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Imposta municipale propria (IMU) - Le ulteriori novita' introdotte dalle recenti disposizioni legislative

Numerose le novità introdotte in materia di IMU con gli ultimi interventi legislativi, per attenuarne alcuni effetti e correggere le distorsioni, anche applicative, presenti nella versione originaria del tributo sperimentale.

L’imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 (in materia di federalismo municipale), è stata introdotta in via sperimentale dal 1° gennaio 2012, fino al 2014, dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge 214 del 22 dicembre 2011 (pubbl. S.O. n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011).

Dall’inizio d’anno, il legislatore è intervenuto più volte per introdurre modifiche alla disciplina originaria, sia con l’intento di ampliarne il campo di applicazione, sia al fine di attenuarne la gravosità, nonché per consentirne la determinazione dell’acconto senza incertezze.

In particolare, si segnalano:

Ø     decreto legge  n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge 27/2012: è intervenuto per:

§         ridurre l’aliquota di base IMU sui fabbricati costruiti e non ancora venduti da parte dell’impresa costruttrice (art. 56);

§         inoltre, per quanto riguarda gli immobili di enti non commerciali, ne ha circoscritto l’esenzione a quelli destinati ad attività svolte con modalità non commerciali (art. 91-bis);

Ø     art. 4 decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012 (pubbl. S.O. 85/L alla G.U. 99 del 28 aprile 2012). Le principali novità riguardano:

§         la definizione di “abitazione principale”, ora collegata al nucleo familiare; è altresì disciplinata l’ipotesi in cui la stessa, se non locata, appartiene ad anziani residenti in istituti di ricovero e a cittadini italiani residenti all’estero;

§         la disciplina dei fabbricati rurali e dei fabbricati storici e culturali;

§         la base imponibile dei terreni agricoli;

§         le modalità di calcolo della prima rata di acconto per il 2012;

§         i termini entro cui gli enti ed il Governo possono modificare le aliquote e le detrazioni, nonché i termini per la pubblicazione delle relative delibere;

§         l’obbligo di dichiarazione IMU.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, ha istituito i codici tributo per il versamento dell’IMU, tramite modello F24.

Con il presente scritto vengono esposte le sole novità introdotte dalle sopraindicate disposizioni normative, rinviando la trattazione sistematica dell’intera materia non appena sarà emanata la circolare interpretativa da parte del Dipartimento delle Finanze annunciata a breve.

1.         NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 1/2012 (D.L. “LIBERALIZZAZIONI”)

Il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge 27/2012, ha introdotto alcune modifiche nella disciplina IMU, finalizzate ad agevolare i fabbricati invenduti e, per quanto riguarda gli immobili di enti non commerciali, a limitare l’esenzione esclusivamente a quelli in cui le attività sono svolte con modalità non commerciali.

1.1        Fabbricati invenduti

L’articolo 56 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, ha introdotto il nuovo comma 9-bis nell’ambito dell’articolo 13 D.L. 201/2011.

Art. 13 D.L. 201/2011

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Il legislatore ha, quindi, introdotto una nuova ipotesi di riduzione dell’aliquota base dell’IMU (stabilita nella misura dello 0,76%, che il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali).

Con la modifica normativa, il Comune può ridurre l’aliquota di base sopraindicata fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice.

Tale riduzione opera:

Ø       fino a che permane la destinazione alla vendita del fabbricato;

Ø       a condizione che non sia locato;

Ø       per un periodo comunque non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.

Logicamente, trattasi di una mera facoltà che l’ente locale può, anche, non prendere in considerazione. Ciò precisato, si ritiene che anche in assenza di tale disposizione i Comuni, nell’ambito della loro potestà regolamentare, avrebbero potuto prevedere interventi al riguardo. Si è dell’avviso che la norma abbia voluto esplicitare il limite al di sotto del quale l’aliquota applicabile non può scendere (che, peraltro, coincide con la quota riservata allo Stato).

 

1.2          Immobili di Enti non commerciali

In sede di conversione del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, è stato introdotto l’articolo 91-bis, il quale stabilisce che l’esenzione da IMU per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività, sarà applicabile dal 2013 solo nel caso in cui le predette attività siano svolte con modalità non commerciali.

In sostanza, gli enti pubblici e privati non commerciali sono esenti dall’IMU nel caso di utilizzo di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose (o di culto, formazione del clero, scopi missionari, etc.).

