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Approvo

IL DECRETO LEGGE “OMNIBUS – BIS”

Le misure a carattere fiscale

Il Decreto Legge n. 104 del 10 agosto 2023 contiene “disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici”; è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto scorso ed in vigore, quindi, dal 11 agosto 2023.

Due sono le nuove misure introdotte, in particolare:

  • al capo IV “Disposizioni Finanziarie”, articolo 24, “Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica;
  • al capo IV “Disposizioni Finanziarie”, articolo 25, “Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 […]”.

 

Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica (art. 24)

La misura approvata prevede la proroga del termine, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, al fine di usufruire delle agevolazioni del superbonus 110% per lavori, già avviati nel 2022, effettuati negli edifici unifamiliari/villette a condizione che, come già previsto dalla precedente normativa, entro il 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% delle opere complessive.

E’ evidente l’intento del legislatore di correggere quanto previsto dal D.L. 11/2023 (Blocca Cessioni) e agevolare i contribuenti e le imprese con cantieri ancora aperti a causa dei ritardi nell’avanzamento dei lavori. Già nel percorso di conversione in Legge del D.L. 11/2023, infatti, l’originario termine del 31 marzo 2023 era stato prorogato al 30 settembre 2023.

 

Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 […] (art. 25)

La norma introduce un nuovo adempimento comunicativo che dovrà essere effettuato dall’ultimo cessionario del credito.  A regime, tale soggetto, entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo “ostativo” e a partire dal 1° dicembre 2023, dovrà comunicare l’inutilizzabilità non dipendente dalla scadenza dei termini per l’impiego.

La norma prevede un regime “transitorio”: qualora la conoscenza dell’evento che determina l’inutilizzabilità del credito sia precedente al 1° dicembre, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 2 gennaio 2024.

L’inadempimento comunicativo determina una sanzione amministrativa stabilita in € 100.

Con successivo provvedimento delle Entrate saranno rese note le modalità “operative” e procedurali.

  • Data inserimento: 04.09.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5920