CREDITI EDILIZI
L’Agenzia delle Entrate, nel corso della rassegna “Speciale Telefisco” svoltasi il 20 settembre 2023, ha fornito chiarimenti in materia di superbonus e sulle opzioni di sconto/cessione relative. I chiarimenti assumono particolare rilevanza in vista della riduzione dell’’agevolazione al 70% dal 2024 per i condomini.
Condominio e termini di pagamento
Il caso oggetto di chiarimento riguarda un condominio con i requisiti per fruire del superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e per poter optare per la cessione del credito.
In merito, viene chiesta la possibilità di anticipare i pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024 in modo da raggiungere un SAL qualificato al 30/60% o la fine lavori, che poi si procederà a cedere con una comunicazione di opzione da effettuarsi entro il 16/3/2024.
La cosa non detta ma evidente è che la finalità dell’anticipazione dei pagamenti è, ovviamente, quella di evitare il taglio della detrazione al 70% che si verificherà dal 2024.
Poiché l’asseverazione necessaria per l’opzione è rilasciata a lavori eseguiti, l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di operare la cessione ovvero lo sconto in fattura, anticipando il sostenimento delle spese, affermando che è possibile usufruire del superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 che trovino corrispondenza in un SAL o nella fine lavori sempre entro il 31 dicembre 2023 di interventi agevolati effettivamente realizzati.
Specularmente, per chi usufruisce (per scelta o per obbligo) del superbonus in dichiarazione, non sussiste alcun obbligo di “allineamento” da rispettare tra acconti e Sal; a guidare la scelta è il principio di cassa (come meglio specificato al prossimo paragrafo). Ciò significa che, in questi casi, sarà possibile anticipare entro fine anno pagamenti fatturati ma non ancora eseguiti in modo da attrarli nella più conveniente aliquota di detrazione in vigore nel 2023. L’unica condizione richiesta è che, successivamente, i lavori siano effettivamente realizzati e conclusi.
Fattura con sconto integrale o parziale – data di sostenimento della spesa
Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese, occorre far riferimento (per le persone fisiche, esercenti arti e professioni ed enti non commerciali) al criterio di cassa, quindi alla data di effettivo pagamento.
Nel caso di sconto integrale in fattura (quindi, per il superbonus in misura piena ed in assenza di pagamento), si fa riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (risposta ad interpello n. 90/2021).
Sulla base di tali principi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- nel caso di fatture emesse a fine dicembre 2023 con evidenziazione di uno sconto parziale (nel caso di superbonus al 110%) o di uno sconto che copre interamente la detrazione spettante (nel caso di detrazioni ordinarie) e relativo pagamento della differenza nel 2024, la spesa si considera sostenuta nel 2024;
- nel caso di fattura emessa il 31 dicembre 2023 per interventi da superbonus con evidenziazione di uno sconto integrale, ed inviata allo SDI, nei termini di legge, il 10 gennaio 2024, la spesa si considera sostenuta nel 2024.
Lavori a cavallo d’anno e pagamento fine lavori
La fattispecie prospettata riguarda lavori agevolati con il superbonus effettuati e fatturati nel 2022 e nel 2023, con pagamento, sia delle fatture 2022 che quelle del 2023, nel 2023, anno in cui viene raggiunto un SAL di almeno il 30% dell’intervento complessivo.
A titolo esemplificativo: a fronte di interventi superbonus per 2.000 euro eseguiti nel 2022 e per 8.000 euro nel 2023, il relativo pagamento di 10.000 euro è effettuato tutto nel 2023.
Sul caso, l’Agenzia delle entrate conferma che ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto/cessione del credito corrispondente alla detrazione, a fronte di un SAL almeno pari al 30% degli interventi, non rileva il fatto che gli stessi siano realizzati in periodi d’imposta diversi (come anche chiarito nella risposta ad interpello 56/E/2022 e circ. n. 23/E/2022, par. 5.2).
Nella risposta fornita in occasione di Telefisco, l’Agenzia aggiunge che, relativamente alla fattispecie prospettata, l’opzione potrà essere esercitata per l’intero importo pagato nel 2023 a fronte di un SAL che rendiconta il raggiungimento del 30% dell’intervento.
Nella precedente risposta 56/E/2022, avendosi il caso diverso di acconti e saldi pagati in anni differenti, l’Agenzia delle entrate non riconosceva la facoltà di opzione in relazione agli acconti pagati l’anno precedente l’effettuazione dei lavori (possibile effettuare solo la detrazione), mentre la riteneva possibile in relazione agli importi pagati per i lavori effettuati fino al raggiungimento del SAL almeno pari al 30% dei lavori da effettuare o di fine lavori.