Nel caso di utilizzo misto, l’esenzione si applica solo alla parte dell’immobile relativo allo svolgimento dell’attività non commerciale.

La disposizione in commento modifica l’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, che disciplina le esenzioni in materia di ICI.

La novità produce effetti sull’IMU sperimentale per una serie di rinvii normativi che rendono valide le disposizioni ai fini ICI richiamate dal legislatore per l’IMU “a regime”. In particolare, per effetto del richiamo operato dall’articolo 9, comma 8, decreto legislativo 23/2011, la suddetta “esenzione” in materia di ICI è applicabile anche all’IMU “a regime”; infine, l’articolo 13, comma 13, D.L. 201/2011, richiamando le disposizioni dell’IMU “a regime” applicabili a quella “sperimentale”, vi include il citato articolo 9.

Va poi aggiunto che il comma 4 dell’articolo 91-bis, citato, al fine di allineare la normativa vigente alle più restrittive norme di esenzione, abroga l’interpretazione autentica con cui il legislatore aveva chiarito che l’esenzione si intende applicabile alle attività indicate nell’articolo 7, lett. i), che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

In conclusione, l’esenzione ai fini IMU opera  solo ove le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, siano svolte con modalità non commerciali.

In caso contrario, esse saranno assoggettate dal 2013 ad IMU sperimentale.

In caso di utilizzazione mista degli immobili, il legislatore disciplina le modalità di applicazione dell’esenzione, distinguendo le seguenti ipotesi:

  • immobili frazionabili: l’esenzione opera sulla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, qualora essa sia identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. In ordine alla frazione rimanente, purché dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, saranno applicate le procedure di revisione catastale disciplinate dall’articolo 2, commi 41, 42 e 44 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. Si rammenta che le suddette norme del D.L. 262/2006, dispongono che tali immobili devono essere dichiarati in catasto entro nove mesi. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvederanno all’accatastamento e all’applicazione delle relative sanzioni. Si affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio la determinazione delle relative modalità tecniche e operative. Decorso inutilmente il termine di nove mesi, i comuni richiederanno ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento catastale. Le rendite catastali così dichiarate o attribuite produrranno effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013; da tale data, la frazione di immobile non esente sarà assoggettata ad imposta secondo il valore determinato dalle predette risultanze catastali.
  • immobili non frazionabili o altri casi in cui non è possibile operare una distinzione in ordine al luogo di svolgimento di attività commerciali e non: in tal caso dal 1° gennaio 2013 l’esenzione sarà applicata secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’uso non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché per l’individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto in esame (ancora non emanato).

2.         NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 16/2012 (D.L. “SEMPLIFICAZIONI FISCALI”)

Il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012 (pubblicato nel S.O. 85/L a G.U. n. 99 del 28/472012), ha ulteriormente modificato l’IMU sperimentale.

Si fa presente che le modifiche in oggetto intervengono sia sugli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011 (IMU “a regime”), sia sull’articolo 13 decreto legge 201/2011 (IMU “sperimentale”), sia sul decreto legislativo 504/92 (normativa ICI): la precisazione è importante, ai fini di una corretta ricostruzione dell’impianto normativo del nuovo tributo.

 

2.1 Presupposto soggettivo

Sono state introdotte delle variazioni al presupposto dell’IMU sperimentale. Con una modifica all’articolo 13, comma 2, decreto legge 201/2011 (introdotta con il comma 5, lett. a, Decreto legge 16/2012, convertito in legge 44/2012), è stato stabilito quanto segue:

Possesso di immobili (art. 4, c. 5, lett. a, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Il presupposto per l’applicazione dell’IMU sperimentale è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Rimangono valide le definizioni di “fabbricato, area fabbricabile, non fabbricabile e terreno agricolo”, di cui all’articolo 2 decreto legislativo n. 504/92.

In sostanza, il presupposto dell’IMU diventa il possesso di immobili, anche per i casi non espressamente definiti dal decreto legislativo n. 504/92. Risultano, pertanto, compresi nel prelievo IMU i terreni incolti, che erano invece esclusi dall’ICI.

Area non fabbricabile (art. 4, c. 5, lett. a, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Sono considerati “area non fabbricabile” (quindi, assoggettati a tassazione come terreni agricoli) i terreni edificabili posseduti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (di cui all’art. 1 decreto legislativo 99/2004), sia se persone fisiche che società.

