LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI
Con la pubblicazione in G.U. del decreto legge PNRR 2, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR, il Governo modifica quanto previsto dal D.Lgs. 127/2015 abrogando la parte della norma che esonerava dall’obbligo di fatturazione elettronica:
- i soggetti in regime di vantaggio (minimi);
- i soggetti forfettari;
- le associazioni che hanno esercitato l’opzione prevista dalla L. 398/1991 con proventi commerciali non superiori a € 65.000 nell’anno precedente.
L’obbligo entrerà in vigore dalle operazioni effettuate dal prossimo 1.07.2022 ma non per tutti i soggetti indicati in precedenza.
È previsto che l’obbligo si applichi ai soggetti passivi i cui ricavi e compensi percepiti nell’anno precedente (leggi 2021) risultino superiori alla soglia di € 25.000. Inoltre, i soggetti, che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021, dovranno calcolare l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti, tenendo in considerazione il ragguaglio ad anno degli stessi.
I soggetti che rimarranno entro la soglia rimarranno esonerati dall’obbligo fino a tutto l’anno 2023.
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di emissione della fattura elettronica è introdotto in generale per tutti i contribuenti senza più alcun tipo di esclusione.
Per i nuovi soggetti obbligati all’emissione della F.E. i termini di emissione (invio a SDI) del documento rimangono invariati rispetto agli altri soggetti.
Regime transitorio di applicazione delle sanzioni
La disposizione prevede che, per i nuovi soggetti obbligati, unicamente per il 3° trimestre 2022, le sanzioni per mancata/tardiva emissione delle fatture non si applicheranno a condizione che il documento sia emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.