LA LEGGE DI BILANCIO 2025
Aliquote Irpef
Con la modifica all’art. 11 TUIR (che prevedeva l’applicazione dell’Irpef a tre aliquote solo per il 2024), vengono stabilizzate a regime le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito già applicate per il 2024.
Così operando, la progressività viene realizzata con aliquote marginali inferiori sulle fasce di reddito più basse; i nuovi scaglioni, pertanto, sono i seguenti:
- 23% fino a 28.000 euro;
- 35% tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% oltre i 50.000.
Detrazione per lavoro dipendente
Viene aumentata, a regime, la detrazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente con redditi fino a € 15.000 ora stabilita in € 1.955 analogamente a quanto già avvenuto per il 2024 (il precedente importo era fissato a 1.880 euro).
Trattamento integrativo
Con riferimento al trattamento integrativo (art. 1, comma 1, DL n. 3/2020), c.d. “Bonus IRPEF”, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore conferma la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando:
"l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 ... e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) ... sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno".
Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è confermato il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari all'importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:
Ulteriore detrazione Irpef
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000, è confermato il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato:
Il comma 9 dell'art. 1 in esame specifica che:
- la quota di reddito esente dei c.d. "impatriati" concorre all'ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.
Le somme (somma integrativa ed ulteriore detrazione Irpef) sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta che compenseranno il credito maturato secondo le disposizioni generali all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. La verifica sulla spettanza andrà effettuata in sede di conguaglio e, in caso di non spettanza, lo stesso sostituto provvederà al recupero delle somme.
Qualora l’importo da recuperare sia di importo superiore a € 60, lo stesso avverrà in 10 rate di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.