LA LEGGE DI BILANCIO 2024 IN BOZZA
Il disegno di legge di Bilancio è stato assegnato dal Governo al Parlamento lo scorso 31 ottobre. Successivamente è iniziato l’iter parlamentare per giungere alla definitiva approvazione mediante assegnazione in prima lettura al Senato della Repubblica con A.S. n. 926.
Numerosi gli interventi previsti a carattere fiscale o di interesse generale; la presente illustrazione intende rendere note le varie misure attualmente previste anche se le stesse sono da considerarsi “provvisorie” fino alla loro definitiva approvazione.
Mutui prima casa
L’intervento normativo, differisce al 31 dicembre 2024 il regime speciale introdotto dal decreto-legge Sostegni bis che prevede per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), una copertura in garanzia fino alla misura massima dell’80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Misure fiscali per il welfare aziendale
La disposizione contenuta nell’articolo 6 del DDL dispone che limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga all’importo di 258,23 euro, indicato nell’art. 51, co. 3, prima parte del terzo periodo, del Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (fringe benefits) ai lavoratori dipendenti,
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale,
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Pertanto, per il solo 2024, il limite di non imponibilità ordinario di 258,23 € salirà a 1.000 € per tutti i dipendenti.
Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, quando questi ultimi si trovano nella condizione di cui all’art.12, comma 2, del TUIR (figli fiscalmente a carico).
Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Detassazione premi di risultato
Per i premi di produttività e le somme per partecipazione agli utili dell'impresa erogati nell'anno 2024, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sui premi di produttività, di cui all'art. 1, co. 182, della L. n. 208/2015, viene ridotta dal 10 al 5 per cento.
La relazione illustrativa al provvedimento specifica che la legislazione vigente, già derogata nel 2023, prevede una imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell’anno d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.
Il limite di reddito agevolato è pari a 3.000 euro lordi.
Riduzione del canone Rai
La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è rideterminata, per l’anno 2024, in 70 euro invece che 90 euro.
Aliquota Iva prodotti per l’igiene femminile e per la prima infanzia
I seguenti prodotti, trasfusi nella tabella A) parte III Dpr 633/72, sono assoggettati all’aliquota del 10%:
- numero 114-bis: prodotti assorbenti e i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per le coppette mestruali;
- numero 114-ter: pannolini per bambini;
- numero 65: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02).
I seggiolini per bambini da installare nei veicoli per effetto della medesima disposizione sono assoggettati all'aliquota ordinaria del 22%.
Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni
Il disegno di legge di Bilancio riapre, anche per il prossimo anno, i termini di rivalutazione del costo di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate di cui alla legge 448/2001 (artt. 5 e 7), posseduti al 1° gennaio 2024 e detenuti al di fuori dell’esercizio di impresa.
Gli adempimenti necessari per procedere alla rideterminazione sono:
- la redazione di una perizia di stima da cui emerga il valore del bene da rivalutare. Con riferimento ai titoli quotati, la rideterminazione può essere effettuata non sul valore di perizia ma tenendo conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024;
- il versamento dell’imposta sostitutiva calcolata sul valore rivalutato che emerge dalla perizia.
Per l’anno 2024 la misura dell’imposta sostitutiva è pari al 16%, come per le rivalutazioni 2023, mentre il termine ultimo entro cui procedere è il 30 giugno 2024.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
Disposizioni per l’agevolazione della circolazione giuridica dei beni “donati”
La norma è inserita al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso.
Garantisce maggiore semplicità e certezza nei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia.
La relazione illustrativa specifica che l’attuale ordinamento legislativo prevede, alla morte del donante, che il valore dei beni donati venga riunito fittiziamente al valore dei beni ereditari, per stabilire se alcuni soggetti legittimari (genitori, coniuge, figli e discendenti) abbiano visto negato o leso il proprio diritto alla quota ereditaria.
In tal caso, essi hanno il diritto di recuperare i beni donati (o il loro valore) non solo nei confronti del donatario, ma anche nei confronti di chi li abbia acquistati dal beneficiario della donazione (azione di restituzione).
La disposizione in esame intende restituire sicurezza ai diritti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di donazione, eliminando il diritto di ottenere da loro la restituzione dei beni o il pagamento dell’equivalente in denaro.
Viene prevista una norma “transitoria”: le misure si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, la norma continua ad applicarsi nel testo previgente limitando l’azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dei donatari solo in particolari casi.
Modifica alla normativa sulle locazioni brevi
La modifica consiste nell’aggiungere un periodo alla fine del comma 2, dell’art. 4 che innalza dal 21% al 26% l’aliquota di tassazione in caso di destinazione alla locazione breve (durata della locazione non superiore a 30 giorni) di più di un appartamento per ciascun periodo di imposta.
Resta fermo che, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 178/2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta. Ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 5 o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale (art. 2082 c.c.) con obbligo di aprire la posizione Iva.
Modifica alla normativa sulla tassazione delle plusvalenze immobiliari derivanti da cessione di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero agevolati al 110%
E’ introdotta la nuova lettera b-bis) con la quale viene stabilito che costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, comprese quelle realizzate su singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici condominiali, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d.“Superbonus” di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
Di conseguenza, la fattispecie di reddito diverso di cui alla lett. b) (acquistati o costruiti da non più di 5 anni) si applica alle fattispecie diverse da quelle di cui alla nuova lettera b-bis).
La norma modifica anche quanto previsto all’art. 68 del Tuir e più precisamente è aggiunta la disposizione in base alla quale per gli immobili di cui alla lettera b-bis, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito / sconto in fattura praticato dal fornitore di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato D.L. n. 34/2020.
Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui sopra.
Inoltre, per gli immobili ricompresi nella nuova lettera b-bis), che, alla data della cessione, siano stati acquisiti o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato in base alle regole previste dall’articolo 68, del Tuir, così come sopra modificato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sulle plusvalenze realizzate sui beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni di cui all’articolo 67, comma 1, lett. b-bis) il contribuente può scegliere di applicare l’imposta sostitutiva del 26 per cento (a decorrere dall’1/1/2024).