LA LEGGE DI BILANCIO 2025
In premessa al trattamento dell’argomento, riportiamo quanto stabilito all’articolo 4 – bis del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 “La conversione in legge del Decreto “Salvaconti” al riguardo la ripartizione obbligatoria “decennale” delle detrazioni per interventi edilizi indicate di seguito.
La norma stabilisce che, per le spese sostenute a partire dal 2024, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo in relazione agli interventi di cui agli articoli:
- 119 (superbonus ripartito in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022) del D.L. 34/2020;
- 119-ter (detrazione al 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche riconosciuta in cinque quote annuali) del D.L. 34/2020;
- 16, commi da 1-bis a 1-septies (detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico ripartita in cinque quote annuali), del D.L. 63/2013.
Al fine di tutelare i soggetti che detengono nei loro cassetti fiscali crediti edilizi derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura o a seguito del loro acquisto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (secondo cui i crediti d'imposta derivanti da cessione di un credito d'imposta o da un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione), viene espressamente previsto che i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per sconto/cessioni, relativi alle spese con detrazione divenuta decennale, rimangono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato D.L. 34/2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato D.L. 63/2013.
In pratica, la spalmatura obbligatoria decennale della detrazione riguarda solo il beneficiario della stessa e non riguarda i soggetti che hanno concesso lo sconto in fattura o hanno acquisito il credito che mantengono la ripartizione in 4-5 anni come previsto originariamente dall’art. 121 D.L. n. 34/2020.
Le disposizioni che, nell’ambito della legge di Bilancio 2025, hanno modificato le regole inerenti alle detrazioni edilizie sono collocate nell’articolo 1, ai commi 54-56 (per la misura delle detrazioni ordinarie e “super”), nonché al comma 10 (per la nuova “tagliola” alle detrazioni argomento già trattato nella C.T. n. 1/2025).
In particolare, il legislatore è intervenuto:
- modificando l’art. 16-bis, comma 3-ter, TUIR (per la misura “base” della detrazione per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici);
- modificando gli articoli 14 (ecobonus) e 16 (ristrutturazione edilizia, sismabonus e bonus “mobili”) D.L. 63/2013;
- modificando l’art. 119 D.L. 34/2020 (superbonus);
- introducendo il nuovo art. 16-ter TUIR (per la “tagliola” alle detrazioni).
La misura “base” delle detrazioni
La misura “base” della detrazione per interventi edilizi, stabilita dal TUIR nell’aliquota del 36%, è ridotta al 30% dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2033.
Su tale disposizione, che l’articolo 1, comma 54, Legge di Bilancio 2025, ha anticipato rispetto alla normativa previgente (riduzione che sarebbe dovuta scattare dal 2028), si inserisce, però, la “finestra” temporale del triennio 2025-2027 con agevolazioni più elevate, seppure differenziate tra abitazione principale e non.
L’articolo 16-bis ora dispone:
- Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: (…)
3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.
3.1 Ristrutturazione edilizia
L’articolo 1, comma 55, lett. b), legge di Bilancio 2025, ha modificato, per il triennio 2025-2027, la misura della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che fino al 31 dicembre 2024 era prevista nella più elevata misura del 50% per tutti gli immobili residenziali.
L’articolo 16, D.L. n. 63/2013 ora dispone:
“Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (…)”
L’agevolazione, quindi, è mantenuta nella misura del 50% unicamente per le abitazioni principali e solo per il 2025, mentre scende al 36% per le altre abitazioni; un’ulteriore riduzione è prevista negli anni 2026-2027.
Dalla nuova formulazione della norma (parte sottolineata) risultano apportate delle significative variazioni alla norma applicata fino al 31.12.2024 ed in particolare:
- non possono usufruire della percentuale di detrazione maggiorata (50% per il 2025 e 36% per gli anni 2026 e 2027) prevista per l’abitazione principale:
- i detentori della stessa (inquilini-comodatari);
- i familiari conviventi
quando non già titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento. Tali interventi, pertanto, potranno godere della detrazione prevista per “gli altri casi”.
- non possono usufruire della detrazione (Direttive UE “case green) gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (metano-gpl-gasolio).
Riepilogando:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA |
Beneficiari e immobili |
Misura e limite di spesa da 1.1 a 31.12.2025 |
Misura e limite di spesa da 1.1.2026 a 31.12.2027 |
Ristrutturazione edilizia art. 16-bis c.1, Tuir art. 16 D.L. 63/2013 |
Soggetti Irpef solo per immobili residenziali (esclusi immobili strumentali e beni immobili “merce”) |
50%
(abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento)
36%
(altri casi)
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36%
(abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento)
30%
(altri casi)
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Limite di spesa € 96.000 |
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10 quote annuali |