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Approvo

Il Decreto crescita e competitività dopo la conversione in legge

Rispetto al testo originario sono state apportate alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni per il settore agricolo e le novità societarie.

Di seguito illustriamo le principali novità contenute nel Dl n. 91/2014 così come risultano dopo la conversione in legge.

SETTORE AGRICOLO (ART. 3)

Viene incentivata la rete di imprese agricole con il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 40% delle spese sostenute per lo sviluppo di nuovi prodotti. Il credito non potrà superare l’importo di 400.000 euro.

Alle imprese agricole che producono prodotti compresi nell’allegato 1 del regolamento di funzionamento dell’Unione europea e prodotti della pesca ed acquacoltura, è concesso un credito d’imposta per la realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al commercio elettronico. Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese sostenute con un limite massimo di 50.000 euro.

Il credito d’imposta spetta alle imprese agricole ed alle piccole e medie imprese del settore agroalimentare.

I predetti crediti d’imposta sono riconosciuti per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 e nei due successivi e potranno essere utilizzati soltanto in compensazione.

I crediti d’imposta:

-       non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef/Ires e Irap;

-       non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 del Tuir;

L’operatività dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di un apposito decreto del ministro delle politiche agricole.

Un’altra misura agevolativa prevista per il settore agricolo riguarda la riduzione del cuneo Irap.

La deduzione dalla base imponibile Irap di 7.500 euro elevata a 13.500 per le donne e gli under 35, prevista a regime per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, è stata estesa per il settore agricolo, nella misura del 50%, anche ai lavoratori a tempo determinato purché abbiano lavorato almeno 150 giornate all’anno ed il contratto abbia durata almeno triennale.

Le imprese beneficiarie sono quelle rientranti nel reddito agrario.

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

DETRAZIONI DI IMPOSTA PER CANONI DI AFFITTO ART 7- COMMI 1 E 2

Viene disciplinata una detrazione dall’imposta nella misura del 19% delle spese sostenute per canoni di affitto dei terreni agricoli, nel limite di 80 euro per ettaro locato, fino ad un massimo di 1.200 euro all’anno. La detrazione è ammessa sui canoni pagati per l’affitto di terreni diversi da quelli di proprietà dei genitori. Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

La disposizione si applica a decorrere dal 2014, ma non rileva nella determinazione dell’acconto Irpef per il medesimo anno.

La detrazione spetta esclusivamente ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti alla previdenza agricola di età inferiore a 35 anni, nel rispetto delle regole “de minimis”. 

ABROGAZIONE DELLA DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO DEI TERRENI INCOLTI. (ART. 7- COMMA 3)

E’ stata soppressa la disposizione di cui al comma 1, dell’art. 31, del Tuir che consentiva di determinare il reddito dominicale, prodotto dai terreni non coltivati per una intera annata agraria, nella misura del 30% di quello determinato sulla base delle tariffe d’estimo.

RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE ED AGRARIO (ART 7- COMMA 4)

Viene prevista la rivalutazione del reddito dominicale ed agrario dei terreni nella seguente misura:

  • 15% per gli anni 2013 – 2014;
  • 30% per l’anno 2015;
  • 7% per l’anno 2016;

da applicarsi sulla tariffa già rivalutata dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.

Per i terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP la rivalutazione è pari al:

-       5% per gli anni 2013 – 2014;

-       10% per il 2015.

Le misure sopra determinate devono essere prese in considerazione nella determinazione degli acconti.

CONTRIBUTO PER RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO (ART 8-bis)

Per garantire la tutela dell’ambiente, i produttori e gli importatori di pneumatici devono provvedere, in forma individuale o associata, ad attività di ricerca ed alla gestione dei pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita. Per far fronte a tali obblighi è previsto un contributo a carico degli utenti finali che va indicato in modo distinto in fattura.

L’importo del contributo da addebitare è quello vigente alla data dell’immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio e viene inizialmente indicato nelle fatture del produttore o dell’importatore.

Il contributo per il recupero dei pneumatici fuori uso:

-       è parte integrante del corrispettivo di vendita;

-       va evidenziato e tenuto distinto nella fattura;

-       è assoggettato ad Iva;

-       corrisponde al valore pagato all’atto dell’acquisto;

-       rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione.

COOPERATIVE DI CONSUMO (ART. 17-BIS)

Nella fase di conversione in legge del Dl 91/2014, sono state introdotte alcune norme di carattere civilistico e fiscale applicabili alle cooperative di consumo e loro consorzi.

E’ stata ampliata la base imponibile ai fini delle imposte dirette per le cooperative di consumo a mutualità non prevalente riducendo, dal 30% 23%, l’esenzione dalla tassazione della quota di utili annuali destinati a riserve indivisibili.

Sugli utili destinati a riserva legale, la tassazione rimane al 10%.

