributo nel caso di trasformazione dell’apprendistato duale in apprendistato professionalizzante, viene ridotto da 12 a 4 mesi successivi alla trasformazione del rapporto il periodo per avere diritto all’erogazione del contributo da parte di EBAV.

Le tre misure sono estese anche ai settori orafo e odontotecnico rientranti nel campo di applicazione del CCRL.

Trattamento economico - Elemento Retributivo Veneto (E.R.V.)

Per le imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti e autoriparazione viene confermato l’elemento retributivo di secondo livello E.R.V. nei valori previsti dal CCRL 01.07.2020.

Dal 1° dicembre 2022 l’E.V.R. sarà erogato anche dalle imprese artigiane del settore orafo e dalle imprese del settore odontotecnico, secondo un percorso di riallineamento retributivo di questi due settori a quello della meccanica che vede l’erogazione progressiva dell’elemento economico regionale durante la vigenza contrattuale alle cadenze temporali indicate nell’allegato 7 del CCRL.

L’equiparazione dei tre settori con l’erogazione dei medesimi importi E.V.R. è prevista dal 1° dicembre 2024.

Come già avvenuto nel 2020 per i settori meccanica, installazione di impianti e autoriparazione, anche con riferimento ai settori orafo e odontotecnico l’E.V.R. congloba, e quindi assorbe, le voci retributive I.R.R. ed E.R.R. (0,44 €) previsti dalla rispettiva contrattazione regionale previgente. Per questi due settori (orafo e odontotecnico) tali voci sono erogate per l’ultima volta con la retribuzione del mese di novembre 2022. Conseguentemente, dal 1° dicembre 2022, l’I.R.R. e l’E.R.R. cessano di esistere e non verranno più erogati, sostituiti dall’unica voce retributiva E.R.V. L’estinzione riguarda tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti professionalizzanti e apprendisti assunti in apprendistato di 1° e 3° livello (c.d. duali).

Gli importi E.R.V. rappresentano retribuzione con effetto su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso.

Per gli apprendisti professionalizzanti l’importo di E.R.V. indicato nelle tabelle del CCRL rimane fisso per tutto il periodo di apprendistato a prescindere dallo scaglione temporale di progressione retributiva in essere. L’E.R.V. non è riconosciuto agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di 1° e 3° livello.

Il CCRL prevede una clausola di assorbibilità dell’E.V.R.  nel caso in cui l’impresa abbia erogato elementi retributivi a titolo di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali, tra i quali devono essere espressamente ricompresi anche gli elementi retributivi di livello regionale.

In allegato il prospetto riepilogativo dei valori E.V.R. per i vari settori.

Trattamento economico - Welfare aziendale su base contrattuale

Il nuovo CCRL conferma quanto previsto dal precedente contratto del settore meccanica del 1° luglio 2020 in tema di soluzioni di welfare aziendale, introducendo però alcuni elementi di novità nella gestione degli strumenti di welfare.

Innanzitutto, la disciplina del welfare è estesa a tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCRL Area Meccanica.

L’importo da destinare a soluzioni di welfare, confermato nei valori economici definiti dal CCRL 1.7.2020, diventa elemento strutturale (non più una tantum) del trattamento economico dei lavoratori e ha pertanto carattere di ultrattività alla scadenza del CCRL (31.12.2024). In altre parole, anche per gli anni successivi al 2024 le imprese dovranno riconoscere ai propri dipendenti gli importi destinabili a soluzioni di welfare alle condizioni previste dal CCRL.

Gli importi annuali strutturali destinabili a soluzioni di welfare sono:

Per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione:

  • 80,00 € annui per operai, impiegati, quadri
  • 64,00 € annui per apprendisti professionalizzante

Per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione:

  • 40,00 € annui per operai, impiegati, quadri
  • 32,00 € annui per apprendisti professionalizzante

Per le imprese dei settori orafo e odontotecnici la disciplina del welfare si applica con decorrenza dal 2024.

