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Approvo

Decreto Lavoro: conversione in legge.

Confermate le novità introdotte dal D.L. 48/2023 in materia di contratti a termine, lavoro in somministrazione e welfare aziendale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge n. 85 di conversione del Decreto Legge n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro.

La legge è in vigore dal 4 luglio 2023.

Di seguito si illustrano le principali misure in materia di lavoro.

Contratto a termine e somministrazione di lavoro

In materia di contratti a termine, la legge di conversione conferma il superamento delle rigide causali introdotte dal Decreto Dignità nel 2018, sostituite dalle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, c.d. causali contrattuali.

Secondo il nuovo art. 19, c. 1, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è consentita:

  • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello;
  • nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;
  • per l’esigenza di sostituire altri lavoratori.

La legge di conversione introduce due ulteriori novità per il contratto a tempo determinato. La prima interviene, in termini di maggiore flessibilità, sulla disciplina dei rinnovi: in particolare, è previsto l’esonero dalla necessità della causale anche per il rinnovo del contratto a termine se la sommatoria dei contratti che si succedono non supera i 12 mesi. La causale è ora obbligatoria se, a seguito della proroga o del rinnovo del contratto, la durata del rapporto di lavoro ecceda i 12 mesi e fino al limite massimo dei 24 mesi (o 36 mesi se previsti dal contratto collettivo).

L’altra novità, riguarda il computo dei 12 mesi ai fini dell’apposizione della causale. È stabilito che sia per le proroghe sia per i rinnovi, ai fini del computo dei 12 mesi “acausali” si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del D.L. Lavoro.

In materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato la Legge esclude i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato dal computo del limite quantitativo dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo indeterminato rispetto ai tempi indeterminati in forza presso l’utilizzatore (art. 31, D. Lgs. n. 81/2015). Si prevede inoltre che è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità (art. 8, c. 2, legge n. 223/1991 e di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi del trattamento di disoccupazione e di lavoratori in condizione di svantaggio (art. 2, numeri 4 e 99, Regolamento UE n. 651/2014).

Welfare

È confermato, per il periodo di imposta 2023, l’aumento a euro 3.000 annui della soglia di esenzione dei fringe benefits erogati a favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico, che ne debbono rilasciare espressa dichiarazione; sono incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Ai datori di lavoro è richiesto di provvedere ad una preventiva informativa alle R.S.U., ove presenti.

Immutata la soglia ordinaria di esenzione per i fringe benefits (esclusivamente beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti, pari ad euro 258,23.

Incentivi all’occupazione e sgravi contributivi

In tema di incentivi all'occupazione, la Legge prevede a favore delle imprese che assumano, dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione o in apprendistato professionalizzante o di mestiere, giovani dotati congiuntamente delle seguenti condizioni: non aver ancora compiuto il trentesimo anno di età alla data di assunzione, non lavorare né essere inseriti in corsi di studio o formazione (c.d. NEET), essere registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo, in particolare: è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; non si applica ai rapporti di lavoro domestico; è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (in caso di cumulo, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto); è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili; deve essere richiesto dal datore di lavoro, mediante domanda trasmessa  attraverso apposita procedura telematica all’INPS, la quale provvede entro 5 giorni a fornire comunicazione telematica di sussistenza di effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. L’incentivo è infatti riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, e viene concesso dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo; in caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

In tema di sgravi contributivi, a favore dei lavoratori dipendenti, per i periodi paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, è incrementato di 4 punti percentuali l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali (IVS), senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Semplificazione obblighi informativi – Decreto Trasparenza

Modificando gli artt. 1 e 1 bis, D.lgs. n. 152/1997, la Legge semplifica obblighi di informazione introdotti dal Decreto Trasparenza (D.lgs. n. 104/2022) in merito al rapporto di lavoro, con la possibilità di rinvio al contratto collettivo – che deve essere consegnato o messo a disposizione dei lavoratori – per il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro: periodo di prova, formazione, durata di ferie/congedi, preavviso di recesso, importo della retribuzione con modalità e periodo di pagamento, orario normale di lavoro compreso lavoro straordinario e lavoro a turni; ciò ad eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato a causa di modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili.

Prestazioni di lavoro occasionali (voucher)

La Legge interviene sulla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, elevando, per gli utilizzatori che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, sia i limiti di utilizzo (da 10.000 euro a 15.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimenti alla totalità dei prestatori) che i limiti occupazionali (da 10 a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato alle proprie dipendenze).

Lavoro Agile

Il diritto al lavoro agile viene prorogato fino al 31 dicembre 2023, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa per i lavoratori:

  • genitori di almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • maggiormente esposti, sulla base delle valutazioni e degli accertamenti dei medici competenti, al rischio di contagio dal virus SARS – CoV – 2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio;

Il diritto è esteso, invece, fino al 30 settembre 2023 a favore dei lavoratori dipendenti c.d. fragili (patologie di cui al D.M. 4 febbraio 2022: patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità). Questo anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento; resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Rispetto a tali previsioni, il Ministero del Lavoro ha aggiornato il modello da utilizzare per comunicare i nominativi dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile (procedura ordinaria “lavoro agile” all’interno sito servizi.lavoro.gov.it con compilazione del template aggiornato).

Fondo nuove competenze

È rifinanziato il fondo per favorire le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 e volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.

Versamento delle ritenute previdenziali

È modificata la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui al comma 1 bis, art. 2, D. L. n. 463/1983: per omissioni non superiori a 10.000 euro si applica la sanzione amministrativa da 1 volta e mezza a 4 volte l'importo omesso (prima la sanzione variava da 10.000 euro a 50.000 euro).

Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione, termine temporale per la notifica dell’illecito amministrativo in oggetto.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di ristrutturazione e riorganizzazione previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può autorizzare, con decreto, in via eccezionale e in deroga, un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

  • Data inserimento: 11.07.23