La fattura elettronica
Dal 2019 la fatturazione elettronica, già obbligatoria per la Pubblica amministrazione e per gli enti pubblici, è obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business) e da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Deve essere prodotta in formato digitale e inviata al cliente attraverso il Sistema di interscambio (SdI), che rilascerà la ricevuta di recapito e rappresenta la garanzia che il documento è stato ricevuto. Per ogni file elaborato, il sistema di interscambio attribuisce un codice alfanumerico che verrà indicato nella ricevuta di trasmissione e i dati da indicare in fattura elettronica rimangono gli stessi del cartaceo, con l'unica informazione aggiuntiva di avere l'indirizzo telematico del cliente al quale inviare la fattura. Il modello di fatturazione elettronica tra privati B2b è lo stesso di quello già in vigore dal 6.06.2014 nei confronti della Pubblica amministrazione e prevede l’impiego di una piattaforma informatica denominata Sistema di Interscambio (SdI), gestita dall’Agenzia delle Entrate tramite l’ausilio della Sogei, società partecipata dal MEF. Il formato della fattura elettronica deve essere XML, conforme all’allegato A del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, n. 89757, può contenere allegati e la dimensione massima non deve superare i 5 MB. Ricordiamo che tale obbligo non è diretto a tutti i titolari di partita Iva, poiché la norma dispone casi:
- di divieto per gli operatori sanitari (aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero, farmacie, policlinici universitari, ambulatori specialistici ambulatoriali, iscritti all’Albo dei medici chirurghi) per le prestazioni effettuate verso consumatori finali;
- di esonero per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario e vecchi minimi; gli esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali; le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti e le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi dell’anno precedente inferiori a € 65.000.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi opera in regime dei minimi o forfettario è tenuto alla conservazione della fattura elettronica ricevuta solo se il soggetto comunica, a chi rilascia la fattura o al prestatore, l’indirizzo di posta Pec o il codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, dall’anno in corso ci saranno due opzioni: la conservazione analogica nel caso di mancata comunicazione dell’indirizzo telematico (Pec o codice destinatario), al quale il sistema di interscambio dovrà indirizzare le fatture d’acquisto emesse nei confronti di minimi e forfettari; oppure l’archiviazione digitale nel caso di avvenuta comunicazione della Pec o del codice destinatario. Non v’è dubbio che l’adesione al nuovo regime forfettario, con l’innalzamento del tetto a € 65.000 e l’esclusione di molti adempimenti fiscali, costituisce un’opportunità anche al fine di non emettere, per obbligo, la fattura in formato elettronico.