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Delega di funzioni: deve risultare da documento avente data certa ma sono indispensabili ulteriori requisiti. Lavori in quota, la corretta interpretazione dell'art. 16 d.p.r. 164/1956

La delega di funzioni del datore di lavoro deve risultare da atto scritto con data certa e accettata formalmente dal delegato, che deve avere conoscenze tecnico-scientifiche, ed effettivi poteri di decisione e di spesa

In  seguito a un incidente capitato ad un operaio che svolgeva lavori in un cantiere su un ponteggio privo di parapetto, il datore di lavoro era stato imputato del  delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro. Contro la sentenza, i difensori avevano proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, con sentenza n. 15028 del 1 aprile 2014 ha fissato una serie di principi relativi alla delega di funzioni. Perché la delega sia valida deve risultare  da atto scritto avente data certa di modo che si possa  verificare l'effettività della nomina e dello svolgimento delle funzioni conferite anteriormente al verificarsi dell'infortunio. Ad essa deve seguire l’accettazione manifestata, per iscritto, da parte del delegato, che deve essere in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche circa le funzioni delegate. Infine è necessario verificare, in concreto, che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa. Da ultimo, la Corte stabilisce che la delega di funzioni - disciplinata dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto compimento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La Corte interviene circa i lavori eseguiti in quota, ricordando la disciplina dell'art. 16 d.p.r. 164/1956, che impone l'allestimento di impalcature, ponteggi ed altre opere precauzionali per qualsiasi lavoro edilizio da eseguire ad altezza superiore a due metri dal suolo; tale altezza va interpretata in senso strettamente letterale  con riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito e non a quella nella quale si trova il lavoratore. Pertanto deve essere computata, ai fini della predisposizione del parapetto, oltre all'altezza alla quale è posto l'impalcato dall'eventuale piano di appoggio e all'altezza di quest'ultimo dal piano di terra o di calpestio, anche  la statura del lavoratore e, comunque, va considerata l'effettiva altezza alla quale viene eseguito il lavoro in quota ( che, nel caso di specie, si svolgeva a ben mt. 3,60 dal suolo).

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli dell’Area tecnica di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 16835).

  • Data inserimento: 06.07.15