Abitazione principale (art. 4, c. 5, lett. a, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Viene modificata le definizione di “abitazione principale”, al fine di impedire il fenomeno della possibile molteplicità di abitazioni principali nello stesso comune, nell’ambito dello stesso nucleo familiare, che costituisce una obiettiva fonte di elusione del tributo (es.: marito e moglie con residenza anagrafica diversa, che dichiarano ciascuno una distinta abitazione principale).

Il legislatore precisa che per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio del medesimo comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Tale limitazione non dovrebbe operare se gli immobili sono situati in comuni diversi.

Inoltre, con una modifica all’articolo 13, comma 10, D.L. 201/2011 (introdotta dall’articolo 4, comma 5, lett. f, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012), i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale :

Ø              l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

Ø              l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti, a condizione che non risulti locata.

Diritto di abitazione del coniuge assegnatario (art. 4, comma 12-quinquies,

D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Viene trasferito l’obbligo di pagamento dell’IMU sul coniuge assegnatario in caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio. L’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione (tale disposizione vale esclusivamente ai fini IMU sperimentale e a regime).

Il titolare del diritto di abitazione, ai sensi dell’art. 9 decreto legislativo 23/2011, è soggetto passivo IMU. Quindi, ai fini IMU paga il coniuge assegnatario anche se non è proprietario dell’immobile.

2.2 Fabbricati rurali

La disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale è stata variata dal legislatore con l’articolo 4, comma 1-ter, decreto legge 16/2012, convertito in L. 44/2012, che ha modificato l’articolo 9 decreto legislativo 23/2011 (IMU a regime). Di seguito, si analizzano le novità introdotte.

Esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani (art. 4, comma 1-ter, lett. a, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

E’ introdotta l’esenzione ai fini IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT. Le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito della propria autonomia statutaria, possono assoggettare ad IMU i citati fabbricati.

Si ricorda che per gli altri fabbricati rurali ad uso strumentale (ubicati nei comuni diversi da quelli montani o parzialmente montani),  l’aliquota base IMU è  pari allo 0,2 per cento, con possibilità per i comuni di ridurla fino allo 0,1 per cento.

 

 

Assoggettamento a imposte dirette e addizionali  (art. 4, comma 1-ter, lett. b, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012

Gli immobili esenti dall’IMU, sono comunque assoggettati, ove dovute, alle imposte sui redditi e relative addizionali.

Acconto dovuto per il 2012 per i fabbricati rurali

L’articolo 4, comma 5, lett. d), decreto legge 16/2012, convertito in legge 44/2012, ha modificato l’articolo 13, comma 8, decreto legge 201/2011, prevedendo una particolare modalità di versamento dell’acconto per il 2012 per i fabbricati rurali ad uso strumentale. In particolare, esclusivamente per l’annualità 2012, la prima rata di acconto è determinata in misura inferiore (30%) ed è previsto il pagamento in unica soluzione per i fabbricati rurali per i quali si sta procedendo all’accatastamento.

L’acconto dell’IMU per il 2012, relativamente ai fabbricati rurali strumentali, è, quindi, determinato come segue:

  • prima rata entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno 2012 cade di sabato): la prima rata di acconto per il 2012 è versata nella misura del 30% dell’IMU dovuta applicando l’aliquota di base (0,2%; vedi Tab. 1);
  • saldo entro il 17 dicembre 2012 (in quanto il 16 dicembre 2012 cade di domenica): la seconda rata di acconto per il 2012 è versata a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno  con conguaglio sulla prima rata.

E’ previsto, invece, il versamento in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni (che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012).

Un apposito DPCM, che sarà emanato entro il 10 dicembre 2012, provvederà a modificare l’aliquota da applicare sui fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni, in modo da tener conto del gettito derivante dalla prima rata e tale da garantire che il gettito complessivo non superi per il 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia per tali fattispecie immobiliari.

