CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE
L’articolo 64 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” riconosce, per il periodo di imposta 2020, un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo del credito di € 20.000.
La misura agevolativa è riconosciuta nei limiti di uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro e quindi sarà regolata e disciplinata da uno specifico decreto del Mi.S.E. (in concerto con il M.E.F.) che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020.
Ampliamento spese ammissibili
Il testo del “Decreto Legge Liquidità” (D.L. 23/2020), approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020, contiene un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
La modifica apportata consiste nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
L’ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo è coerente con lo scopo della norma, finalizzata ad incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Le tipologie di spese ammissibili al credito d’imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:
- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro;
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
- spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Sull’ampliamento dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un’elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:
- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3;
- guanti;
- visiere di protezione e occhiali protettivi;
- tute di protezione e calzari.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- barriere protettive;
- pannelli protettivi;
- detergenti mani.
Regime IVA delle prestazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione
Con riferimento alle modalità di fatturazione degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione, si precisa quanto di seguito:
- le prestazioni di mera pulizia in quanto rientranti tra quelle indicate nel codice ATECO 81.21.00 e 81.22.02 sono soggette al reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. 633/1972, se rese nei confronti di un soggetto passivo Iva ed eseguite su edifici;
- le prestazioni di disinfezione (comprese quelle di disinfestazione e derattizzazione) poiché rientrano nel codice ATECO 81.29.10 non sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile e devono essere assoggettate ad IVA secondo le modalità ordinarie;
- le prestazioni di sanificazione poiché presuppongono la disinfezione o la disinfestazione sono altresì soggette ad IVA secondo le modalità ordinarie.
Evidenziamo che poiché generalmente le prestazioni di disinfezione e di sanificazione presuppongono la precedente esecuzione della prestazione di pulizia, se la fattura riporta un'unica descrizione (pulizia e sanificazione) e un compenso indistinto, l’intero importo dovrà essere assoggettato ad IVA secondo le modalità ordinarie.
Tuttavia, nulla vieta al prestatore (anzi è auspicabile per una successiva corretta determinazione del credito di imposta per il committente) di esporre, in modo distinto in fattura, l’importo della pulizia rispetto a quello della sanificazione / disinfezione (attività contraddistinta da codice ATECO 81.29.10).
In tale caso l’importo corrispondente alla mera prestazione di pulizia sarà soggetto:
- al “reverse charge” se il committente è un soggetto passivo Iva e la prestazione è eseguita su edifici,
- e l’importo corrispondente alla prestazione di sanificazione e/o disinfezione sarà soggetto ad IVA con modalità ordinaria.
Qualora per errore i servizi di sanificazione e/o disinfezione siano stati fatturati dall'impresa di pulizie / sanificazione in “reverse charge” anziché con modalità ordinaria:
- il committente ha comunque il diritto alla detrazione dell’imposta assolta irregolarmente;
- l’impresa che ha eseguito la prestazione di sanificazione o disinfezione seppur debitore dell’imposta, non è obbligata all’assolvimento della stessa, ma è punita con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il committente.
Tale violazione è sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso.