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CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

Le misure previste dalla Legge di Bilancio

La norma in trattazione ridefinisce le regole inerenti la gestione dei crediti d’imposta e le compensazioni nel modello F24.

A seguito di intervento anche di Confartigianato, la novità più significativa consiste nella soppressione della norma, rispetto al testo iniziale del DDL di bilancio, con riferimento all’introduzione del divieto di utilizzo di crediti d’imposta di natura agevolativa per il pagamento di debiti contributivi ed assicurativi per la generalità dei contribuenti.

Pertanto, l’anzidetto divieto di compensazione, rimane limitato alle banche ed altri intermediari finanziari con riferimento ai crediti derivanti dalle operazioni di cessione del credito / sconto in fattura riguardanti le detrazioni per interventi edilizi e di riqualificazione energetica come previsto dal D.L. “Salva-conti” (D.L. n. 39/2024).

Nonostante la soppressione dell’anzidetta norma, il comma 116 conferma il divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli scaduti per un importo complessivo superiore ad una determinata soglia.

La Legge di Bilancio per il 2024, aveva introdotto un divieto di compensazione orizzontale nel modello F24 (rimanendo concessa la compensazione interna o verticale) in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione per un importo complessivo superiore a € 100.000.

Ora, la Legge di Bilancio diminuisce la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione riducendola a € 50.000.

La caratteristica della norma consiste nel fatto che, trattandosi di un divieto “assoluto”, qualora siano presenti carichi di ruolo (come specificato in precedenza) per un importo superiore a € 50.000, la compensazione è vietata anche per la parte eccedente.

Per meglio comprendere la novità, proponiamo il seguente esempio:

Contribuente con carichi di ruolo pari a € 60.000; qualora disponga di crediti compensabili pari a € 70.000, non potrà compensare nemmeno i 10.000 euro che eccedono l’importo dei carichi di ruolo.

In assenza di una data specifica di decorrenza, la novità introdotta dovrebbe operare per le compensazioni eseguite già dal 1° gennaio 2026.

A tal fine ricordiamo che, con riferimento alla data di presentazione del modello F24, non sono da considerare nell’importo indicato di € 50.000:

  • le somme oggetto di rateazione delle somme concessa dall’AdeR (piani di rateazioni non decaduti);
  • le somme che saranno inserite nella domanda di rottamazione dei ruoli (rottamazione quinquies) dalla data di effettiva presentazione della stessa.
  • Data inserimento: 23.02.26