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IL RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL’ACCONTO IMPOSTE DIRETTE

I chiarimenti dell’Agenzie delle Entrate

Con la circolare 31/E del 9 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla novità contenuta nel D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2024 (D.L. “Anticipi” n. 145/2023).

I chiarimenti forniti riguardano sia l’ambito soggettivo che quello oggettivo come di seguito specificato.

Soggetti ammessi al differimento

Viene chiarito che, possono avvalersi del più ampio termine di versamento, le persone fisiche (imprenditori individuali o lavoratori autonomi) tenute a versare nel mese di novembre 2023 l’acconto delle imposte sui redditi sia in un’unica soluzione che come seconda rata comunque in possesso dei requisiti esplicitati dalla norma:

  • titolari di partita Iva;
  • che hanno svolto attività di impresa / lavoro autonomo nel 2022 ed hanno dichiarato, per tale periodo di imposta, ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 170.000. 

Soglia dei ricavi o compensi

Viene chiarito che, al fine dell’individuazione della soglia di ricavi/compensi massima per l’applicazione del differimento/rateazione, non è possibile considerare solamente quelli “tipici” di cui alle lettere a) e b) dell’art. 85 Tuir, ma anche gli altri ricavi previsti nel citato articolo quali ad esempio l’autoconsumo, i contributi ed i corrispettivi finanziari.

Il limite di € 170.000 deve essere riferito, nel caso di impresa familiare o azienda coniugale, all’ammontare complessivo dei ricavi nonché, nei casi di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici ateco, alla somma dei ricavi/compensi delle diverse attività esercitate.

Il limite di € 170.000, nei casi in cui la persona fisica eserciti contestualmente attività di impresa e lavoro autonomo, deve essere riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

  • Data inserimento: 13.11.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6001