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Approvo

Estromissione dell'immobile strumentale

Istruzioni utili all’operazione

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 8/E/2019 affronta il caso di estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale (art. 1, c. 66 L. 145/2018), ribadendo nella sostanza quanto affermato con la circolare 26/2016.

La facoltà è riservata agli imprenditori individuali il cui status risulti confermato sia alla data di riferimento (31.10.2018) sia alla data di efficacia dell’operazione (1.01.2019), fatti salvi i casi per cui la legge impone una prosecuzione dell’attività (erede dell’imprenditore o soggetto che ha ricevuto l’azienda in donazione).

Dal punto di vista soggettivo, gli immobili interessati sono quelli strumentali per natura o per destinazione, indipendentemente dal fatto che gli immobili strumentali per natura siano concessi in locazione o comodato.

L’imposta è da versare in misura pari all’8% della plusvalenza realizzata a seguito dell’estromissione, da calcolare sulla base della differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto (al netto delle quote di ammortamento 2018). Ribadendo quanto affermato in passato, la norma prevede la possibilità di assumere il valore catastale dell’immobile in sostituzione del valore normale.

I versamenti sono da effettuare entro il 30.11.2019 per un importo pari al 60% ed entro il 30.06.2020 per il residuo 40%. Per l’efficacia della scelta, è necessario l’esercizio dell’opzione entro il 31.05.2019, da effettuare attraverso un comportamento concludente (normalmente, la contabilizzazione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili qualora l’impresa abbia optato per la contabilità semplificata), con perfezionamento successivo valido in seguito alla compilazione dell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, in cui confluiscono i dati relativi alla estromissione effettuata con riferimento al periodo di imposta 2019.

Per il perfezionamento dell’operazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, non rileva il versamento nei termini. In presenza di versamenti omessi o tardivi, infatti, la violazione risulta sanabile con l’istituto del ravvedimento operoso. In difetto, le somme dovute verranno iscritte a ruolo e riscosse attraverso i canali ordinari. Allo stesso modo non risulterebbe rilevante la fatturazione dell’operazione, in generale necessaria ai sensi di legge, qualificata dall’Amministrazione Finanziaria come adempimento autonomamente sanzionabile, che tuttavia non invaliderebbe l’opzione effettuata.

 

  • Data inserimento: 06.05.19
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4152