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FSBA: Prestazione straordinaria Covid-19. FAQ

Risposte alle domande più frequenti ricevute dai nostri uffici in merito all'utilizzo della prestazione straordinaria FSBA per "emergenza Covid-19".

In queste settimane arrivano ai nostri uffici numerose richieste di informazioni in merito al Fondo di solidarietà bilaterale per l'artiginato (FSBA) e alle prestazioni erogate dal Fondo.

Di seguito pubblichiamo le risposte alle domande più frequenti ricevute.

1. Quali aziende rientrano nel campo di applicazione di FSBA e possono quindi accedere alle relative prestazioni?

Le imprese artigiane non edili, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Le imprese artigiane del settore edile rientrano del campo di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione (CIGO)

2. Quali lavoratori sono destinatari delle prestazioni FSBA?

Accedono alle prestazioni FSBA tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (compresi i lavoratori a chiamata).

Per quanto riguarda gli apprendisti, sono beneficiari i soggetti assunti con le tre tipologie di apprendistato previste dalla normativa.

Sono invece esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Questi ultimi sono destinatari della specifica prestazione erogata da EBAV ai sensi dell’Accordo Interconfederale 25 giugno 2018.

https://www.ebav.it/servizi/sospensione-per-lavoranti-a-domicilio/

3. Quali sono i requisiti in capo all’impresa per accedere alle prestazioni FSBA?

Per accedere alle prestazioni FSBA l’impresa deve avere i seguenti requisiti:

  • essere impresa artigiana (non edile) con codice statistico contributivo (CSC) 4.xxx, a prescindere dal contratto collettivo applicato;
  • avere attribuito il Codice autorizzazione 7B nel cassetto previdenziale INPS;
  • se impresa, già esistente e con dipendenti, essere in regola con i versamenti della contribuzione FSBA nel periodo di 36 mesi precedenti alla presentazione della relativa domanda. Per le imprese di nuova costituzione, nonché quelle risultanti da operazioni societarie (trasformazione, fusione etc.), il requisito della regolarità contributiva è calcolato nei sei mesi successivi alla costituzione o operazione societaria. Per l’accesso alla prestazione straordinaria connessa all’emergenza Covid-19 il requisito per le imprese neo costituite è sospeso.

4. Quali sono i requisiti in capo al lavoratore per accedere alle prestazioni FSBA?

Il lavoratore deve vantare un’anzianità aziendale di 90 giorni di calendario. Tale requisito è sospeso con riferimento all’accesso alla prestazione straordinaria Covid-19, purché il lavoratore sia in forza presso l’azienda al 26 febbraio 2020. Gli assunti successivamente non accedono a questa prestazione.

5. Un’impresa che non ha mai versato EBAV ed FSBA può richiedere la prestazione straordinaria Covid-19?

Per richiedere le prestazioni FSBA l’impresa deve essere in regola con i versamenti contributivi a FSBA nei 36 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

In caso di mancato versamento, l’impresa dovrà regolarizzare la posizione contributiva contattando l’Ente Bilaterale per conoscere le modalità di pagamento.

6. Un’impresa non in regola con i versamenti contributivi FSBA può presentare domanda per la prestazione straordinaria Covid-19?

SI, l’azienda può caricare sul portale la domanda di prestazione, ma dovrà contattare l’Ente bilaterale per regolarizzare la posizione, altrimenti la domanda sarà bloccata dal Fondo.

7. Un’impresa, non neo-costituita, che ha assunto il primo dipendente il 1° gennaio 2019 può richiedere la prestazione straordinaria FSBA per emergenza Covid-19?

In tal caso, dal momento che l’impresa ha iniziato a versare la contribuzione FSBA dal mese di assunzione del dipendente, il requisito della regolarità contributiva deve essere rispettato dall’assunzione del lavoratore.

8. Qual è la durata della prestazione straordinaria Covid-19?

La prestazione straordinaria Covid-19 è riconosciuta dal Fondo per la durata massima di 20 settimane nel biennio ed è concessa sulla base di finestre temporali definite dal Fondo. Attualmente la prima finestra di utilizzo decorre dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.

9. Le settimane di prestazione straordinaria Covid-19 si computano ai fini della durata massima dell’Assegno ordinario?

No. Le settimane di utilizzo della prestazione Covid-19 sono conteggiate con un contatore distinto e separato rispetto alle 20 settimane di Assegno ordinario.

10. Per accedere alla prestazione per emergenza Covid-19 l’impresa deve previamente smaltire le ferie e permessi (ex festività, Rol e Banca ore) residui?

Per l’anno 2020 è sospesa la norma regolamentare del Fondo che richiede la previa fruizione delle ferie residue e degli strumenti di flessibilità (ROL, Banca ore) previsti dalla contrattazione collettiva al fine di accedere alle prestazioni del Fondo.