Non concorre alla formazione del reddito imponibile la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni poste dal Regolamento UE n. 1407/2013.

BONUS INVESTIMENTI ( ART. 18)

Confermata l’agevolazione prevista nel DL 91/2014 per l’acquisto di beni strumentali nuovi  appartenenti alla  divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Si tratta di un credito d’imposta determinato sull’incremento degli investimenti in macchinari pari al 15% di detto incremento e fruibile in tre quote annuali di pari importo. Sono ammessi all’agevolazione gli acquisti effettuati dal 26 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

Il credito d’imposta non spetta sugli acquisti di beni di valore unitario inferiore a € 10.000.

L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa, compresi coloro che si sono costituiti da meno di cinque anni.

La base di calcolo dell’agevolazione è costituita dalle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella 28, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. E’ possibile escludere l’anno in cui gli investimenti risultano più elevati.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la media degli investimenti si calcola dalla data d’inizio dell’attività, con facoltà di escludere il periodo con investimenti più elevati.

Alle imprese che si sono costituite dopo l’entrata in vigore del DL 91/2014, il credito d’imposta si applica sul valore complessivo degli investimenti effettuati.

I soggetti che esercitano attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs n. 334/99, possono fruire dell’agevolazione “solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.

Il credito d’imposta va indicato nel modello Unico relativo al periodo d’imposta di riconoscimento del credito ed in quello in cui il credito è utilizzato.

E’ fruibile solo in compensazione tramite il modello F24, a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si è realizzato l’investimento. Per gli investimenti realizzati nell’anno 2014 la prima compensazione può avvenire dal 01.01.2016.

Gli investimenti devono essere destinati a strutture ubicate in Italia.

Il credito:

  • non concorre alla formazione della base imponibile Irpef/Ires e Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 del Tuir;
  • non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro di utilizzo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU (art. 1, comma 53, legge 244/2007).

Il credito d’imposta viene revocato in caso di:

-       cessione del bene agevolato a terzi, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;

-       trasferimento del bene in strutture produttive situate all’estero, entro il termine di decadenza per l’accertamento dell’annualità in cui è stato effettuato l’investimento, anche se appartenenti al medesimo beneficiario dell’agevolazione.

Il credito d’imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui si sono verificate le cause di decadenza.

In caso di accertamento della insussistenza del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate   recupererà l’importo maggiorato di sanzioni ed interessi.

 

 

 

 

ACE (ART. 19)

Il DL 91/2014 ha apportato alcune modifiche alla disciplina ACE introdotta dal Dl 201/2011. La prima delle modifiche introdotte riguarda la gestione delle eccedenze delle deduzioni ACE, che non possono essere utilizzate in toto in diminuzione del reddito imponibile.

E’ stata introdotta la possibilità di trasformare dette eccedenze in credito d’imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo e utilizzabili in diminuzione dell’Irap.

L’altra novità consiste nel potenziamento dell’agevolazione Ace in favore delle società quotate. Per dette società per il periodo d’imposta di ammissione ai mercati regolamentati e per i due successivi, la base imponibile Ace viene aumentata del 40% rispetto a quella dell’esercizio precedente. Tale incentivo è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione UE.

CAPITALE SOCIALE MINIMO DELLE SPA (ART. 20)

E’ stata confermata la modifica dell’art. 2327 del Codice Civile per effetto della quale il capitale sociale minimo delle Spa viene diminuito da 120.000 euro a 50.000 euro. Detto nuovo limite sortisce effetti:

  • sulla eventuale riduzione volontaria del capitale che ora può arrivare fino a restituire ai soci il capitale eccedente i 50.000 euro;
  • sulle operazioni di ripianamento delle perdite che, oltre a superare il terzo del patrimonio riducano il capitale al di sotto del limite legale.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SRL (ART. 20)

E’ stata confermata la modifica dell’art. 2477 c.c. con la conseguenza che l’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle SRL non è più legato all’ammontare del capitale sociale, ma al verificarsi delle seguenti situazioni:

  • per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:
  • totale attivo dello stato patrimoniale > 4.400.000 euro,
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni > 8.800.000 euro,
  • dipendenti occupati > 50 unità.
  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

La legge di conversione ha inoltre aggiunto che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina del collegio sindacale legato all’ammontare del capitale sociale costituisce una giusta causa di revoca per i mandati in corso nelle Srl. In assenza di dimissioni del collegio sindacale o del sindaco unico andrà convocata una apposita assemblea che, constatata la sussistenza di una giusta causa per la revoca dell’organo di controllo, ne sancisce la cessazione. La delibera rimarrà sospesa fino all’emanazione di apposita delibera da parte del tribunale.

La revoca è applicabile anche nel caso di mancato superamento per due esercizi consecutivi dei parametri stabiliti dal 3° comma dell’art. 2477 c.c.

