Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

LA LEGGE DI BILANCIO 2025

Veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica e per ridurre i sussidi mbientalmente dannosi, la Legge di Bilancio 2025 introduce una norma che incide sulla determinazione dei fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Le modifiche apportate dal comma 48, art. 1, Legge di Bilancio 2025 comportano il passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 ad un sistema basato sulla tipologia di alimentazione dei mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In estrema sintesi, la disposizione rende più “onerosa” in busta paga la tassazione dei fringe benefit per le auto aziendali alimentate a benzina e gasolio rendendo specularmente più vantaggioso alle imprese concedere in uso promiscuo ai dipendenti veicoli con alimentazione ibrida o totalmente elettrica.

Nello specifico, la norma in trattazione, con una modifica all’art. 51 comma 4 Tuir, determina una variazione al “peso fiscale” dei veicoli aziendali nella formazione del reddito per i lavoratori dipendenti.

Per il passato, la disposizione disponeva che ai fini della determinazione del peso che le auto e le moto aziendali avevano nella determinazione del reddito per i lavoratori dipendenti si prendeva in considerazione una percentuale crescente dal 25% al 60% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

A decorrere dall’anno 2020, per la prima volta, la determinazione del fringe benefit è diventata “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.

Le disposizioni hanno trovato applicazione ai veicoli di nuova immatricolazione assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, con esclusione dei contratti già in essere per i quali si è continuato ad applicarsi la normativa previgente (fringe benefit pari al 30% della percorrenza convenzionale per 15.000 Km.).

A decorrere dal 1° luglio 2020 le percentuali di partecipazione al reddito del dipendente (fringe benefit) crescevano con l’aumentare delle emissioni di CO2 dei mezzi aziendali:

sotto i 60 gCO2/km (ovvero le auto elettriche e ibride)

25%

tra 60 e 160 gCO2/km (la maggioranza degli autoveicoli “normali”)

30%

tra i 160 e 190 gCO2/km

40%

Oltre 190 gCO2/km

50%

A decorrere dall’anno 2021:

sotto i 60 gCO2/km (ovvero le auto elettriche e ibride)

25%

tra 60 e 160 gCO2/km (la maggioranza degli autoveicoli “normali”)

30%

tra i 160 e 190 gCO2/km

50%

Oltre 190 gCO2/km

60%

In pratica, il legislatore ha previsto, ai fini dell'imponibilità, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.

A decorrere dall’anno 2025

La legge di bilancio 2025 prevede una rimodulazione dei fringe benefit a partire dai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In pratica, il legislatore è intervenuto sull’articolo 51 (determinazione del reddito da lavoro dipendente), comma 4 del Tuir, modificando la lettera a) (auto in uso promiscuo ai dipendenti) e disponendo che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe benefit il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

La percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con la recente modifica, quindi, sono previsti solo tre scaglioni riassunti nella successiva tabella:

per qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli indicati successivamente

50%

Mezzi con trazione esclusivamente elettrica a batteria

10%

Mezzi elettrici ibridi plug-in

20%

 

  • Data inserimento: 10.03.25