3.             BASE IMPONIBILE

Con una modifica all’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, secondo cui la base imponibile dell’IMU è determinata sulla base del valore dell’immobile, rivalutati con i moltiplicatori di cui ai successivi commi 4 e 5, sono introdotte delle nuove regole per il calcolo della base imponibile di alcune tipologie di immobili. Inoltre, per i terreni agricoli, non condotti direttamente è previsto un aumento del moltiplicatore; per i terreni agricoli condotti direttamente è introdotto un calcolo dell’imposta per scaglioni, con una franchigia di 6.000 euro.  Di seguito, si analizzano le novità.

Fabbricati storici e artistici (art. 4, comma 5, lett. b, sub a, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per  i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’articolo 10 decreto legislativo 42 del 22/1/2004 (codice dei beni culturali).

Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 4, comma 5, lett. b, sub b, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. I comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Terreni agricoli (art. 4, comma 5, lett. b, sub c, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Per i terreni agricoli, è aumentato a 135 il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale  rivalutato del 25%.  Il moltiplicatore ridotto di 110 è applicabile a tutti i terreni, sia agricoli sia non coltivati, purché condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Quindi, riepilogando, la base imponibile per i terreni:

  •  agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sarà più elevata e determinata come segue: 

reddito dominicale x 25% x 135

  •      agricoli e incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la base imponibile è determinata come segue:

reddito dominicale per 25% x 110

Si ritiene che il moltiplicatore ordinario da applicare ai terreni incolti (posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professioni iscritti nella previdenza agricola) sia 135.

 

 

 

 

 

Franchigia per i terreni agricoli condotti direttamente (art. 4, comma 5, lett. b, sub e,

D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Con il nuovo comma 8-bis dell’articolo 13 D.L. 201/2011, è introdotto un abbattimento della base imponibile per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che conducono direttamente il fondo. In tali casi, ai soli fini dell’IMU sperimentale:

§  è riconosciuta una franchigia di 6.000 euro sul valore del terreno;

§   sull’eccedenza di valore, l’IMU (sperimentale) è applicabile  con le seguenti riduzioni:

v   del 70% dell’IMU gravante sulla parte di valore compresa tra euro 6001 e 15.500 euro;

v   del 50% dell’IMU gravante sulla parte di valore compresa tra euro 15.501 e 25.500 euro;

v   del 25% dell’IMU gravante sulla parte di valore compresa tra euro 25.501 e 32.000 euro.

4.       ALIQUOTE IMU

A seguito delle novità sopraindicate, si riepilogano le aliquote IMU, differenziate sulla base delle diverse tipologie di immobili, con la relativa facoltà di manovra dei comuni (Tabella 1):

 

Aliquote IMU (tab. 1)

Fattispecie

Aliquota di legge

Range di manovra

dei Comuni

Aliquota di base

0,76%

0,46%-1,06% (*)

Abitazione principale (**) (***) e pertinenze

0,4%

0,2%-0,6%

Fabbricati rurali agricoli strumentali in comuni diversi da quelli montani o parzialmente montani (****)

0,2%

0,1%-0,2%

Immobili non produttivi di reddito fondiario

0,76%

I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4%; la medesima può essere aumentata o diminuita sino a

0,3 punti percentuali

Immobili posseduti da soggetti passivi IRES

Immobili locati

Fabbricati in attesa di vendita e non locati dall’impresa costruttrice

0,76%

I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38%; la medesima può essere aumentata o diminuita sino a

0,3 punti percentuali

(*) il range è ridotto a 0,46%-0,76% per le unità abitative a disposizione se il Comune ha deliberato un incremento della detrazione per abitazione principale

(**) Compresa la casa coniugale assegnata all’ex coniuge

(***) I comuni possono considerare abitazione principale l’immobile di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti, che non risulti locata.

(****) Esenzione IMU per i fabbricati rurali agricoli strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani

 

5.    VERSAMENTO

Il legislatore ha introdotto numerose e sostanziali modifiche in materia di versamento, sia relativamente alle modalità di versamento, che alla determinazione dell’acconto per il 2012.

Modalità di versamento (art. 4, comma 5, lett. h, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Con una integrazione dell’articolo 13, comma 12, D.L. 201/2011, è stabilito che dal 1° dicembre 2012, è possibile pagare l’IMU anche tramite bollettino postale.

La finalità è probabilmente quella di agevolare i contribuenti meno abituati all’utilizzo dei codici tributo del modello F24.