In presenza invece di revisore legale, la delibera di revoca ha effetto immediato come stabilito dall’art. 4, comma 1, del DM 261/2012.

E’ in ogni caso necessario prestare attenzione alle norme statutarie.

Se lo statuto prevede l’obbligo di nomina del collegio sindacale qualora il capitale sociale della SRL sia almeno pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle Spa, l’obbligo del collegio rimane.

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA’ DI CAPITALI (ART. 20)

Nell’ipotesi di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali è stato previsto che il capitale della società risultante dalla trasformazione possa risultare alternativamente:

  • da una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale;
  • dalla documentazione prevista dall’art. 2343-ter c.c. per i conferimenti dei beni in natura, contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (ART. 20)

La legge di conversione ha previsto che, le società diverse dalle Spa, saranno iscritte immediatamente nel Registro delle imprese se la richiesta di iscrizione deriva da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, salvo la successiva cancellazione d’ufficio qualora sia verificata l’insussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 22 - COMMA 7 BIS)

I soggetti che effettuano somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, nei confronti della pubblica amministrazione, possono presentare richiesta di certificazione dei crediti entro il 31.10.2014. Detto termine, fissato dal Dl 66/2014 al 31.08.2014, è stato prorogato dalla Legge di conversione del DL 91/2014.

Il creditore, ottenuta la certificazione in esame può, con riferimento al relativo credito:

  • attendere il pagamento da parte della P.A. (entro il termine indicato nella certificazione stessa);
  • cederlo, anche parzialmente, ad una banca / intermediario finanziario.
  • compensarlo con le somme iscritte a ruolo, riferite a cartelle di pagamento notificate entro il 30.9.2013 dovute a titolo di tributi erariali, regionali e locali, ecc. nonché con somme dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso (ad esempio, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale)

CONCORSI E MANIFESTAZIONI A PREMIO (ART. 22-BIS)

In sede di conversione del “decreto competitività 2014” (D.L. 91/2014) il legislatore è intervenuto per modificare l’art. 6 del regolamento sui concorsi e sulle operazioni a premio (D.P.R. 430/2001).

A seguito della modifica, valida dal 21 agosto 2014, risultano ora escluse dal suddetto regolamento (in quanto da non considerarsi concorsi e operazioni a premio), anche “le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

RIMODULAZIONE TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ART. 26)

E’ stata prevista la rimodulazione della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici di produzione di energia di potenza nominale superiore a 200 KW.

Se un soggetto è titolare di più impianti che complessivamente superano 200 KW non si farà luogo alla rimodulazione della tariffa.

A partire dal secondo semestre 2014, il GSE erogherà le tariffe incentivanti con cadenza mensile nella misura del 90% della produzione media stimata da ciascun impianto. Il conguaglio in base alla produzione effettiva sarà effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le modalità operative saranno emanate dal GSE entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento ed approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

A partire dal 2015, la rimodulazione della tariffa incentivante avverrà sulla base delle seguenti opzioni che il titolare dell’impianto dovrà comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

  1. la tariffa è erogata per 24 anni dalla data di attivazione dell’impianto . La tariffa subisce una riduzione sulla base degli anni mancanti al raggiungimento dei 20 anni di incentivazione in base alla tabella allegata al decreto. La riduzione parte dal 17% se il periodo residuo è superiore ai 19 anni ed aumenta fino al 25% se il periodo residuo è di 12 anni.
  2. Fermo restando il periodo di erogazione ventennale della tariffa incentivante, si prevede un primo periodo in cui questa viene ridotta ed un secondo tempo in cui subisce un aumento in egual misura. Le percentuali saranno stabilite con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico.
  3. Fermo restando il periodo di 20 anni di erogazione del contributo, viene prevista una riduzione del :
  • 6% per gli impianti da 200 KW a 500 KW;
  • 7% da 500 KW a 900 KW;
  • 8% superiori a 900 KW.

In assenza di comunicazione della scelta operata al GSE si applica l’opzione di cui al punto 3.

Per fare fronte alle difficoltà finanziarie a cui, a seguito delle riduzioni operate, possono andare incontro i soggetti che hanno costruito gli impianti, è stata prevista la possibilità di accedere a nuovi finanziamenti bancari con l’intervento della Cassa depositi e prestiti a titolo di garante.

ASSOGGETTAMENTO IVA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE (ART. 32-BIS)

A partire dal 21 agosto 2014, data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL 91/2014, sono esenti Iva ai sensi dell’art. 10 n. 16 le prestazioni di servizio postale universale e le cessioni di beni ad esse accessorie, con esclusione dei servizi/ cessioni di beni le cui condizioni sono state negoziate individualmente.  

  • Data inserimento: 14.10.14
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 1627