EROGAZIONI PUBBLICHE: COME INDICARLE IN BILANCIO
Nel quadro degli adempimenti di bilancio relativi all’esercizio 2025, le imprese sono chiamate a rispettare anche gli obblighi di trasparenza concernenti le erogazioni pubbliche percepite.
Il termine per adempiere a tali obblighi coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio.
La disciplina di riferimento resta quella delineata dall’art. 1, commi 125 e seguenti, della Legge 124/2017, recentemente confermata dal D.Lgs. 184/2025 (c.d. “Codice degli Incentivi”), che ha l’obiettivo di coordinare in modo sistematico le norme sui contributi pubblici. Non ha, invece, trovato attuazione la prevista abrogazione degli obblighi informativi, inizialmente ipotizzata nell’ambito degli interventi collegati al PNRR.
Ambito soggettivo e modalità di adempimento
Sono tenuti all’obbligo informativo i soggetti che esercitano attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 c.c. e che risultano iscritti al Registro delle imprese. Tali soggetti devono indicare nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio le informazioni relative alle erogazioni pubbliche percepite nell’esercizio precedente.
Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, la normativa consente una doppia modalità alternativa:
- pubblicazione sul sito internet aziendale (o, in mancanza, sui portali delle associazioni di categoria) entro il 30 giugno;
- inserimento delle informazioni nella Nota integrativa, nei termini di approvazione del bilancio.
In un’ottica operativa, è opportuno valutare fin da subito quale modalità adottare, anche in funzione dell’organizzazione interna e dei tempi di raccolta delle informazioni.
La stessa impostazione può essere estesa alle microimprese, che possono inserire l’informativa in calce allo stato patrimoniale, mentre per imprenditori individuali e società di persone resta fermo l’obbligo di pubblicazione online entro il 30 giugno.
Ambito oggettivo e criteri di rilevazione
L’obbligo riguarda tutte le forme di vantaggio economico riconducibili a:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi;
- vantaggi economici in denaro o in natura;
a condizione che tali benefici non abbiano carattere generale e non costituiscano corrispettivi, retribuzioni o risarcimenti.
Dal punto di vista contabile, la rendicontazione deve avvenire secondo il criterio di cassa in quanto rilevano esclusivamente gli importi effettivamente incassati nell’esercizio, indipendentemente dalla competenza economica.
Questo implica, sul piano pratico, la necessità di monitorare con precisione gli incassi effettivi dell’anno, evitando di basarsi su dati di competenza o su contributi solo deliberati ma non ancora erogati.
Esclusioni e soglie di rilevanza
Sono esclusi dall’obbligo informativo:
- gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- le erogazioni complessivamente inferiori a 10.000 euro nel periodo di riferimento.
Con riferimento a questa soglia, è consigliabile considerare il limite dei 10.000 euro come riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti nell’esercizio e non alla singola erogazione, adottando un approccio in linea con la prassi amministrativa.
Inquadramento operativo
Per l’esercizio 2025 (rendicontazione nel 2026), non si registrano modifiche sostanziali rispetto all’anno precedente. Proprio per questo, diventa centrale una gestione ordinata del processo dalla raccolta dei dati alla loro corretta classificazione.

