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Approvo

IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Disponibile il modello e le istruzioni per la presentazione

Dopo una prima analisi della misura effettuata con nostro precedente intervento, analizziamo le regole specifiche della misura agevolativa e quelle stabilite per la compilazione dell’istanza.

Con provvedimento 23.3.2021, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il modello di istanza e le relative istruzioni che rendono possibile l’invio delle comunicazioni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto secondo quanto previsto dall’articolo 1 D.L. 41/2021 cd. “Decreto Sostegni”.

L’istanza potrà essere inviata dal 30.03.2021 al 28.05.2021:

  • direttamente, utilizzando la procedura resa disponibile dall’AdE
  • tramite intermediari delegati.

Ambito soggettivo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che:

  • hanno cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e
  • i soggetti che hanno avviato l’attività (richiesto la partita Iva) dal 24 marzo 2021.

Requisiti

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, l’art. 1 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito specificati:

Primo requisito – Limite dei ricavi e qualificazione degli stessi

Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”).

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.

Per facilitare i contribuenti ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da prendere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella di seguito riportata:

Modello dichiarativo                Ricavi /compensi        Regime            Campi di riferimento

Persone fisiche (PF)                  Ricavi                          Ordinaria           RS 116

Persone fisiche (PF)                  Ricavi                          Semplificata     RG 2 colonna 2

Persone fisiche (PF)                  Compensi                                            RE 2 colonna2

Persone fisiche (PF)                  Ricavi/compensi           Forfettario        da LM 22 a LM 27 colonna 3

Persone fisiche (PF)                  Ricavi/compensi           Minimi              LM 2

Società di persone (SP)            Ricavi                          Ordinaria           RS 116

Società di persone (SP)            Ricavi                          Semplificata     RG 2 colonna 5

Società di persone (SP)            Compensi                                            RE 2

Società di capitale (SC)             Ricavi                                                  RS 107 colonna 2

Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività di una persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento a entrambe le dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.

Secondo requisito

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:

  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
  • attivazione (apertura) della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre prima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.

A tal fine, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda

  • le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura;
  • per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.

NOTA BENE

I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva.

In pratica, in questi casi, deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva.

Esempio:

un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.

Le indicazioni da rispettare in merito al calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020 sono le seguenti:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi, al netto dell’Iva, delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

 

In generale, gli importi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo e applicato per entrambi gli anni.

Nel caso di erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto.

Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei due anni sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede.

Per tutti i contribuenti, successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. A tal fine, si dividerà ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva (12 per gli inizi ante 2019).

In caso di attivazione della partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere considerato.

  • Data inserimento: 29.03.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4817