Decreto Legge 76/2013: le novità in materia di lavoro
Il Decreto Legge 76/2013 ha introdotto importanti novità in materia di lavoro, prevendendo interventi diretti rispettivamente a favorire l’occupazione dei giovani e dei lavoratori svantaggiati e a rendere più snello il mercato del lavoro in entrata, eliminando diverse restrizioni all’utilizzo delle tipologie contrattuali flessibili introdotte un anno fa dalla Riforma Fornero.
Con la presente notizia si descrivono le misure indirizzate all’agevolazione dell’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani svantaggiati e del reimpiego dei lavoratori destinatari di strumenti di sostegno al reddito, in particolare dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), rimandando ad una successiva informativa l’analisi delle novità introdotte in materia di tipologie contrattuali.
1. Incentivi per assunzioni di giovani
Il D. L. 76/2013 istituisce, in via sperimentale e nel limite delle risorse finanziarie messe a disposizione, un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) che rientrino in una delle seguenti condizioni:
- Privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- Vivano soli o con una o più persone a carico.
Per far scattare l’agevolazione è sufficiente la presenza di una sola delle tre condizioni.
Le assunzioni che danno diritto all’incentivo devono essere effettuate nel periodo intercorrente dal 29 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
Per fruire dell’agevolazione è necessario che le nuove assunzioni realizzino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ogni mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione. I lavoratori a tempo parziale (part-time)sono calcolati “pro-quota” in base al lavoro effettivo, secondo quanto definito dall’art. 6 D. Lgs. 61/2000.
Il decreto prevede inoltre che l’incremento occupazionale deve essere verificato anche al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate.
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali con un tetto massimo mensile di 650 euro per lavoratore, per un periodo di 18 mesi. Il contributo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Lo stesso incentivo viene riconosciuto anche nel caso di trasformazione di un rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato: in ogni caso tale trasformazione deve comportare un incremento occupazionale (il datore di lavoro deve quindi procedere all’assunzione di un altro lavoratore, non importa con quale tipologia contrattuale). In tal caso il beneficio è concesso per un periodo di 12 mesi e sempre nei limiti di 650 euro mensili.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e alle risorse disponibili in capo alle Regioni.
Si precisa che la richiesta del contributo all’INPS potrà essere effettuata dopo che l’istituto avrà disciplinato le modalità operative con propria circolare, la quale deve essere emanata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Fino ad allora è quindi possibile per le aziende effettuare le assunzioni, ma non procedere al conguaglio delle relative somme.
Per poter procedere effettivamente alla presentazione della richiesta dell’incentivo è necessario che l’INPS con propria circolare ne disciplini (entro) le modalità operative. Fino ad allora è comunque possibile effettuare le assunzioni, ma non procedere al godimento dello sgravio contributivo in quanto lo stesso è subordinato alle indicazioni dell’INPS.
Il godimento dell’incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni generali previste dall’art. 4, commi 12, 13 e 15, della Legge 92/2012 nonché al rispetto dei parametri oggettivi di cui all’art. 40 del Regolamento (CE) 800/2008.
2. Agevolazioni per le assunzioni di lavoratore percettori dell’indennità ASpI
Con un’integrazione all’art. 2 della Legge 92/2012, viene introdotta una nuova misura incentivante in favore delle assunzioni, a tempo pieno ed indeterminato, di lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
È prevista infatti la concessione, in favore del datore di lavoro che realizza l’assunzione, di un contributo pari al 50% dell’indennità ASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione. Il datore di lavoro quindi ha diritto all’incentivo per le mensilità in cui il lavoratore non ha ancora percepito l’indennità.
La durata del contributo deve essere determinata con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità ASpI. Pertanto, al momento dell’assunzione devono essere detratti i mesi in cui l’interessato ha già percepito l’indennità. Al riguardo è opportuno precisare che per gli eventi di disoccupazione intercorsi nel 2013 l’ASpI è erogata rispettivamente per un periodo di 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni.
Il contributo è corrisposto per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore, le cui modalità di applicazione dovranno essere definite dall’INPS.
Per poter accedere a tale incentivo devono essere rispettate alcune condizioni:
- il datore di lavoro non deve essere obbligato in virtù di una norma legale o contrattuale a procedere all’assunzione;
- lavoratori non devono essere stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
- i principi generali definiti dall’art. 4, comma 12, Legge 92/2012
Va evidenziato che la norma fa riferimento all’ASpI. Di conseguenza l’incentivo non pare concedibile ai soggetti beneficiari della Mini-ASpI (salvo modifiche in sede di conversione del decreto o di ulteriori chiarimenti amministrativi).
Non pare neppure possibile la concessione del beneficio in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine stipulato con un lavoratore percettore dell’ASpI che, in virtù delle previsioni della legge 92/2012, abbia avuto la sospensione dell’indennità.