LA LEGGE DI BILANCIO 2025
A decorrere dalle spese sostenute dal 2025, è previsto un “taglio” all’importo massimo delle spese/oneri che generano una detrazione per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 75.000 (salvo poche eccezioni).
Diversamente da quanto accaduto nel 2024, nel quale i contribuenti con reddito superiore a € 50.000 la detrazione spettante per alcuni oneri e spese (con esclusione delle spese sanitarie) è nettizzata di un importo di € 260, dal 2025 le detrazioni fiscali sugli oneri e spese vengono sostanzialmente riconosciute entro un determinato limite di spesa sostenuta variabile in funzione:
- dei componenti il nucleo familiare;
- dei livelli di reddito (compresi tra € 75.000 e € 100.000 o maggiori di € 100.000).
La norma prevede che il computo del massimale delle spese “eleggibili” sia effettuato seguendo due passaggi:
- determinare il valore di riferimento sulla base del reddito dichiarato:
- applicare a tale valore il coefficiente determinato in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.
Riassumendo:
Al fine di determinare l’importo base sul quale successivamente applicare il coefficiente si terrà conto di quanto esposto nella successiva tabella:
Per la determinazione del coefficiente variabile si terrà conto di quanto esposto nella successiva tabella:
Dall’applicazione “combinata” dei valori contenuti nelle precedenti tabelle, deriva che i limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati:
Non sono interessati alla modifica normativa in commento i contribuenti che disporranno di un reddito complessivo, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, inferiore a € 75.000.
Spese / oneri detraibili escluse
É confermato che non concorrono all'ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:
- le spese sanitarie, detraibili;
- le spese investite in start-up innovative, detraibili;
- le spese investite in PMI innovative, detraibili;
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- i premi di assicurazione, detraibili e relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo;
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.