Fermo restando il consolidamento degli importi sopra indicati, per i settori Metalmeccanica di produzione, Installazione di Impianti e Autoriparazione e limitatamente al periodo di validità del contratto (annualità 2022, 2023 e 2024), l’importo da destinare a soluzioni di welfare, da intendersi comprensivo dei valori strutturali sopra indicati, viene fissato nei seguenti valori:

Per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione:

Per l’anno 2022

  • 110,00 € per operai, impiegati e quadri
  • 88,00 € per apprendisti professionalizzanti

Per l’anno 2023

  • 125,00 € per operai, impiegati e quadri
  • 100,00 € per apprendisti professionalizzanti

Per l’anno 2024

  • 145,00 € per operai, impiegati e quadri
  • 116,00 € per apprendisti professionalizzanti

Per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione:

Per l’anno 2022

  • 55,00 € per operai, impiegati e quadri
  • 44,00 € per apprendisti professionalizzanti

Per l’anno 2023

  • 63,00 € per operai, impiegati e quadri
  • 51,00 € per apprendisti professionalizzanti

Per l’anno 2024

  • 73,00 € per operai, impiegati e quadri
  • 59,00 € per apprendisti professionalizzanti

Gli importi maturano su base mensile in relazione all’effettiva presenza nel periodo di riferimento di ogni anno, purché la presenza sia superiore alla metà dei giorni lavorabili nel mese. Il valore mensile si ricava suddividendo in dodicesimi l’importo complessivo.

Ai fini della maturazione della quota mensile spettante una giornata si intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Parimenti si considerano come lavorate le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità, quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda nonché quelle per esercizio di permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.

L’importo spetta in relazione al maturato su base mensile in ciascun anno di riferimento anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore abbia superato il periodo di prova e abbia maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale. Per il solo anno 2022 è richiesto, altresì, che il lavoratore sia in forza alla data di stipula del CCRL (1° dicembre 2022). Conseguentemente, ai lavoratori cessati prima di tale data non va riconosciuto alcun importo a titolo di welfare.

Si ritiene che il requisito dei 3 mesi di anzianità aziendale vada inteso nel senso di 3 mesi anche non continuativi nell’anno di riferimento presso la medesima impresa. In altre parole, in caso di più rapporti di lavoro fra lavoratore e l’impresa (es. successione di contratti a termine etc.) nell’anno di riferimento, l’anzianità aziendale si calcola sommando tutti i periodi di rapporto di lavoro intercorsi. La verifica andrà quindi effettuata nel mese di erogazione (cioè dicembre) e l’importo da erogare equivale alla somma dei valori maturati nei mesi di rapporto di lavoro.

Per i lavoratori con contratto part-time la verifica della soglia del 50% per determinare l’importo definitivo da erogare è svolta con riferimento all’orario di lavoro ridotto nel mese di erogazione, vale a dire dicembre. In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento per la predetta verifica si farà riferimento all’orario di lavoro del mese di cessazione.

Per i lavoratori assunti con contratto intermittente l’importo da destinare a welfare sarà definito utilizzando il medesimo criterio dei part-time, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti (superamento periodo di prova, anzianità di tre mesi, presenza superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese nell’anno di riferimento).

Gli importi definiti dal CCRL sono comprensivi di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale. Non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto, in ordine al quale ne è esclusa l’incidenza.

L’assegnazione degli importi a strumenti di welfare deve avvenire entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’anno 2022 l’assegnazione deve avvenire entro il 12.1.2023.

Sono favorite le soluzioni welfare sotto forma di beni di cui all’art.51 comma 3 del TUIR (buoni spesa, buoni benzina, ecc.). Con riferimento al periodo di imposta 2022 (e successivi qualora la norma venisse prorogata) l’importo di welfare potrà essere utilizzato anche per rimborsare al lavoratore le spese per le utenze domestiche, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge ed il lavoratore esibisca la relativa documentazione.