L’accesso alla prestazione straordinaria FSBA non è quindi precluso se le aziende non fanno scaricare i residui di ferie e permessi. Tuttavia, le recenti norme emanate dal Governo privilegiano la fruizione dei congedi e delle ferie prima di accedere agli ammortizzatori sociali.

Ovviamente la scelta circa la fattibilità e/o opportunità di ricorrere in questo momento alle ferie o ai residui dei permessi è rimessa all’azienda.

11. Qual è la procedura per richiedere la prestazione straordinaria FSBA con causale “emergenza Covid-19”?

L’impresa che necessiti di utilizzare la prestazione straordinaria FSBA per la causale “coronavirus” dovrà darne comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una delle associazioni datoriali artigiane provinciali mediante l’invio, attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc), del modello “FSBA COVID-19”, scaricabile dal sito di Confartigianato.

In seguito, verrà redatto uno specifico accordo sindacale utilizzando il modello scaricabile dal sito di Confartigianato o dell’Ente Bilaterale – EBAV.

12. Per accedere alla prestazione straordinaria FSBA con causale “emergenza Covid-19” è obbligatorio l’accordo sindacale?

La prestazione straordinaria, come tutte le prestazioni erogate dal Fondo, non è riconosciuta in assenza di accordo sindacale.

13. Quando deve essere sottoscritto l’accordo sindacale per prestazione Covid-19? Può coprire anche retroattivamente periodi di sospensione?

Il verbale deve essere sottoscritto in data successiva all’invio del modello “FSBA Covid-19” e può coprire retroattivamente periodi di sospensione dell’attività lavorativa nell’attuale finestra temporale dal 26 febbraio al 31 marzo 2020. Il verbale non può comunque avere durata eccedente il mese di calendario.

14. È obbligatoria la firma dei lavoratori sul verbale per la prestazione straordinaria Covid-19?

Come regola generale l’accordo deve riportare obbligatoriamente la firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa, dell’operatore sindacale e dei lavoratori. Nell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria connessa a Covid-19, la firma dei lavoratori può non essere presente qualora per altri motivi riferibili all’emergenza epidemiologica siano oggettivamente impossibilitati ad apporre la firma.

Confartigianato Imprese Vicenza sottoscrive solamente gli accordi delle imprese associate.

15. Un’impresa che ha in corso un periodo di sospensione dell’attività lavorativa per il quale ha presentato domanda di Assegno ordinario, può convertire l’assegno nella prestazione Covid-19?

No. L’azienda dovrà ultimare il periodo di assegno ordinario richiesto e successivamente potrà presentare domanda per la prestazione straordinaria Covid-19.

16. Un’impresa che ha in corso una domanda di Assegno di solidarietà, può richiedere la prestazione straordinaria Covid-19?

Si. In tal caso l’impresa dovrà richiedere all’Ente Bilaterale la sospensione della domanda di assegno di solidarietà.

17. Entro quanto tempo deve essere caricata la domanda di prestazione sul portale del Fondo?

Il Regolamento del Fondo prevede che caricamento della domanda deve essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio sospensione indicata nel verbale di accordo sindacale.

Tuttavia, vista la situazione emergenziale, tale termine è sospeso. Pertanto, è possibile presentare la domanda di prestazione anche oltre tale termine senza alcuna penalità.

18. Con riferimento alla prestazione straordinaria Covid-19 si deve richiedere il Ticket INPS?

SI, per presentare la domanda di prestazione Covid-19 l’impresa deve munirsi del codice numerico (Ticket) per Assegno ordinario FSBA, richiedibile nella sezione dedicata sul sito INPS, che dovrà inserire nel relativo campo obbligatorio nella schermata della domanda telematica sul portale del Fondo.

19. Qual è l’importo della prestazione?

L’ammontare dell’assegno è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro il limite di importo massimo mensile fissato in € 1.193,75 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

20. Entro quanto tempo avviene il pagamento?

I tempi di erogazione rispetto un certo mese di competenza in cui i lavoratori sono stati in sospensione, sono traslati di almeno tre mesi.

21. Le imprese artigiane possono richiedere la Cassa Integrazione in deroga?

La Cassa integrazione in deroga è riservata a quei datori di lavoro del settore privato per i quali non si applicano le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in materia di sospensione o riduzione di orario. Le imprese artigiane sono destinatarie delle prestazioni FSBA. Esse accederanno alla CIG in deroga solamente dopo aver esaurito le prestazioni erogate dal fondo (20 settimane di Assegno Ordinario + 20 settimane di Assegno emergenza Covid-19).

  • Data inserimento: 19.03.20