Jobs Act: collaborazioni coordinate e continuative e a progetto. Novità dal 1 gennaio 2016.
Il D. Lgs. 81/2015 ha introdotto importati novità per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto. Infatti, dal 25 giugno 2015, a seguito dell’abrogazione degli articoli da 61 a 69 bis del D. Lgs. 276/2003, non è più possibile stipulare contratti a progetto. Resta salva la possibilità di stipulare collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 c.p.c.
Le nuove regole lasciano sopravvivere i contratti a progetto in essere, i quali proseguiranno fino alla loro naturale scadenza. Inoltre, è fatta salva la possibilità di proroga di tali contratti qualora essa sia funzionale alla realizzazione del progetto.
L’art. 1 del D. Lgs. 81/2015 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione continuativa si applicherà la disciplina del lavoro subordinato se la prestazione resa dal lavoratore sarà “esclusivamente personale” e se le modalità di esecuzione saranno organizzate dal committente anche con riferimento ai “tempi e al luogo di lavoro”.
Tale presunzione di subordinazione non si applica (si considerano quindi lecite):
- alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L’art. 54 del D. Lgs. 81/2015 ha introdotto delle misure incentivanti la stabilizzazione delle collaborazioni (anche a progetto) e delle partite IVA. La norma, infatti, prevede che a decorrere dal 1°gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA (con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo), fruiscono dell'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.
Quanto detto trova applicazione a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. In sostanza non è ammesso il licenziamento per motivi economici (GMO).
Infine, si ricorda, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’INPS nella circolare n. 178/2015, che la stabilizzazione dei collaboratori (anche a progetto) sopra indicate danno diritto al godimento dello sgravio contributivo triennale di cui alla legge 190/2014. Al riguardo, si ritiene che analogo ragionamento possa essere svolto anche con riferimento al beneficio previsto nell’emananda legge di stabilità per l’anno 2016. Il disegno di legge in discussione in Parlamento prevede infatti la proroga per l’anno 2016 dell’esonero contributivo seppure in misura (esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL entro il limite massimo di 3250 euro annui) e durata (24 mesi) ridotti rispetto a quello vigente per il 2015.