Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Circolare 18/e dell’agenzia delle entrate- chiarimenti sulla detrazione delle spese di istruzione

In data 6 maggio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 18/E in materia di oneri detraibili ai fini IRPEF

Qui di seguito vengono riportate le domande poste all’Agenzia delle Entrate e le relative risposte in merito alle spese di istruzione

Spese per la frequenza scolastica - ulteriori chiarimenti

Domanda

Si chiede se le spese in questione siano detraibili anche se il servizio di mensa scolastica è erogato da soggetti diversi dalla scuola, se sia necessaria la delibera degli organi scolastici e come deve essere certificata la spesa sostenuta

Risposta

Come chiarito dalla circolare 3/E, le spese sostenute per la mensa scolastica sono comprese tra le spese di istruzione, quindi detraibili - anche quando tale servizio viene fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario riportando nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola e il nome e cognome dell'alunno. Coloro che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), dovranno chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un'attestazione che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno. Per l'anno d'imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa. La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa.

Spese per la frequenza di istituti universitari stranieri, corsi di teologia

Domanda

Si chiede se a seguito della riformulazione delle disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione, sono ancora attuali i chiarimenti forniti con la Circolare n. 20/E del 2011 e la Circolare n. 13/E del 2013 in ordine alla detraibilità delle spese per la frequenza delle università non statali estere e dei corsi di laurea in Teologia.

Risposte

Per le università non statali è prevista la detraibilità delle spese nella misura stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Per l'anno 2015, con Dm del 29 aprile 2016, sono stati stabiliti tali importi per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio. Tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR sopra citato si può riassumere quanto segue:

- ai fini della detrazione delle spese per frequenza all'estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;

- le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - sociale". Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Corsi di laurea presso università telematiche

Domanda

Si chiede in che misura possono essere detratte le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università Telematiche.

Risposta

Possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal D.M. 29 aprile 2016 n. 288 facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università.

 

  • Data inserimento: 30.05.16
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 2702