LA LEGGE DI BILANCIO 2025
L’articolo 1, comma 55, lett. a), legge di Bilancio 2025, ha modificato, per il triennio 2025-2027, la misura della detrazione per l’efficientamento energetico che, fino al 31 dicembre 2024, era prevista nelle più elevate misure:
- del 65% o 50%;
- 70%-75% per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%, oppure
- 80%-85% per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
Il legislatore è intervenuto modificando l’articolo 14, D.L. n. 63/2013, attraverso l’inserimento del nuovo comma 3-quinquies che ora dispone:
La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Pertanto, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, sugli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 D.L. n. 63/2013, spetta la detrazione con le seguenti misure:
- 36% per il 2025, elevata al 50% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento;
- 30% per il 2026 e 2027, elevata al 36% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento.
Rimangono invariati i tetti di spesa oggi vigenti (stabiliti con D.M. 6 agosto 2020 e D. MiTE 14/2/2022) e la ripartizione in 10 quote annuali.
Anche per l’ecobonus, dalla nuova formulazione della norma (parte sottolineata) risultano apportate delle significative variazioni alla norma applicata fino al 31.12.2024; rimangono valide le medesime considerazioni espresse nel precedente articolo a riguardo delle spese di ristrutturazione edilizia.
Riepilogando:
ECOBONUS |
Beneficiari e immobili |
Misura e limite di spesa da 1.1 a 31.12.2025 |
Misura e limite di spesa da 1.1.2026 a 31.12.2027 |
Ecobonus ordinario e eco-sismabonus art. 14 D.L. 63/2013
(per il dettaglio interventi: allegato B Decreto MISE 6/8/2020 come modificato dal decreto MiTE 14/2/2022) |
Soggetti Irpef e Ires per tutte le tipologie di immobili (inclusi immobili strumentali, beni immobili “merce” o patrimoniali) |
50%
(abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento)
36%
(altri casi)
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36%
(abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento)
30%
(altri casi)
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Limite di spesa diversificati (Decreto MISE 6/8/2020) |
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10 quote annuali |