Si fa presente che tale ulteriore modalità di versamento può essere utilizzata solo a decorrere dal 1° dicembre 2012: quindi, il versamento della prima rata di acconto IMU (e della seconda, nel caso in cui il versamento riguardi l’abitazione principale ed avvenga in tre rate), deve avvenire solo con modello F24.

Modello F24

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012, prot. 53906, è stato approvato il nuovo modello F24 per il versamento dell’IMU. In sostanza, la sezione ICI del precedente modello è stata sostituita con la sezione IMU.

Per consentire lo smaltimento delle scorte preesistenti, l’utilizzo del nuovo modello è differito al 1° giugno 2013. In ogni caso, rimane ferma la possibilità di utilizzare il nuovo modello anche per i versamenti antecedenti il 1° giugno 2013.

Versamento per l’anno 2012 (art. 4, comma 5, lett. i, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Con l’introduzione del nuovo comma 12-bis all’articolo 13 D.L. 201/2011, sono previste particolari modalità di determinazione dell’acconto per il solo anno 2012.

In particolare:

  • I^ rata, dovuta entro il 18 giugno 2012: 50% dell’IMU ottenuta applicando le aliquote di base e la detrazione prevista in generale;
  • II^ rata, dovuta entro il 17 dicembre 2012: conguaglio sulla I^ rata, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal singolo comune.

Non sono dovute sanzioni, né interessi (nel caso in cui, a posteriori, il versamento dovesse risultare inferiore a quello determinato sulla base delle aliquote definitive).

 

Inoltre, è prevista una ulteriore rateizzazione per l’imposta relativa all’abitazione principale e relative pertinenze: esclusivamente per l’IMU relativa al 2012, calcolata unicamente sull’abitazione principale e relative pertinenze, il versamento è effettuato in tre rate, come segue:

ü              la prima rata, da versare entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno cade di sabato): l’importo della prima rata è calcolato nella misura di un terzo dell’IMU determinata applicando l’aliquota di base e la detrazione di base;

ü              la seconda rata, da versare entro il 17 settembre 2012 (in quanto il 16 settembre cade di domenica): l’importo della seconda rata è calcolato nella misura di un terzo dell’IMU determinata applicando l’aliquota di base e la detrazione di base;

ü               la terza rata, da versare entro il 17 dicembre 2012 (in quanto il 16 dicembre cade di domenica): l’importo della terza rata è calcolato a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle predette rate.

In alternativa, l’IMU per il 2012 dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in due rate:

ü              entro il 18 giugno 2012 , in misura pari al 50% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la detrazione;

ü              entro il 17 dicembre 2012 è dovuto il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima  rata.

In sintesi, le scadenze da osservare per il 2012, per la generalità degli immobili, sono le seguenti:

 

 

I rata (*)

II rata (*)

III rata (**)

IMU abitazione principale e pertinenze

18/6/2012

1/3 IMU aliquota base

17/9/2012

1/3 IMU aliquota base

17/12/2012

Saldo con conguaglio (in base a aliquota effettiva)

18/6/2012

1/2 IMU aliquota base

 

 

 

 

 

 

17/12/2012

Saldo con conguaglio (in base a aliquota effettiva)

IMU fabbricati rurali strumentali

18/6/2012

30% IMU aliquota base

 

 

 

17/12/2012

Saldo con conguaglio (in base a aliquota effettiva)

IMU fabbricati rurali iscritti al catasto terreni (in via di accatastamento entro 30/11/2012)

 

 

 

 

17/12/2012

 

Totale IMU (unica soluzione)

IMU immobili diversi dai precedenti

18/6/2012

1/2 IMU aliquota base

 

 

17/12/2012

Saldo con conguaglio (in base a aliquota effettiva)

(*) modalità di pagamento: F24

(**) modalità di pagamento: F24 e bollettino postale

Modifica aliquote per il 2012 (art. 4, comma 5, lett. i, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Il nuovo comma 12-bis dell’articolo 13 D.L. 201/2011, ha introdotto delle scadenze entro cui il Governo e i comuni possono modificare aliquote e detrazioni, al fine di assicurare l’ammontare del gettito complessivamente previsto. Di conseguenza, è stabilito che.

  •      entro il 30 settembre 2012 i comuni possono approvare o modificare il regolamento o deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni;
  •      entro il 10 dicembre 2012, con DPCM, su proposta del Ministero dell’Economia, si provvede a determinare le aliquote  e detrazioni sulla base del gettito della prima rata, per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012.

