Conversione in legge del decreto del fare – Novita’ in materia di lavoro e previdenza.
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 194, S.O. n 63 del 20 agosto 2013, la Legge 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare). Molteplici sono le novità introdotte, che riguardano più ambiti; in questa prima fase vediamo in sintesi le principali disposizioni riguardanti la disciplina del lavoro, rimandando ad una successiva notizia le novità riguardanti le semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro.
DURC
L’art. 31 stabilisce che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, ha validità di 120 giorni dalla data di rilascio; lo stesso documento può essere autorizzato ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalle normative europee, statali e regionali.
L’estensione della validità del DURC a 120 giorni, si applica, fino al 31 dicembre 2014, anche ai lavori edili per i soggetti privati.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è confermato l’obbligo per le stazioni appaltanti e per gli aggiudicatari, di acquisire d’ufficio il DURC, attraverso strumenti informatici; viene precisato che lo stesso documento, in corso di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Fermi restando i termini di validità del DURC sopra indicati, la norma precisa che per il pagamento del saldo finale dei lavori è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.
Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso i mancanza dei requisiti previsti per il rilascio, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato o l’intermediario abilitato, mediante PEC, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
Qualora dal DURC emerga che uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto siano inadempienti in materia contributiva, la norma prevede che l’Ente gestore del contratto trattenga dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Trasmissione telematica del certificato di gravidanza
In termini di semplificazione amministrativa, l’art. 34 della legge prevede che il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto e la certificazione di nascita del bambino o di interruzione della gravidanza, dovrà essere inviato all’INPS esclusivamente per via telematica, a cura del medico del SSN o con esso convenzionato. La disposizione sarà operativa a decorrere dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore di un decreto interministeriale che stabilirà le modalità per operare la predetta comunicazione. Fino alla scadenza di tale termine, permane l’obbligo, in capo alla lavoratrice, di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.
Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata.
L’art. 35 prevede l’individuazione, con decreto dei Ministeri del Lavoro e della Salute, di specifiche misure di semplificazione degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel caso di prestazioni lavorative che comportino la permanenza del lavoratore in azienda per meno di 50 giornate nell’anno solare di riferimento.
Soppressioni certificazioni sanitarie
Fermi restando gli obblighi di certificazione previsto dal D.Lgs. 81/2008 (testo Unico in materia di Sicurezza), l’art. 42 della legge prevede numerose abrogazioni riguardanti l’attestazione dell’idoneità psico-fisica al lavoro (si fa riferimento a varie discipline, all’assunzione nel pubblico impiego, alla professione di maestro di sci, all’idoneità all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, ecc..); per quanto di nostro specifico interesse, va evidenziata la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione di apprendisti e dei minori. Posto quanto sopra, restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro per i lavoratori addetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.
Responsabilità fiscale negli appalti
In sede di conversione del decreto, l’art. 50 della legge, nell’ambito della responsabilità fiscale negli appalti, ha cancellato la responsabilità riferita al versamento dell’IVA. Di conseguenza la normativa oggi prevede, per la parte fiscale, che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente in relazione alle prestazioni fornite nel subappalto
E’ stata poi stralciata in via definitiva la disposizione, inserita inizialmente nel decreto, che introduceva la “certificazione tributaria” (DURT) per comprovare la regolarità del versamento delle ritenute fiscali.