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Corte di Cassazione: le imprese familiari sono comunque soggette al rispetto delle norme prevenzionistiche

L’obbligo del POS sussiste anche per le imprese familiari e fa capo al datore di lavoro che nelle imprese familiari è il soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa

Per la Corte di Cassazione le norme che il decreto legislativo n. 81/2008 (testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro) dedica all’impresa familiare rendono evidente che essa è divenuta destinataria di talune previsioni, ma anche che l’ambito delle norme prevenzionistiche ad essa applicabili non corrisponde a quello degli altri lavoratori. Per l’impresa familiare non vi è una tutela ad ampio spettro me ve ne è una specifica e peculiare nei contenuti, che emerge dalla identificazione di alcuni doveri (utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto citato; munirsi di apposita tessera di riconoscimento qualora l’impresa effettua la prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolga attività in regime di appalto o subappalto); e di facoltà (in tema di sorveglianza sanitaria e formazione).

Viene inoltre evidenziato nel caso della sentenza in specie che l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza (POS) sussiste anche per l’impresa familiare, e ciò a prescindere dal fatto che non abbia lavoratori subordinati. L’obbligo del POS fa capo al datore di lavoro, da individuarsi nel soggetto che nell’ambito dell’impresa familiare esercita i poteri decisionali e di spesa e in tal senso la Corte di Cassazione specifica che “se è vero che il titolare dell’impresa familiare non è per ciò stesso datore di lavoro, ciò non significa che una simile figura non sia rintracciabile tra i componenti dell’impresa familiare (titolare o meno è inevitabile che i poteri decisionali e di spesa saranno la guida per l’accertamento delle responsabilità in caso di infortunio).

Rimane ovviamente a carico di ciascun componente familiare, ai sensi della normativa in vigore, l’obbligo di munirsi dei dispositivi di protezione individuali eventualmente indicato come misura di sicurezza nel POS: “mentre in generale la valutazione dei rischi e la dotazione del lavoratore dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) compete al datore di lavoro, nell’impresa familiare la valutazione del rischio e ancora in capo al datore di lavoro, ma è ciascun componente familiare che è tenuto a dotarsi dei DPI individuati come misura antinfortunistica nel POS”

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione n. 38346 del 21/09/2015