Il lavoratore può richiedere all’impresa di destinare l’intero valore spettante alla previdenza complementare. In tal caso il versamento andrà effettuato al Fondo pensione (anche aperto) a cui il lavoratore già aderisce con il conferimento del TFR.

Solo nel caso in cui l’impresa non metta a disposizione del lavoratore delle soluzioni di welfare, l’equivalente del valore spettante verrà liquidato a titolo di retribuzione in busta paga, ferma restando la possibilità per il lavoratore di destinare l’importo al fondo di previdenza complementare cui ha aderito. Trattandosi di retribuzione l’importo sarà assoggettato a normale contribuzione e imposizione fiscale. Ne consegue che il pagamento in busta paga è da considerarsi come un’ipotesi residuale.

In relazione alla natura di welfare che caratterizza l’elemento economico in oggetto, pur non essendoci un’indicazione esplicita nel testo dell’accordo, si ritiene che lo stesso non sia assorbibile da altri elementi retributivi o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori, essendo lo stesso aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.

A partire dal 2023 e per gli anni successivi l’impresa accompagnerà la consegna del cedolino paga del mese di ottobre con un’informativa al lavoratore sulla base del modello di cui all’allegato 5 del CCRL in merito alla possibilità di scegliere la soluzione di welfare preferita fra quelle proposte dal datore di lavoro. Il lavoratore dovrà ritornare l’informativa compilata entro il 10 dicembre di ogni anno al fine di consentire l’assegnazione e i relativi adempimenti nel termine del 12 gennaio dell’anno successivo.

L’assegnazione della soluzione di welfare va annotata nel cedolino di dicembre dell’anno di competenza.

Previdenza complementare

Il CCRL introduce il contributo contrattuale veneto, quale istituto diretto a favorire l’adesione piena del lavoratore alle forme di previdenza complementare negoziale, ossia mediante il conferimento del TFR ad un Fondo pensionistico del comparto artigianato (Solidarietà Veneto o Fonte).

Nello specifico, per i dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato, quadro (compresi gli apprendisti professionalizzanti) che, in data successiva al 1° dicembre 2022, decidono di aderire con conferimento del TFR a Solidarietà Veneto o a Fonte il datore di lavoro verserà un contributo a proprio carico pari all’1,4% della retribuzione tabellare vigente.

Il medesimo contributo è versato anche in favore dei lavoratori che alla data del 1° dicembre 2022 risultano già iscritti ad uno dei due Fondi menzionati.

Il contributo contrattuale è versato dal datore di lavoro direttamente al Fondo pensione secondo le modalità e le procedure in essere definite dal fondo medesimo.

La decorrenza del versamento del contributo contrattuale è la seguente:

  • per i lavoratori che si iscrivono al Fondo negoziale dopo il 1° dicembre 2022: dal mese successivo a quello di iscrizione al Fondo;
  • per i lavoratori già iscritti al Fondo negoziale alla data del 1° dicembre 2022: da gennaio 2023.

Ove il lavoratore che si iscriva o sia già iscritto al Fondo negoziale oltre che con il conferimento del TFR, anche con il versamento del contributo a suo carico, il valore del contributo contrattuale veneto assorbe fino a capienza l’aliquota del contributo datoriale previsto dal CCNL Area Meccanica (attualmente fissato all’1%). Per semplificare, in Veneto l’aliquota dell’1,4% sostituisce e assorbe il valore del contributo datoriale (1%) previsto dal CCNL. L’aliquota del contributo a carico del lavoratore prevista da CCNL rimane invariata (1%).

Quale ulteriore strumento per favorire l’adesione alla previdenza complementare il CCRL introduce una nuova prestazione di EBAV in favore dell’azienda e una in favore del lavoratore, a partire dall’anno di competenza 2023 (con pagamento dal 2024) che consiste in un contributo una tantum a fronte dei lavoratori che aderiscono ad uno dei due Fondi pensione negoziali dell’artigianato dopo il 1° dicembre 2022.