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Decreto Legislativo n. 150/2015: servizi per il lavoro e politiche attive.

Il D. Lgs. n. 150 in materia di servizi per il lavoro e politiche attive riordina la disciplina in materia di disoccupazione e di incentivi all’occupazione, introducendo uno specifico incentivo per l’apprendistato di primo tipo.

Il decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 151, in vigore dal 24 settembre u.s., è il settimo decreto attuativo della Legge Delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) e riforma la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Il decreto si compone di tre titoli:

  • Titolo I – Rete dei servizi per le politiche attive
  • Titolo II – Principi generali e comuni in materia di politiche attive
  • Titolo III – Riordino degli incentivi all’occupazione

 

Si fornisce di seguito, una disamina dei soli Titoli II e III, i quali contengono delle disposizioni con un diretto impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro.

Il Titolo II del Decreto prevede strumenti per un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per disoccupati e soggetti a rischio di disoccupazione, attraverso attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.

In particolare, l’articolo 19 introduce le definizioni di:

  • lavoratore disoccupato: vale a dire il lavoratore privo di impiego che dichiari, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i centri per l’impiego;
  • lavoratore a “rischio di disoccupazione”: inteso come il lavoratore che abbia ricevuto la comunicazione di licenziamento e che può effettuare la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, dal momento della ricezione di tale comunicazione, anche in pendenza del periodo di preavviso.

Gli appartenenti a queste categorie, ai sensi dell’articolo 20, verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato, contenente la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.

Al fine di promuovere il collegamento tra le misure di sostegno al reddito e quelle volte al reinserimento nel tessuto produttivo, i successivi articoli 21 e 22 prevedono meccanismi rafforzati di condizionalità relativamente ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (ASpI, NASpI e DIS-COLL) e ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (per i quali la riduzione di orario di lavoro connessa all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o interventi dei fondi di solidarietà sia superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi).

In particolare, viene prevista l’adozione di provvedimenti di decurtazione o di decadenza della prestazione per i soggetti che non si attengano ai comportamenti ed agli obblighi fissati dal patto di servizio personalizzato.

A favore dei soggetti disoccupati, percettori della NASpI, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi, è previsto, ai sensi dell’articolo 23 del provvedimento, la corresponsione di un Assegno di ricollocazione.

L’importo dell’assegno, graduato in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

La norma specifica, inoltre, che l’assegno di ricollocazione non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

L’articolo 26, infine, prevede la possibilità per i lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità nel territorio del Comune di residenza. L’utilizzo dei lavoratori in tali attività non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

 

Il Titolo III del decreto in esame riguarda il riordino della normativa in materia di incentivi all’occupazione.

L’articolo 29 abroga il credito di imposta per le assunzioni di giovani lavoratori a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/2013 (c.d. Bonus Letta), fatti salvi gli effetti, fino alla completa fruizione dei benefici, per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto.

L’articolo 31 definisce i principi generali di fruizione degli incentivi, al fine di garantire un’omogenea applicazione degli stessi, confermando nella sostanza i principi finora vigenti e previsti dall’articolo 4, comma 12, della legge n. 92/2012.

Di particolare rilevanza sono le disposizioni contenute nell’articolo 32 del provvedimento che introduce, in via transitoria, alcuni incentivi sperimentali per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

In particolare, si prevede che, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento (24.09.2015) e fino al 31 dicembre 2016:

  • non trova applicazione il contributo di licenziamento (c.d. ticket licenziamento) di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012;
  • l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, con riferimento al complesso delle forme e gestioni di previdenza obbligatoria, è ridotta dal 10 al 5%. A tale riguardo va ricordato che per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti tale aliquota è fissata, in via generale, all’1,5% per il primo anno di contratto ed al 3% per il secondo anno, tornando al 10% a partire dal terzo anno. Inoltre, per i contratti di apprendistato stipulati dopo il 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 da parte di aziende fino a nove dipendenti, la legge di stabilità per il 2012 (art. 22, comma 1, legge n. 183/2011) ha riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% sulla contribuzione dovuta per gli apprendisti. Ne consegue che per le micro e piccole imprese resta ferma l’applicazione della contribuzione agevolata già prevista e, ricorrendone le condizioni, dello sgravio contributivo totale;
  • non è dovuto il contributo di finanziamento dell’ASpI né il versamento dello 0,30% che può essere destinato ai Fondi interprofessionali.

 

Con riferimento a questi incentivi, tuttavia, è esclusa l’applicazione della norma (ora contenuta nell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015) in base alla quale i benefici contributivi relativi all’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

  • Data inserimento: 05.10.15