Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

LA LEGGE DI BILANCIO 2025

Le modifiche alle detrazioni per interventi edilizi – L’ecobonus

L’articolo 1, comma 55, lett. a), legge di Bilancio 2025, ha modificato, per il triennio 2025-2027, la misura della detrazione per l’efficientamento energetico che, fino al 31 dicembre 2024, era prevista nelle più elevate misure:

  • del 65% o 50%;
  • 70%-75% per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%, oppure
  • 80%-85% per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Il legislatore è intervenuto modificando l’articolo 14, D.L. n. 63/2013, attraverso l’inserimento del nuovo comma 3-quinquies che ora dispone:

La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Pertanto, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, sugli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 D.L. n. 63/2013, spetta la detrazione con le seguenti misure:

  • 36% per il 2025, elevata al 50% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento;
  • 30% per il 2026 e 2027, elevata al 36% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento.

Rimangono invariati i tetti di spesa oggi vigenti (stabiliti con D.M. 6 agosto 2020 e D. MiTE 14/2/2022) e la ripartizione in 10 quote annuali.

Anche per l’ecobonus, dalla nuova formulazione della norma (parte sottolineata) risultano apportate delle significative variazioni alla norma applicata fino al 31.12.2024; rimangono valide le medesime considerazioni espresse nel precedente articolo a riguardo delle spese di ristrutturazione edilizia.

Riepilogando:

ECOBONUS

Beneficiari e immobili

Misura e limite di spesa da 1.1 a 31.12.2025

Misura e limite di spesa da 1.1.2026 a 31.12.2027

Ecobonus ordinario e eco-sismabonus

art. 14 D.L. 63/2013

 

(per il dettaglio interventi:

allegato B Decreto MISE 6/8/2020 come modificato dal decreto MiTE 14/2/2022)

Soggetti Irpef e Ires per tutte le tipologie di immobili

(inclusi immobili strumentali, beni immobili “merce” o patrimoniali)

50%

 

(abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento)

 

36%

 

(altri casi)

 

36%

 

(abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento)

 

30%

 

(altri casi)

 

Limite di spesa diversificati (Decreto MISE 6/8/2020)

10 quote annuali

  • Data inserimento: 10.03.25