LA LEGGE DI BILANCIO 2025
Il comma 24 stabilisce che, a partire dall’1.1.2026, sulle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è aumentata al 33% (dal 26%).
Il successivo comma 25 apporta variazioni alle modalità di calcolo della plusvalenza derivata da operazioni in cripto-attività, prevedendo che, a partire dall’1.1.2025:
- è stata eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi realizzati dall’1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all’imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);
- la riportabilità negli anni successivi (non oltre il quarto) dell’eccedenza di minusvalenze rispetto alle plusvalenze è “estesa” all’intero ammontare della stessa (in precedenza riguardava gli importi superiori a € 2.000).
L’eccedenza può essere integralmente dedotta dalle plusvalenze realizzate nei predetti periodi.
I commi da 26 a 29 dispongono che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è introdotta la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.
Ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva il termine diventa il 30 novembre 2025, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Da evidenziare che, nei casi in cui si provveda alla c.d. “rivalutazione”, l’eventuale e successiva minusvalenza realizzata non potrà essere utilizzata/riportata a scomputo delle plusvalenze realizzate.
Nella considerazione che gli investimenti in cripto-attività si stanno molto diffondendo tra gli investitori “privati”, la “rivalutazione”, seppur onerosa, può rivelarsi conveniente per i soggetti che possiedono asset in cripto valute in periodi di “trend” rialzisti delle quotazioni che determinerebbero un ingente plusvalenza.
La misura in trattazione può risultare particolarmente utile anche nei casi in cui, per i contribuenti, sia impossibile o assai difficoltoso, per vari motivi, determinare il costo di acquisto della cripto-attività. La possibilità di assumere come base di riferimento i valori degli asset al 1.01.2025 può scongiurare l’ipotesi, come previsto dalla normativa, di dover considerare pari a zero il costo di acquisto degli investimenti da cui deriverebbe un carico fiscale importante.