Codici tributo per il versamento IMU tramite modello F24

Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell’IMU.

L’articolo 13, comma 11, D.L. 201/2011, ha previsto che è riservata allo Stato la quota di IMU pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili; la quota relativa all’abitazione principale e pertinenze, nonché quella relativa ai fabbricati rurali strumentali, spetta invece unicamente ai Comuni. Di conseguenza, l’Agenzia ha istituito codici tributo distinti tra quello statale e comunale, per i terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati (cioè, per le fattispecie diverse dall’abitazione principale e fabbricati  rurali strumentali).

 

Fattispecie

Competenza

Codice tributo

IMU abitazione principale

Comune

3912

IMU fabbricati rurali strumentali

Comune

3913

IMU terreni

Comune

3914

IMU terreni

Stato

3915

Aree fabbricabili

Comune

3916

Aree fabbricabili

Stato

3917

Altri fabbricati

Comune

3918

Altri fabbricati

Stato

3919

IMU interessi

Comune

3923

IMU sanzioni

Comune

3924

 

L’anno di riferimento è quello cui si riferisce il pagamento; nel caso di ravvedimento, occorre invece indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

 

6.         MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU (art. 4, comma 5, lett. i, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012)

Il nuovo comma 12-ter dell’articolo 13 D.L. 201/2011, introduce la dichiarazione ai fini IMU.

La presentazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta ed è valida anche per gli anni successivi (sempreché non si verifichino modifiche degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta).

Il modello da utilizzare è approvato con apposito decreto, sentita l’ANCI.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

7.         REGOLAMENTI COMUNALI (art. 4, comma 5, lett. l, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012)

Con il nuovo comma 13-bis dell’articolo 13 D.L. 201/2011, è previsto, con decorrenza dall’anno d’imposta 2013, che le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, da parte dei Comuni, siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze e che da tale data si producano gli effetti delle stesse.

In particolare, è stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote  e della detrazione dell’IMU devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, c.3, decreto legislativo 360/98 (sito informatico del Dipartimento  delle Finanze). L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto  sito e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. L’invio delle delibere deve essere effettuato entro il 23 aprile di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Es.: Comune delibera ed invia regolamento per la pubblicazione il 16 aprile 2013. Le nuove aliquote si applicano per l’anno d’imposta 2013.

Es.: Comune delibera ed  invia regolamento per la pubblicazione il 2 maggio 2013. Per il 2013, si applicano le aliquote e detrazioni dell’anno precedente.

8. ESENZIONE (art. 4, comma 5-bis, 5-octies,  D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012)

Con il nuovo comma 5-bis, D.L. 16/2012, è stata introdotta una disposizione che potrebbe condizionare l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, di cui all’articolo 7, c.1, lett. h), decreto legislativo 504/92. E’ infatti attribuito al Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la facoltà di individuare i comuni in cui tale esenzione si applica, tenendo conto dell’altitudine e della redditività dei terreni.

Inoltre, con il nuovo comma 5-octies, D.L. 16/2012, è introdotta l’esenzione per i fabbricati distrutti o inagibili a causa del sisma dell’Abruzzo. 

Sulla base di quanto sopra, il quadro delle esenzioni IMU risulta essere il seguente (Tab. 2):

 

ESENZIONE IMU (Tab. 2)

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, enti del SSN destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9: stazioni, ponti, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni per speciali esigenze pubbliche, etc. (art.7, c.1, lett. b) D.Lgs. 504/92);
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 7, c.1, lett. c) D.Lgs. 504/92);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e pertinenze (art. 7, c.1, lett. d) D.Lgs. 504/92);
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede (art. 7, c.1, lett. e) D.Lgs. 504/92);
  • i fabbricati appartenenti a stati esteri e organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione ILOR in base ad accordi internazionali (art.7, c.1, lett. f) D.Lgs. 504/92);
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (art. 7, c.1, lett. h) D.Lgs. 504/92) (*);
  • gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società che non svolgono attività commerciale, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/92);
  • fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni montani o parzialmente montani (con riserva a favore di Trento e Bolzano sulla base dei propri statuti) (**);
  • fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L’esenzione vale fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

 

  • Data inserimento: 10.05.12
  • Inserito in:: I.M.U.
  • Notizia n.: 359