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Approvo

Decreto Legge 76/2013: incentivo assunzione a tempo indeterminato di giovani under30. Circolare INPS 131/2013.

Pubblicata la Circolare esplicativa dell’INPS (n. 131/2013) per la richiesta dell’incentivo.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di riprogrammazione delle risorse finanziare e della Circolare operativa INPS n. 131 del 17 settembre 2013 diventa effettivamente operativo l’incentivo sperimentale introdotto dal Decreto Lavoro (D.L. 76/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99) per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi di impiego regolarmente retribuito dal almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

L’incentivo è riconosciuto in favore dei datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time), lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni) che siano

-          Privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o;

-          Privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

Per far scattare l’agevolazione è sufficiente la presenza di una sola delle due condizioni.

L’incentivo spetta:

  1. per assunzioni a tempo indeterminato;
  2. per trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine: in tal caso è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio;
  3. per le assunzioni con rapporto di apprendistato;
  4. per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione: in tal caso l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore, in quanto, in assenza di somministrazione, il lavoratore non può considerarsi occupato. Inoltre l’indennità di disponibilità, che il lavoratore percepisce, non costituisce retribuzione in senso proprio - perché non è corrispettiva di alcuna prestazione lavorativa - per cui non può essere computata come base di calcolo dell’incentivo.

L’incentivo NON spetta:

  1. per le assunzioni con contratto di lavoro domestico;
  2. per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente
  3. per le assunzioni con contratto di lavoro ripartito

L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali con un tetto massimo mensile di 650 euro per lavoratore.

In caso di assunzione  a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi.

Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.

Con riferimento al rapporto di apprendistato l’INPS precisa che l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013 spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).

L’incentivo spetta nei limiti di risorse specificatamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.

DECORRENZA

L’INCENTIVO SPETTA PER LE ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI EFFETTUATE A DECORRERE DAL 7 AGOSTO 2013 E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2015.

CONDIZIONI DI SPETTANZA

L’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  1. rispetto della regolarità contributiva;
  2. applicazione dei principi generali definiti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15, della Legge 92/2013 (non spettanza se l’assunzione è in adempimento della legge, rispetto del diritto di precedenza, ecc…);
  3. l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure -  mediante un’assunzione compensativa successiva – entro un mese da tale data; in caso di assunzione compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione.

L’incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ogni mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione. Si devono considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati mediante somministrazione nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, in quanto  si computa il lavoratore sostituito I lavoratori a tempo parziale (part-time) sono calcolati “pro-quota” in base al lavoro effettivo rispetto all’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) 800/2008, l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:

-          dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;

-          invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;

-          pensionamento per raggiunti limiti di età;

-          riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

-          licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

 

4.      Condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, ai sensi degli artt. 1 e 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l’applicazione dell’incentivo per l’assunzione di giovani under 30 sia i presupposti di applicazione di incentivi che prevedono la riduzione contributiva ( esempio riduzione ex legge 223/1991) l’incentivo per l’assunzione di giovani è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata.

PROCEDURA DI RICHIESTA DEL BENEFICIO.

L’incentivo in parola potrà essere richiesto per le assunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Attenzione! Attualmente il modulo per l’inoltro dell’istanza non è ancora disponibile sul sito INPS. L’Istituto si riserva di comunicare con successivo messaggio l’avvenuto aggiornamento della procedura.

Il soggetto interessato dovrà presentare all’INPS in via telematica una domanda preliminare di ammissione all’incentivo (modulo di istanza on line “76-2013” accessibile attraverso il percorso “servizi on line” > “per tipologia di utente” > “associazioni di categoria” > “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin) > “dichiarazioni di responsabilità del contribuente” (Di.Res.Co) indicando:

-              il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;

-              la Regione di esecuzione della prestazione lavorativa.

 

Dalla data di inoltro all’INPS vengono scanditi i tempi per l’accettazione della domanda e l’assunzione del dipendente:

-              L’INPS: entro tre giorni dalla presentazione dell’istanza fornirà una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di un’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso al beneficio con riserva delle relative somme.

-              Il Richiedente: entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’INPS deve procedere alla stipula del contratto di lavoro (o alla trasformazione del contratto) che dà titolo all’agevolazione.

-              Il Richiedente: sempre entro il termine perentorio di 14 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra da parte dell’INPS, deve comunicare – in via telematica – al competente ufficio INPS l’avvenuta stipula del contratto.

Il mancato rispetto dei predetti termini perentori determina la decadenza dalla riserva di somme operata in favore del richiedente.

L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipulazione del contratto.

In caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prenderà più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per cui è stata verificata l’insufficienza delle risorse. Per sopperire a tale evenienza, la Regione interessata può intervenire con un ulteriore (proprio) finanziamento dell’incentivo.

 

NOTE OPERATIVE

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è necessario che il richiedente sia titolare di posizione contributiva aziendale (cosiddetta matricola aziendale).

Richiedente sprovvisto di matricola aziendale

Può verificarsi il caso di un’azienda senza dipendenti che intenda assumere il primo dipendente usufruendo dell’agevolazione in esame.

 

In questo caso, nella domanda di iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art.1 D.L. 76/2013. L’immatricolazione richiede pertanto alcuni accorgimenti:

- Nel campo della denominazione sociale deve essere anteposta la dicitura “D.L. 76/2013” (esempio: invece di “ALFA s.r.l.”, occorrerà riportare “D.L. 76/2013 ALFA s.r.l.”).

- Nel campo “data inizio attività con dipendenti” dovrà essere indicata la data di presentazione della domanda di iscrizione (data fittizia)

 

Questo perché in realtà non è ancora partita l’attività con dipendenti. La posizione così creata sarà “provvisoria” e quindi tenuta in sospeso dall’INPS fino a conclusione della procedura (verifica della stipula del contratto di assunzione, comunicazione di assunzione da parte del datore).

Pertanto, all’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire che sia riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra; contestualmente verrà tolta la dicitura “DL 76/2013” dal campo della denominazione dell’azienda (dal tenore della circolare riteniamo che le suddette variazioni saranno effettuate dall’Istituto).

Invece, nel caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, l’interessato deve richiedere la cessazione della matricola aziendale; tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.

Indicazioni per la fruizione dell’incentivo

 

I datori di lavoro autorizzati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale><DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

-          nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DL76” avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art. 1 dl 76/2013”;

-          nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);

-          nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

-          nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato  l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio.

 

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M300” avente il significato di “Restituzione incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;

- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.

  • Data inserimento: 23.09.13