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Approvo

Definite dall’Agenzia delle entrate le modalità di rimborso del canone RAI non dovuto

Dal 15/09/2016 è possibile richiedere via web il rimborso. In alternativa alla richiesta telematica è possibile presentare una raccomandata a mezzo del servizio postale

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 13/06/2016, n. 94, è stato definito il Regolamento riguardante l’applicazione del canone RAI.

All’articolo 6 di tale regolamento viene stabilito che la richiesta di rimborso del canone RAI, addebitato al cliente dall’impresa elettrica ma non dovuto, è effettuata con le modalità definite con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

In data 02/08/2016 con il provvedimento 125604/2016 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblica la definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone RAI, pagato a seguito di addebito nelle fatture delle imprese elettriche ma non dovuto, inoltre ha approvato il relativo modello da utilizzare.

L’istanza di rimborso è presentata telematicamente:

1) direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile, dal 15 settembre 2016, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;

2) tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del predetto d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal contribuente, che a tal fine utilizzano l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate di cui alla precedente lettera a). Tali soggetti sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro

- i soggetti iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli del periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettera a), b) e c), del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche. Di seguito l’elenco delle associazioni imprenditoriali in questioni (fra queste anche Confartigianato imprese):

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel CNEL, istituite da almeno 10 anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno 10 anni, diverse da quelle indicate nella lettera a), se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti alla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale

3) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

4) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono obbligati:

a) di consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate, attestante la corretta trasmissione dell’istanza di rimborso;

b) di conservare l’originale dell’istanza di rimborso sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso;

c) di conservare la delega del richiedente alla trasmissione dell’istanza di rimborso.

Tali documenti sono conservati per l’ordinario termine di prescrizione decennale e sono esibiti a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

In alternativa alla presentazione telematica, l’istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un  documento di riconoscimento valido, è presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La ricevuta dell’avvenuta spedizione, unitamente a copia dell’istanza di rimborso inviata, è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

Reperibilità del modello per l’istanza di rimborso

Il modello per l’istanza di rimborso è reso disponibile in formato elettronico sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it.

Eventuali aggiornamenti al modello sono pubblicati nei citati siti internet e ne è data comunicazione.

Motivazioni dell’istanza di rimborso

Nell’istanza di rimborso il richiedente indica il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:

a) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 1 da indicare nel modello;

b) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 2 da indicare nel modello;

c) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia  anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito – codice motivo 3 da indicare nel modello;

d) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica – codice motivo 4 da indicare nel modello;

e) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica - codice motivo 5 da indicare nel modello;

f) altri motivi diversi dai precedenti – codice motivo 6 da indicare nel modello.

Esecuzione dei rimborsi

I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle entrate.

Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.

 

In allegato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2016 n. 125604/2016.