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FATTURA ELETTRONICA E IMPOSTA DI BOLLO

Dal 2021 un mese in più per effettuare il versamento

Nuove scadenze

Dal 1° gennaio 2021 sarà concesso un mese in più per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La novità è contenuta nel decreto Mef del 4.12.2020 che definisce anche: 

  • le procedure per il recupero e l’irrogazione delle sanzioni;
  • le modalità per l’integrazione dell’imposta da parte dell’AdE
  • come i contribuenti potranno modificare i dati comunicati. 

Dal 2021, quindi, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come previsto fino al 2020, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre. 

In relazione al secondo trimestre il pagamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre

Come già stabilito, qualora l’imposta complessivamente dovuta nel primo trimestre solare non superi i 250 € il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, potrà pagare entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta relativo al secondo trimestre e quindi, sulla base delle novità introdotte, entro il 30.9

Inoltre, se l’importo dell’imposta dei primi due trimestri solari (complessivamente considerato) non superi i 250 €, il pagamento potrà essere effettuato entro il nuovo termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre: 30.11

Comunicazioni ed integrazioni 

In particolare, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, L’AdE rende noto al cedente/prestatore, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta su F.E. inviate tramite SDI in ciascun trimestre solare. L’importo sarà calcolato sulla base: 

  • delle fatture per le quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta
  • delle integrazioni del periodo così come eventualmente modificate dal contribuente. 

Il termine della comunicazione slitta al 20.9 nel caso di F.E. trasmesse tramite SDI nel secondo trimestre.

Con un provvedimento dell’AdE saranno definite le modalità tecniche per l’integrazione e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente

In sintesi

1° Trimestre

Comunicazione dati da AdE (NOTA1):  15.05

Scadenza di versamento (NOTA2):  31.05

Verifica soglia:Termine spostato al 30.09 se imposta primo trimestre è inferiore a euro 250

                       Termine spostato al 30.11 se imposta del primo e secondo trimestre è inferiore a euro 250

Integrazione FE senza bollo da parte Ade: 15.04

Variazione dati da parte del contribuente: 30.04

2° Trimestre

Comunicazione dati da AdE (NOTA1):  20.09

Scadenza di versamento (NOTA2):  30.09

Verifica soglia: Termine spostato al 30.11 se imposta del primo e secondo trimestre è inferiore a euro 250

Integrazione FE senza bollo da parte Ade: 15.07

Variazione dati da parte del contribuente: 10.09

3° Trimestre

Comunicazione dati da AdE (NOTA1):  15.11

Scadenza di versamento (NOTA2):  30.11

Integrazione FE senza bollo da parte Ade: 15.10

Variazione dati da parte del contribuente: 31.10

4° Trimestre

Comunicazione dati da AdE (NOTA1):  15.02

Scadenza di versamento (NOTA2):  28.02

Integrazione FE senza bollo da parte Ade: 15.01

Variazione dati da parte del contribuente: 31.01

NOTA1

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni. Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.

NOTA2

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta ad un terzo ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni dell’importo comunicato, determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi.

NOTA3

Per le F.E. inviate attraverso SDI dal 1.01.2021, l’AdE, sulla base dei dati in suo possesso, provvede per ciascun trimestre, all’integrazione delle F.E. che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali risulta dovuta sulla base della legislazione vigente. L’informazione sarà messa a disposizione del cedente/prestatore (o dell’intermediario delegato) entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre con modalità telematiche da definirsi a mezzo di provvedimento dell’AdE.

NOTA4

Il cedente/prestatore (o intermediario delegato), qualora ritenga che per una o più F.E., integrate dall’AdE, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, procede entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre alla variazione dei dati comunicati dall’AdE.

Per le F.E. inviate nel secondo trimestre la variazione potrà essere effettuata entro 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni le integrazioni effettuate dall’AdE (corrette o errate) si intendono confermate.

 

Modalità di versamento e codici tributo 

Il decreto del Mef del 4.12.2020 non ha modificato le modalità di versamento dell’imposta di bollo già previste, pertanto, il versamento potrà avvenire mediante

  • addebito su conto corrente bancario/postale (mediante il servizio presente sul sito dell’AdE nell’area riservata al soggetto passivo Iva); 
  • utilizzo del modello F24. 

Con riferimento alla modalità di pagamento con utilizzo del modello F24, i codici tributo sottoindicati andranno esposti nella sezione erario nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” andrà compilato indicando l’anno del trimestre a cui il versamento si riferisce

1° trimestre: codice tributo 2521

2° trimestre: codice tributo 2522

3° trimestre: codice tributo 2523

4° trimestre: codice tributo 2524

Nota Bene

Nel caso di utilizzo della modalità di pagamento con utilizzo del modello F24, nei casi indicati nella precedente tabella di sintesi e più precisamente: 

  • versamento spostato al 30.09 se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a € 250;
  • versamento spostato al 30.11 se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 250; 

si dovranno indicare codici tributi differenti per i differenti trimestri anche se versati nello stesso modello F24 ed alla medesima scadenza.

Procedure di verifica, di recupero dell’imposta di bollo e regime sanzionatorio

Verifica 

Nei casi in cui i dati indicati nelle F.E. inviate tramite SDI non siano sufficienti ai fini dell’integrazione (automatica) delle stesse da parte dell’AdE, rimane immutata la possibilità da parte dell’AdE di procedere alla verifica (in altro modo) dell’imposta di bollo effettivamente dovuta. 

Comunicazione al contribuente 

Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l’AdE rilevi il ritardato, l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle F.E. inviate tramite SDI, comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa (30%) ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di elaborazione della comunicazione. 

Sanzione e ravvedimento operoso 

La sanzione è irrogata nella misura pari al: 

  • 30% se il versamento è eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine originaria;
  • 15% se il versamento è eseguito entro i 90 giorni dalla scadenza del termine originaria;
  • 1% per ciascun giorno di ritardo se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine originaria. 

La sanzione può essere oggetto di ravvedimento operoso. A tal fine si precisa che la comunicazione con cui l’AdE constata la violazione e comunica l’imposta dovuta, la sanzione e gli interessi, inibisce al contribuente la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. 

Recupero dell’imposta di bollo 

Qualora il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme (anche rideterminate a seguito di chiarimenti forniti dallo stesso contribuente) il competente ufficio dell’AdE procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, delle sanzioni dovute e degli interessi.

 

 

 

  • Data inserimento: 08.02.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4743